MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 marzo 2008 

Modificazioni  all'allegato 7 del decreto 3 marzo 2005, in materia di
esami obbligatori ad ogni donazione di sangue e controlli periodici.
(GU n.117 del 20-5-2008)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la  legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina
delle   attivita'  trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  di
emoderivati»;
  Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per
l'accertamento   della   idoneita'   del   donatore   di   sangue  ed
emocomponenti»,  in  particolare  l'allegato  7 «Esami obbligatori ad
ogni   donazione   e  controlli  periodici»  parte  B  -  validazione
biologica;
  Visto    il    decreto    ministeriale    3 marzo   2005,   recante
«Caratteristiche   e   modalita'  per  la  donazione  del  sangue  ed
emoderivati»;
  Visto  il  decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, «Revisione
del  decreto  legislativo  19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione
della  direttiva  2002/98/CE  che  stabilisce  norme  di  qualita'  e
sicurezza   per   la  raccolta,  il  controllo,  la  lavorazione,  la
conservazione  e  la  distribuzione  del  sangue  umano  e  dei  suoi
componenti»;
  Considerato  che la disomogeneita' nell'uso dei test per la ricerca
degli  acidi  nucleici  (c.d. test NAT), finalizzati alla validazione
biologica  degli emocomponenti, comporta diversi livelli di sicurezza
trasfusionale per i pazienti e di trattamento per i donatori, nonche'
rilevanti  difficolta' e possibile perdita di risorse nelle attivita'
di compensazione interregionale;
  Vista   la  lettera  circolare  del  5 aprile  2006,  diretta  agli
assessori  alla  Sanita'  delle  Regioni  e  delle Province autonome,
recante  «Miglioramento continuo dei livelli di sicurezza nel settore
trasfusionale:   estensione  tecnica  NAT  alla  ricerca  dell'HIV  e
dell'HBV», con la quale si raccomandava l'estensione della esecuzione
del  test  NAT  anche  alla  ricerca  dell'HIV e dell'HBV su tutto il
territorio nazionale;
  Considerato il tempo trascorso ed il grado di automazione raggiunto
per   l'esecuzione   di  indagini  con  tecnica  NAT,  non  disgiunto
dall'abbattimento  dei  costi  del  triplice test e dalla economia di
scala ottenibile rispetto al singolo test per HCV;
  Considerati, altresi', i vantaggi aggiuntivi conseguibili sul piano
della  sicurezza  trasfusionale  attestati  anche da autorevoli stime
inerenti  al  rischio residuo di trasmissione delle infezioni da HCV,
HIV  e HBV, elaborate con riferimento a tutto il territorio nazionale
ed  alla  analisi  di numeri di donazioni tali da rendere le suddette
stime altamente significative;
  Rilevato,  per  il  tramite  del  Centro  nazionale  sangue, che le
Regioni  e Province autonome hanno gia' adottato il triplice test NAT
o  hanno  effettuato  le  necessarie  procedure per una sua imminente
introduzione;
  Acquisiti  al  riguardo  i pareri della Consulta tecnica permanente
per  il  sistema trasfusionale nelle riunioni del 4 luglio 2007 e del
30 ottobre 2007;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 28 febbraio 2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  L'allegato  7  «Esami obbligatori ad ogni donazione e controlli
periodici»,  di  cui  al  decreto  ministeriale 3 marzo 2005, recante
«Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue
ed emocomponenti», e' cosi' modificato:
    alla lettera B) dopo HCV NAT viene aggiunto:
      «, HIV NAT, HBV NAT.»
  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 marzo 2008
                                                   Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 96