MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 febbraio 2008 

Riconoscimento, al sig. De Rosa Vincenzo, di titolo di studio estero,
quale  titolo  abilitante  all'assunzione in Italia della qualita' di
responsabile   tecnico   di   impresa  che  svolge  le  attivita'  di
installazione di impianti idrosanitari.
(GU n.98 del 26-4-2008)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                 per la concorrenza e i consumatori
  Vista la domanda con la quale il signor De Rosa Vincenzo, cittadino
italiano,  ha  chiesto  il  riconoscimento di un titolo professionale
triennale  di  montatore di impianti sanitari, riconosciuto a livello
federale,  dall'UFFT (Ufficio federale della formazione professionale
e della tecnologia), rilasciato dalla scuola professionale Winterthur
di Zurigo, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile
tecnico  in  imprese  che  esercitano  l'attivita' di istallazione di
impianti di riscaldamento e climatizzazione, idraulici e di trasporto
e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d) ed
e),  e  comma  2,  della  legge  5  marzo  1990,  n.  46,  unitamente
all'esperienza  professionale maturata, in qualita' di dipendente dal
1982   in   una   societa'   del  settore  di  istallazione  impianti
idrosanitari in Svizzera;
  Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, concernente
«Attuazione  della  direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo
di  riconoscimento  delle  qualifiche  per le attivita' professionali
disciplinate  dalle  direttive  di liberalizzazione e dalle direttive
recanti  misure  transitorie  e  che  completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche»;
  Vista  la  legge  15  novembre  2000,  n. 364, recante «Ratifica ed
esecuzione  dell'Accordo  tra  la  Comunita'  europea  e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla
libera  circolazione  delle  persone,  con  allegati,  atto  finale e
dichiarazioni,  fatto  a  Lussemburgo  il  21  giugno  1999»,  ed  in
particolare l'allegato III, sez. A;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del
22   ottobre   2007,  che  ha  ritenuto  i  titoli  dell'interessato,
unitamente  all'esperienza  lavorativa posseduta, idonei e attinenti,
ai  fini  dell'esercizio,  senza applicazione di misura compensativa,
per  la sola attivita' di idraulica lettera d), art. 1, legge 5 marzo
1990,  n.  46, e non per le restanti lettere c) ed e), art. 1 legge 5
marzo  1990,  n.  46,  in  quanto  l'impresa  presso  cui  ha  svolto
l'esperienza  lavorativa,  in  Svizzera, non risulta essere abilitata
per  lo  svolgimento  delle  attivita' di installazione, ampliamento,
manutenzione,   trasformazione   di   impianti   di  riscaldamento  e
climatizzazione, ne' di trasporto ed utilizzazione di gas;
  Tenuto   conto   che  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ha
comunicato  al  richiedente,  a  norma dell'art. 10-bis della legge 7
agosto  1990,  n.  241,  l'esistenza  di  cause parzialmente ostative
all'accoglimento della domanda;
  Vista  l'ulteriore  documentazione  prodotta  dal  signor De Rosa a
sostegno  di  quanto  richiesto  per il riconoscimento delle suddette
lettere c) ed e), art. 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n.46;
  Visto  il parere emesso dalla ulteriore Conferenza di servizi del 7
febbraio  2008  che,  esaminata  la nuova documentazione prodotta dal
signor  De  Rosa,  ha  ritenuto  che  la  stessa non modificava nella
sostanza  la precedente documentazione, e, pertanto, ha confermato il
giudizio  espresso  nella precedente riunione del 22 ottobre 2007, in
quanto  secondo  la  legislazione elvetica, come confermato dall'UFFT
(Ufficio  federale della formazione professionale e della tecnologia)
elvetico,  in  data  22  gennaio 2008, il titolo ottenuto dal De Rosa
consente   l'installazione   e   la   manutenzione  di  condotte  per
l'alimentazione  dell'acqua, del gas e dell'aria compressa, e la sola
installazione di impianti a gas;
  Visto  l'art.  137,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  380,  del  2001,  che  ha disposto l'abrogazione, per
quanto  qui  rileva, della legge n. 46/1990, e tenuto conto del fatto
che  le  disposizioni  recate dalla legge in ultimo citata sono state
sostituite  a  fare  data  dal  1°  gennaio  2008, dalle disposizioni
contenute  nel  capo  V  del  predetto  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 380;
  Ritenuto  di  dover  procedere al predetto riconoscimento alla luce
della normativa sopravvenuta;
  Visto  il  conforme  parere  dell'Associazione  di  categoria CNA -
Impiantisti e Confartigianato;
                              Decreta:
  1.  I titoli di cui in premessa prodotti dal sig. De Rosa Vincenzo,
cittadino  italiano,  nato  a Gorgoglione (Matera) il 19 giugno 1957,
sono riconosciuti quali titoli idonei limitatamente all'assunzione in
Italia  della qualifica di responsabile tecnico di impresa che svolge
le  attivita'  di  installazione di impianti idrosanitari di cui alla
lettera  d)  dell'art. 107, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza applicazione di alcuna misura
compensativa.
  2.  Il  presente  decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai
sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206.
    Roma, 21 febbraio 2008
                                       Il direttore generale: Vecchio