MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 novembre 2007 

Modifica dei PPDG 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007 e 16 luglio 2007 di
iscrizione  al  registro degli organismi deputati a gestire tentativi
di  conciliazione,  a  norma dell'articolo 38 del decreto legislativo
17 gennaio  2003,  n.  5,  dell'associazione denominata «Organismo di
Conciliazione Bancaria».
(GU n.107 del 8-5-2008)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Viste le istanze del 10 settembre 2007 e 24 ottobre 2007, pervenute
rispettivamente  con  prot.  DAG  18 settembre 2007 0119174.E e il 24
ottobre  2007,  con  le  quali  l'avv.  Corrado  Conti  nato a Citta'
Sant'Angelo  il  16 giugno 1933, in qualita' di legale rappresentante
della    associazione   non   riconosciuta   «Conciliatore   Bancario
-Associazione   per   la   soluzione   delle  controversie  bancarie,
finanziarie   e  societarie  -  ADR»,  chiede  che  vengano  inseriti
ulteriori 18 conciliatori, di cui 11 in esclusiva;
  Visto  il PDG 23 gennaio 2007 con il quale l'organismo non autonomo
costituito  dall'associazione  «Conciliatore  Bancario - Associazione
per   la   soluzione   delle  controversie  bancarie,  finanziarie  e
societarie  - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria»,
e' stato iscritto, dalla data del provvedimento, al n. 3 del registro
degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma
dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
  Visto il PPDG 10 maggio 2007, e 16 luglio 2007 con i quali e' stato
ampliato il numero dei conciliatori;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  1,  lettera  e) del decreto
ministeriale  23  luglio  2004,  n. 222 il conciliatore e' la persona
fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del
servizio di conciliazione;
    che  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,  lettera  f) del decreto
ministeriale  23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare
la  disponibilita'  a  svolgere  le  funzioni  di  conciliazione  per
l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;
    che  ai  sensi  dell'art.  6, comma 1 del decreto ministeriale 23
luglio  2004,  n.  222  l'organismo  di  conciliazione richiedente e'
tenuto   ad   allegare   alla  domanda  di  iscrizione  l'elenco  dei
conciliatori  che  si  dichiarano  disponibili  allo  svolgimento dei
servizio;
  Verificata la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti
nell'art.   4,   comma   4,   lettere a)   e b)  del  citato  decreto
ministerriale n. 222/2004;
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
  Visti i regolamenti adottati con i decreti ministerriali numeri 222
e 223 del 23 luglio 2004;
                              Dispone:

  La  modifica  dei PPDG 23  gennaio 2007, 10 maggio 2007 e 16 luglio
2007  di  iscrizione  nel registro degli organismi deputati a gestire
tentativi   di   conciliazione  a  norma  dell'art.  38  del  decreto
legislativo  17  gennaio  2003,  n.  5,  dell'organismo  non autonomo
costituito  dalla  associazione «Conciliatore Bancario - Associazione
per   la   soluzione   delle  controversie  bancarie,  finanziarie  e
societarie - ADR», con sede legale in Roma, via delle Botteghe Oscure
n.  54  (codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  08934091003) denominato
«Organismo di conciliazione bancaria».
  Dalla  data  del  presente  provvedimento l'elenco dei conciliatori
previsto  dall'art.  3,  comma  4,  lettere  a)  i e b) i del decreto
ministeriale  23 luglio  2004,  n.  222  deve  intendersi ampliato di
ulteriori 18 unita':
    avv.  Emanuele  Balbo Di Vinadio, avv. Gianluca Bertolotti, dott.
Flaminio   Cianci,  dott.ssa  Simonetta  Di  Simone,  dott.  Giovanni
Francesco   Lo   Turco,   avv.   Giovanni   Savatteri,  avv.  Giacomo
Voltattorni, avv. Ottavio Antonio Balducci, avv. Andrea Cimmino, avv.
prof.  Renato  Clarizia,  dott.ssa  Olivia  Cutone,  dott.  Francesco
Deganello,  dott. Giancarlo Fornaciari, dott. Antonello Gentile, avv.
Gaetano  Morisani,  prof.ssa Marilena Rispoli, avv. Renzo Ristuccia e
prof. Marco Sepe.
  Resta  ferma  l'iscrizione  al n. 3 del registro degli organismi di
conciliazione,  con  le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del
decreto ministeriale n. 222/2004.
  L'ente   o   l'organismo   iscritto   e'   obbligato  a  comunicare
immediatamente  tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati
e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
  Il   responsabile   del   registro  si  riserva  di  verificare  il
mantenimento   dei   requisiti  nonche'  l'attuazione  degli  impegni
assunti.
    Roma, 5 novembre 2007
                                          Il direttore generale: Papa