MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 maggio 2008 

Modifica  al decreto 4 dicembre 2006, relativo alle determinazioni in
materia  di  rinnovo  delle concessioni per la gestione del gioco del
Bingo, di cui al decreto 31 gennaio 2000, n. 29.
(GU n.133 del 9-6-2008)

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione  del  gioco del bingo, ai sensi dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del bingo
e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il  decreto  direttoriale  16  novembre 2000, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2000,
n.   279,   concernente   approvazione  del  piano  di  distribuzione
territoriale delle sale destinate al gioco del bingo;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000
concernente  approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in
concessione della gestione del gioco del bingo;
  Visto  il  decreto  direttoriale  11  luglio 2001, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   del   16  luglio  2001,  n.  163,  concernente
graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al
gioco del bingo, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  direttoriale  17  giugno 2003, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   del   24  giugno  2003,  n.  144,  concernente
determinazioni in materia di trasferimento delle sale-bingo;
  Visto,  in  particolare, l'art. 15, comma 1, della convenzione tipo
per  l'affidamento  in concessione della gestione del gioco del bingo
il quale prevede: «La presente convenzione avra' durata di sei anni a
decorrere  dall'inizio  dell'attivita'  di  gestione del gioco e puo'
essere  rinnovata  per  una  sola volta. A tal fine il concessionario
formula  espressa  richiesta  all'Amministrazione, da effettuarsi con
raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno, almeno sei mesi prima della
scadenza.  L'Amministrazione,  valutata anche la gestione effettuata,
comunica  con  lo  stesso mezzo le proprie determinazioni al riguardo
entro tre mesi dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel detto
termine, la richiesta s'intende accettata.»;
  Visto  il  decreto  direttoriale  4  dicembre 2006 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  29 dicembre 2006, n. 301, con il quale sono
stabilite,  ai  fini  istruttori  del  procedimento  di rinnovo delle
convenzioni  per  l'affidamento  in  concessione  della  gestione del
bingo,  le  relative modalita' e requisiti e i criteri di valutazione
della gestione effettuata, nonche' le procedure per l'assegnazione di
eventuali nuove concessioni;
  Visto  il  decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla
legge  28  febbraio  2008,  n.  31,  che  all'art. 36, comma 2-ter ha
modificato l'art. 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
recante  «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo,
a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»;
  Ritenuto che alla luce della succitata norma, occorre modificare il
succitato   decreto   direttoriale  4 dicembre  2006,  nel  senso  di
consentire  il  rinnovo  della  concessione  anche nei casi in cui il
concessionario che ne abbia fatto richiesta, ricorrendo le condizioni
previste   dal  decreto  legge  suddetto,  riceva  dall'agente  della
riscossione  la  concessione  del  beneficio  della  ripartizione del
pagamento  delle  somme  iscritte  a  ruolo,  e  abbia  dato avvio al
pagamento  stesso,  ferma  restando  la  possibilita' di revoca della
concessione  in  caso di mancato rispetto del piano di rateizzazione,
ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'art.  1,  comma  4,  punto a) del decreto direttoriale 4 dicembre
2006,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2006, n.
301, e' cosi' modificato:
    «a)  non  abbia provveduto alla integrale estinzione di eventuali
debiti a titolo di prelievo erariale e di compenso per il controllore
centralizzato  del  gioco, compresi gli interessi di mora, oppure non
abbia  ottenuto da parte dell'agente della riscossione la concessione
della  ripartizione  del  pagamento  delle somme iscritte a ruolo, ai
sensi  dell'art.  36  del  decreto-legge  31  dicembre  2008, n. 248,
convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;».
    Roma, 6 maggio 2008
                                          Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2008
Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 91