DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2008 

Termine per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei
terreni.
(GU n.157 del 7-7-2008)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visti  gli  articoli 5  e  7  della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
disciplinanti  la  rideterminazione  del  valore  di  acquisto  delle
partecipazioni  non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni
edificabili e con destinazione agricola posseduti da persone fisiche,
enti non commerciali, societa' semplici, soggetti non residenti;
  Visto  l'art.  2,  comma 2,  del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27, che ha riproposto detta rideterminazione;
  Visto l'art. 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
ha  consentito  la possibilita' di rideterminare il costo di acquisto
delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio
2008;
  Visto  l'art. 12 comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  e  successive  modificazioni,  in base al quale con decreto del
presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  possono essere modificati,
tenendo  conto  delle  esigenze  generali dei contribuenti, i termini
previsti per gli adempimenti tributari, prevedendo in particolare che
in  caso  di differimento per un periodo non superiore a venti giorni
del  pagamento  delle  imposte non si fa luogo all'applicazione della
maggiorazione a titolo di interesse;
  Considerate   le   difficolta'  operative  incontrate  da  numerosi
contribuenti  nel  porre  in essere gli adempimenti necessari ai fini
del  perfezionamento della predetta rideterminazione entro il termine
del 30 giugno 2008;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:

                               Art. 1.
Termine per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei
                               terreni

  1.   La  redazione  della  perizia  giurata  di  stima  nonche'  il
versamento  della prima o unica rata delle imposte sostitutive di cui
all'art.  2,  comma 2,  secondo  e  terzo  periodo, del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27,  e  successive  modificazioni, possono essere effettuati entro il
20 luglio 2008, senza alcuna maggiorazione.
  2.  Restano  comunque  fermi  i  termini previsti per il versamento
delle rate successive alla prima.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 giugno 2008

                                            Il Presidente: Berlusconi