MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 aprile 2008 

Riconoscimento,   al   sig.   Peluso   Alessio   Armando,  di  titolo
professionale  comunitario,  ai fini dell'accesso e dell'esercizio in
Italia della professione di avvocato.
(GU n.115 del 17-5-2008 - Suppl. Ordinario n. 128)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       DELLA GIUSTIZIA CIVILE

  VISTI  gli  articoli  1  e  8  della legge 29 dicembre 1990 n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'unione Europea;
  VISTO  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n. 2005/36/CE  del  7  settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  VISTO  il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui  all'articolo  9  del  decreto legislativo sopra
citato,  in  materia  d  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di avvocato;
  VISTA l'istanza del sig. PELUSO Alessio Armando nato ad Avellino il
15.12.1981,   cittadino  italiano,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art. 16    del    sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  titolo professionale di "Abogado", conseguito in
Spagna  ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione
di "Avvocato";
  CONSIDERATO che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  "Laurea  in Giurisprudenza" conseguito presso l'Universita' degli
Studi "La Sapienza" di Roma in data 26.01.2006;
  CONSIDERATO  che  il  richiedente  ha ottenuto l'omologazione della
Laurea  in  Giurisprudenza  con  il  titolo  accademico  spagnolo  di
"Licenciado en Derecho" in data 13.12.2006 rilasciata dal "Ministerio
de Educacion y Ciencia";
  CONSIDERATO  che lo stesso e' iscritto presso l'"Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid" dal 23.10.2007;
  PRESO  ATTO  che  l'istante  ha  dimostrato  di  esercitare pratica
forense  essendo iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso
il "Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma";
  VISTO  l'art. 6  n. 2  del decreto legislativo n. 115/92 modificato
dal d.lgs. n. 277/03, sopra indicato;
  Al  SENSI  dell'art. 12  punto  8  del  decreto  legislativo  sopra
menzionato,  come  sopra modificato, trattandosi di titolo identico a
quello  su  cui  e'  stato  provveduto con precedente decreto, non e'
stata sentita la Conferenza di servizi;
  CONSIDERATO  che  comunque sussistono differenze tra la formazione.
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di Avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
                               DECRETA

  Art. 1  -  Al  sig.  PELUSO  Alessio  Armando  nato  ad Avellino il
15.12.1981,  cittadino  italiano,  diretta  e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli "Avvocati", e l'esercizio della professione in Italia.

  Art. 2  -  Il  riconoscimento  di  cui  al  precedente  articolo e'
subordinato  al superamento di una prova attitudinale scritta e orale
da  svolgersi  in  lingua  italiana. Le modalita' di svolgimento sono
indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto.

ALLEGATO A

  a)   il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
  b)  La prova scritta consiste in una materia a scelta del candidato
tra  le  seguenti:  1)  diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale), 4) diritto processuale
civile, 5) diritto processuale penale;
  c)  La  prova orale e' unica e consiste su due materie di cui una a
scelta  tra  le  seguenti:  1)  diritto  penale, 2) diritto civile 3)
diritto  costituzionale,  4)  diritto  commerciale,  5)  diritto  del
lavoro,  6)  diritto  amministrativo  (sostanziale  e processuale) 7)
diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto
internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense.
  d)  Il  candidato  potra'  accedere  a questo secondo esame solo se
abbia superato con successo la prova scritta;
  e)   La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.
  Roma, 8 aprile 2008.
                               p. Il direttore generale: D'ALESSANDRO