Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco per uso veterinario «Tylomix 100», per decadenza termini di rinnovo quinquennale.(GU n.152 del 1-7-2008)
IL DIRETTORE GENERALE della sanita' animale e del farmaco veterinario Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, ed in particolare l'art. 33; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto dirigenziale n. 218/2002 del 24 ottobre 2002, con il quale e' stata autorizzata l'immissione in commercio della specialita' medicinale per uso veterinario «Tylomix 100», A.I.C. n. 103386013 e n. 103386025, a nome dell'impresa Biovet Europe s.r.l., con sede in via Callano n. 161/163 - 70051 Barletta (Bari); Decreta: Art. 1. L'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco per uso veterinario «Tylomix 100», A.I.C. n. 103386013 e n. 103386025, e' decaduta per scadenza del termine concesso al titolare dell'autorizzazione stessa per richiedere il suo rinnovo, secondo quanto previsto dall'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. Roma, 17 giugno 2008 Il direttore generale: Ferri