MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 aprile 2008 

Riduzione  dell'acidita'  totale  minima  dei vini a denominazione di
origine controllata «Colli di Luni».
(GU n.117 del 20-5-2008)

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti di attuazione della predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1989 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  «Colli  di  Luni»  ed  e'  stato approvato il
relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Vista  la  domanda presentata dal «Consorzio per la tutela dei vini
Doc  e  Igt  della  Provincia  della  Spezia»,  intesa ad ottenere la
riduzione   del   valore  minimo  dell'acidita'  totale  dei  vini  a
denominazione  di  origine  controllata  «Colli  di  Luni»,  previsto
all'art.   6   del   relativo   disciplinare   di   produzione  della
denominazioni di origine controllata dei vini sopra citata;
  Visto il parere della regione Liguria e della regione Toscana sulla
sopra citata domanda;
  Vista  la  decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini secondo la quale sulle istanze relative
alla   modifica   dell'acidita'   totale  minima  dei  vini,  purche'
supportate  dal  parere  della  regione competente per territorio, la
sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi  procedere   alla riduzione
dell'acidita'  totale  minima  dei  vini  a  denominazione di origine
controllata «Colli di Luni»;
                              Decreta:
                           Articolo unico

  Il  limite  minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di
origine controllata «Colli di Luni», previsto all'art. 6 del relativo
disciplinare  di  produzione,  e'  ridotto,  per  tutte  le tipologie
regolamentate, da 5,0 g/l a 4,5 g/l .
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e le relative disposizioni entrano in vigore il
giorno della sua pubblicazione.
    Roma, 21 aprile 2008
                                       Il capo Dipartimento: Ambrosio