MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 luglio 2008 

Trasferimento crediti dalla Cassa mutua provinciale di malattia per i
Coltivatori  diretti  di  Massa  Carrara,  all'Ufficio accertamento e
notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.), in liquidazione.
(GU n.169 del 21-7-2008)

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge
15 giugno 2002, n. 112;
  Visti  i  commi 224,  225,  226, 228, e 229 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
  Visto  l'art. 1, comma 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  (Finanziaria 2006 cosi' come sostituiti dall'art. 1, comma 486,
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione
dell'Ispettorato  generale  per  la liquidazione degli enti disciolti
(I.G.E.D.)  e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  delle  competenze  del soppresso Ispettorato ad uno o
piu'  Ispettorati  del  Dipartimento  della Ragioneria generale dello
Stato;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
30 aprile  2007,  registrato  alla  Corte dei conti in data 22 maggio
2007,  col  quale,  nelle  more  della revisione organizzativa di cui
all'art.  1,  comma 427,  lettera b),  della  legge  n.  296/2006,  a
decorrere  dal  1° gennaio  2007  le  competenze atte a realizzare il
processo   di   consegna   delle  gestioni  liquidatorie  degli  enti
soppressi,   ai  sensi  della  legge  n.  1404/1956,  nonche'  quelle
necessarie  ad  assicurare  la continuita' dell'azione amministrativa
per  la  gestione  corrente ed il compimento di atti non differibili,
sono   state   attribuite   all'Ispettorato   generale   di  finanza,
nell'ambito  del  quale  sono  stati  istituiti,  in via transitoria,
cinque uffici, ricompresi in apposito settore enti in liquidazione;
  Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA
-  Finanziaria  per  i  settori  industriali  e  dei servizi S.p.a. -
sottoscritta  il  27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti
in  data  7 dicembre  2004 ed in virtu' della quale la gestione della
liquidazione  degli  enti  disciolti  (IGED),  nonche'  del  relativo
contenzioso  e'  affidata  a  detta societa' alle condizioni indicate
nella  convenzione medesima, fermo restando la titolarita' in capo al
Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi
e passivi;
  Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre
2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge
17 agosto 1974, n. 386, sono stati individuati gli enti e le gestioni
di assistenza di malattia da sopprimere;
  Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina
dei  commissari  liquidatori  delle  Casse  mutue di malattia per gli
esercenti   attivita'   commerciali,   per  gli  artigiani  e  per  i
coltivatori diretti;
  Visto   l'art.   1   del  decreto-legge  30 aprile  1981,  n.  168,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 27 giugno 1981, n. 331,
concernente  la cessazione delle gestioni commissariali alla data del
30 giugno 1981;
  Vista   la  legge  29 dicembre  1956,  n.  1533,  istitutiva  della
Federazione  nazionale  e  delle  Casse  mutue  di  malattia  per gli
artigiani;
  Visti  gli  atti  della  gestione  liquidatoria  della  Cassa mutua
provinciale di malattia per i Coltivatori diretti di Massa Carrara;
  Considerato  che  le  operazioni  che  ostacolano la chiusura della
gestione  liquidatoria del citato ente sono rappresentate dal credito
di  Euro 12.263,18  da  recuperare  nei  confronti  dell'avv. Umberto
Martini  e  dal credito di Euro 17.353,07 da recuperare nei confronti
dell'Associazione   Apuana   Amici  di  Israele,  per  indennita'  di
occupazione abusiva dell'immobile di proprieta' della soppressa Cassa
mutua, ubicato in Massa Carrara, piazza Matteott n. 6;
  Ritenuto  che,  al fine di accelerare la definizione della chiusura
della  Cassa  mutua provinciale di malattia per i Coltivatori diretti
di  Massa Carrara, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art.
13-bis  della  citata  legge  n.  1404/1956,  trasferendo  i suddetti
crediti,   per   complessivi   euro   29.616,25,  dalla  Cassa  mutua
provinciale  di  malattia  per i Coltivatori diretti di Massa Carrara
all'Ufficio  accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.)
in liquidazione;

                              Decreta:

  I  crediti di cui alle premesse, per complessivi euro 29.616,25, ai
sensi  e  con  le  modalita'  dettate  dal-l'art.  13-bis della legge
4 dicembre   1956,   n.  1404,  sono  trasferiti  dalla  Cassa  mutua
provinciale  di  malattia per i Coltivatori diretti di Massa Carrara,
in   liquidazione,   all'Ufficio   accertamento   e  notifica  sconti
farmaceutici (U.A.N.S.F.), in liquidazione.
  Il  presente  decreto  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 luglio 2008
                           Il ragioniere generale dello Stato: Canzio