COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 25 giugno 2008 

Modificazioni  al  regolamento  di attuazione del decreto legislativo
24 febbraio  1998,  n.  58,  concernente  la  disciplina dei mercati,
adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007. (Deliberazione n.
16530).
(GU n.151 del 30-6-2008)

                            IL PRESIDENTE

  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni,   ed  in  particolare  l'art.  62,  comma 3-bis,  come
modificato dall'art. 14 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
  Vista  la  delibera  n.  16191  del 29 ottobre 2007 con la quale e'
stato  adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati,
in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998;
  Visto,  in particolare, il titolo VI del regolamento concernente la
disciplina   dei   mercati,   recante   disposizioni  in  materia  di
«Condizioni per la quotazione di determinate societa»;
  Considerate  le  osservazioni  formulate  da alcuni emittenti nella
fase  di  prima applicazione delle citate disposizioni regolamentari,
non emerse in sede di consultazione al momento della loro emanazione,
relativamente ad alcuni aspetti applicativi della predetta materia;
  Ritenuta  la  necessita' di modificare e integrare gli articoli 36,
38  e  39  del  regolamento concernente la disciplina dei mercati, al
fine  di una semplificazione e di una piu' puntuale definizione degli
adempimenti ivi previsti;
  Considerate  le osservazioni da ultimo formulate dagli Organismi ed
Enti   consultati   ai  fini  della  predisposizione  della  presente
normativa:

                              Delibera:

  I.  Il  titolo  VI  del  regolamento  concernente la disciplina dei
mercati  approvato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, recante
disposizioni   in   materia  di  «Condizioni  per  la  quotazione  di
determinate societa», e' modificato e integrato come segue:
    a) l'art. 36 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  36  (Condizioni  per  la  quotazione di azioni di societa'
controllanti  societa' costituite e regolate dalla legge di Stati non
appartenenti   all'Unione  europea).  -  1.  Le  azioni  di  societa'
controllanti  societa' costituite e regolate dalla legge di Stati non
appartenenti   all'Unione   Europea   possono   essere  ammesse  alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano a condizione che le
societa' controllanti stesse:
      a) mettano  a disposizione del pubblico le situazioni contabili
delle  societa'  controllate  predisposte ai fini della redazione del
bilancio  consolidato, comprendenti almeno lo stato patrimoniale e il
conto  economico. Tali situazioni contabili sono messe a disposizione
del pubblico con le modalita' indicate nelle disposizioni di cui alla
parte  III,  titolo  II,  capo II, sezione V del regolamento adottato
dalla   Consob   con   delibera   n.  11971  del  1999  e  successive
modificazioni;
      b) acquisiscano  dalle controllate lo statuto e la composizione
e i poteri degli organi sociali;
      c) accertino che le societa' controllate:
        i) forniscano  al  revisore  della  societa'  controllante le
informazioni   a   questo  necessarie  per  condurre  l'attivita'  di
controllo  dei  conti  annuali  e infra-annuali della stessa societa'
controllante;
        ii) dispongano di un sistema amministrativocontabile idoneo a
far  pervenire  regolarmente  alla  direzione  e  al  revisore  della
societa'  controllante  i  dati  economici, patrimoniali e finanziari
necessari  per  la  redazione  del  bilancio consolidato. L'organo di
controllo  della  societa'  controllante  comunica senza indugio alla
Consob  ed  alla  societa'  di  gestione  del  mercato  i  fatti e le
circostanze  comportanti  l'inidoneita'  di  tale sistema al rispetto
delle condizioni sopra richiamate.
  2.  Le  disposizioni  del  comma 1  non  si applicano alle societa'
controllate  che  non  rivestono significativa rilevanza, individuate
secondo le disposizioni di cui al titolo VI, capo II, del regolamento
adottato  dalla  Consob  con  delibera n. 11971 del 1999 e successive
modificazioni.»;
    b) il  preambolo  del  comma 1  dell'art.  38 e' riformulato come
segue:
    «1.  Le  azioni  di  societa'  finanziarie il cui oggetto sociale
prevede  in  via esclusiva l'investimento in partecipazioni, anche di
minoranza,  secondo  limiti  prefissati  nonche' lo svolgimento delle
relative   attivita'   strumentali   possono   essere   ammesse  alle
negoziazioni   in   un   mercato   regolamentato  italiano  ove  tali
societa':»;
    c) nell'art. 39:
      il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Le societa' con azioni quotate di cui agli articoli 36 e 37
si  adeguano  alle  disposizioni  ivi  contenute entro il 16 novembre
2008.   Le  societa'  quotate  che,  successivamente  alla  data  del
1° gennaio  2008, acquisiscono il controllo di una societa' estera di
cui  al  comma 1  dell'art.  36  si  adeguano  alle  disposizioni ivi
contenute  entro  il  16 novembre  2008,  se  la scadenza del termine
indicato  al  successivo  comma 3  e'  anteriore  a  tale data. Dette
societa'   trasmettono   senza   indugio  alla  Consob  il  piano  di
adeguamento  adottato  e  il  calendario  previsto  e  comunicano  al
pubblico   gli  elementi  essenziali  del  piano  stesso  nonche'  le
informazioni  concernenti  lo  stato  di  attuazione  del  piano  nei
documenti di informazione contabile periodica pubblicati ai sensi del
regolamento  adottato  dalla  Consob con delibera n. 11971 del 1999 e
successive  modificazioni.  Le  societa'  con  azioni  quotate di cui
all'art.  38 si adeguano alle disposizioni ivi previste entro la data
di  approvazione  del  bilancio dell'esercizio chiuso o in corso alla
data del 31.12.2007.»;
      dopo il comma 4, vengono aggiunti i seguenti commi:
      «5.  Per  le  societa' aventi sede legale all'estero, la Consob
delibera,  di  volta  in  volta,  in  merito  all'applicazione  degli
obblighi  disposti nel presente capo, avendo riguardo alla disciplina
vigente  nel  paese  d'origine nonche' alla eventuale ammissione alle
negoziazioni   su  mercati  regolamentati  o  riconosciuti  ai  sensi
dell'art. 67, commi 1 e 2 del Testo unico, degli strumenti finanziari
dalle  stesse  emessi  e  tenuto  conto  dei  vincoli derivanti dalla
normativa comunitaria.
      6.  Restano  esclusi  dall'applicazione degli obblighi previsti
dagli   articoli 36  e  38  gli  emittenti  esteri  i  cui  strumenti
finanziari  siano  stati  ammessi  alle  negoziazioni  in  un mercato
regolamentato italiano senza il consenso dell'emittente medesimo.
      7.  Restano  altresi'  esclusi dall'applicazione degli obblighi
previsti  dall'art. 36, comma 1, lettera a), e dall'art. 38, commi 1,
lettera a),  e  3,  gli  emittenti  aventi sede legale in altro Stato
membro  dell'Unione  europea o gli emittenti di Stati terzi che hanno
scelto  un  altro Stato membro dell'Unione europea quale Stato membro
di origine ai fini della direttiva 2004/109/CE.».
  II.  La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob
e  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in
vigore  il  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 25 giugno 2008
                                                Il presidente: Cardia