MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 aprile 2008 

Riconoscimento,  alla  signora  De  Carvalho  Silva  Diogo, di titolo
professionale extracomunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio
in Italia della professione di avvocato.
(GU n.115 del 17-5-2008 - Suppl. Ordinario n. 128)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       DELLA GIUSTIZIA CIVILE

  VISTO  il  decreto  legislativo  25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
  VISTO  il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato d.lgs. n. 286/98, a
norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni;
  VISTO  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n. 2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  VISTA  l'istanza  della  sig.ra DE CARVALHO SILVA Diogo, nata il 28
gennaio  1983 a San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art. 49  del  decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto  1999,  n. 394,  e  successive  modifiche,  in
combinato  disposto  con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del
2007,  il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato
conseguito  in  Brasile  ai  fini dell'accesso ed esercizio in Italia
della professione di "avvocato";
  PRESO ATTO che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
"Bacharel  em  Direito" presso la Pontificia Universita' cattolica di
San Paolo, rilasciato nel maggio 2006;
  CONSIDERATO  che  la richiedente risulta essere iscritta all'"Ordem
dos Advogados" di San Paolo dal maggio 2006;
  VISTE  le  determinazioni  della Conferenza di servizi tenutasi l'8
febbraio 2006;
  CONSIDERATO  il parere del Consiglio Nazionale Forense nella seduta
sopra indicata;
  RILEVATO   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  "avvocato" e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  VISTO l'art. 49, comma 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;
  VISTO l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;
  CONSIDERATO  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla Questura di Roma in data 4/1/2007 con validita' fino
al 27/8/2007, per motivi di studio;
  CONSIDERATO  che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso
di  soggiorno  scaduto ed e' in possesso della ricevuta che assume la
stessa  valenza  del modulo tradizionale e consente allo straniero di
godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;

                              DECRETA:

  Art. 1  -  Alla signora DE CARVALHO SILVA Diogo, nata il 28 gennaio
1983  a San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione   all'albo   degli   "avvocati"   e   l'esercizio  della
professione in Italia.

  Art. 2  -  L'iscrizione  all'albo  avviene  nell'ambito delle quote
massime  di  stranieri  da  ammettere  nel territorio dello Stato per
lavoro  autonomo, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d.lgs. n. 286/1998
e  successive  modificazioni;  al  fine  dell'iscrizione  stessa,  il
richiedente dovra' pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39 comma 7
del  D.P.R.  n. 394/99  e  successive  modificazioni - l'attestazione
della  Direzione  Provinciale  del  Lavoro  relativa al rientro nelle
quote su indicate.

  Art. 3  - Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una
prova  attitudinale  sulle  seguenti  materie:  1) diritto civile, 2)
diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5)
diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale
civile,  8)  diritto  processuale  penale,  9) diritto internazionale
privato.

  Art. 4  -  La prova si compone di un esame scritto e un esame orale
da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno
e  dell'altro  sono  indicate  nell'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

  a)  -  Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
  b)  -  La  prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su
tre  materie,  di  cui  due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto
penale,  e  una  e'  scelta del candidato tra le restanti materie, ad
esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
  c)  -  La  prova  orale  verte nella discussione di brevi questioni
pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra
indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il
candidato  potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato con
successo la prova scritta.
  d)   -   La  commissione  rilascia  all'interessato  certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.
  Roma, 8 aprile 2008.
                               p. Il direttore generale: D'ALESSANDRO