MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 maggio 2008 

Determinazione,  per  l'anno  2007  e 2008, del contributo annuale da
versare  al  Fondo  di  garanzia  per  i mediatori di assicurazione e
riassicurazione.
(GU n.134 del 10-6-2008)

                          IL VICE MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
codice delle assicurazioni private;
  Visto  l'art.  115  del  predetto  codice, concernente il «Fondo di
garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione»;
  Visto in particolare il comma 3, secondo periodo, del predetto art.
115,  secondo  cui  il  Ministro  dello  sviluppo economico determina
annualmente,  con  proprio  decreto, sentito l'ISVAP e il Comitato di
gestione  del  predetto  Fondo,  il contributo da versare al Fondo di
garanzia  per  i  mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in
misura   non  superiore  allo  0,50%  delle  provvigioni  annualmente
acquisite dai mediatori stessi;
  Vista  la  nota  n.  02/08/000350  del 1° aprile 2008, con la quale
l'ISVAP,  avendo  acquisito anche le valutazioni al riguardo espresse
dal  precedente Comitato di gestione del Fondo gia' costituito presso
l'ISVAP  medesimo,  ha  comunicato  di  ritenere  che l'ammontare del
contributo   a   carico   dei   mediatori   di   assicurazione  e  di
riassicurazione, considerate le ampie disponibilita' del Fondo, possa
essere  fissato,  per  l'anno  2007,  nella  misura dello 0,10% delle
provvigioni  acquisite  dai medesimi mediatori nell'anno 2006, e, per
l'anno  2008,  nella  misura  dello 0,10% delle provvigioni acquisite
dagli stessi nel corso dell'anno 2007;
  Considerato che nelle more dell'adozione del regolamento recante le
norme  relative  all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti
d'intervento  di  cui al comma 3, primo periodo del suddetto art. 115
del   codice   delle   assicurazioni  private,  e  nelle  more  della
costituzione  e  nomina  del  nuovo  Comitato  di  gestione di cui al
comma 2  del  medesimo  art.  115,  occorre  comunque determinare con
urgenza  la  misura  del  contributo  per  gli  anni 2007 e 2008 e il
termine per il relativo versamento;
  Tenuto  conto  che di eventuali successive valutazioni del predetto
nuovo  Comitato  di  gestione  potra'  tenersi  conto per l'anno 2009
disponendo  eventuali  conguagli  o  compensazioni in occasione della
determinazione del contributo per l'anno 2009;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il  contributo  che  gli  aderenti  debbono versare al Fondo di
garanzia  per  i  mediatori di assicurazione e di riassicurazione per
l'anno  2007,  e'  fissato nella misura dello 0,10% delle provvigioni
acquisite  dai  mediatori  di  assicurazione e di riassicurazione nel
corso dell'anno 2006.
  2.  Il  contributo  che  gli  aderenti  debbono versare al Fondo di
garanzia  per  i  mediatori di assicurazione e di riassicurazione per
l'anno  2008,  e'  fissato nella misura dello 0,10% delle provvigioni
acquisite  dai  mediatori  di  assicurazione e di riassicurazione nel
corso dell'anno 2007.
  3.  I  versamenti  di  cui  ai commi 1 e 2 devono essere effettuati
entro il 31 luglio 2008. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono
al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi
dell'art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445, attestante distintamente le provvigioni acquisite nel
corso degli anni 2006 e 2007.
  Il  provvedimento  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 maggio 2008
                                           Il Vice Ministro: D'Antoni