MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 luglio 2008 

Riconoscimento, alla sig.ra Creuso Carla, di titolo di studio estero,
quale  titolo  valido ai fini dell'esercizio in Italia dell'attivita'
di psicoterapeuta.
(GU n.171 del 23-7-2008)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364,  contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita'
europea  ed  i  suoi  Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera,  dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
  Vista   l'istanza   della  sig.ra  Creuso  Carla,  nata  a  Sorengo
(Svizzera)   il  27  giugno  1966,  cittadina  italiana,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992
come sopra modificato, il riconoscimento del suo titolo professionale
conseguito   in   Svizzera,   ai   fini   dell'accesso   all'albo   e
dell'esercizio in Italia dell'attivita' di psicoterapeuta;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Dottore  in  psicologia  -  Indirizzo  psicologia  dello  sviluppo e
dell'educazione» presso l'«Universita' degli Studi di Padova» in data
25 ottobre 1995;
  Preso  atto  che  la richiedente e' autorizzata al libero esercizio
della  professione  di  psicologa  nel  Cantone Ticino dall'11 luglio
1997, come attestato dall'Ufficio di Sanita' del Cantone del Ticino;
  Considerato  che la sig.ra Creuso risulta iscritta alla Federazione
svizzera  delle psicologhe e degli psicologi (FSP) dal 26 maggio 2000
e   ha  documentato  lo  svolgimento  di  attivita'  di  tirocinio  e
professionale in ambito psicologico;
  Rilevato  che  la  richiedente, ha richiesto ed ottenuto nel giugno
2006  il riconoscimento del suo titolo di psicologo svizzero, ai fini
dell'iscrizione  all'albo  degli  psicologi  e  l'esercizio in Italia
della medesima professione;
  Considerato  che  ha ottenuto la autorizzazione al libero esercizio
in  qualita'  di  psicoterapeuta  il  1°  giugno 2006 dall'Ufficio di
sanita' del Cantone Ticino;
  Considerato  che  ha  documentato  il  possesso di ampia esperienza
professionale;
  Ritenuto  che  la  sig.ra  Creuso abbia una formazione accademica e
professionale    completa    ai   fini   dell'esercizio   in   Italia
dell'attivita'  di  psicoterapeuta,  per  cui  non  appare necessario
applicare le misure compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 18 aprile 2008;
  Sentito il rappresentante di categoria nella nota in atti;

                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Creuso  Carla, nata a Sorengo (Svizzera) il 27 giugno
1966,  cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo  di  cui in
premessa   quale   titolo   valido   ai   fini  dell'esercizio  della
psicoterapia in Italia.
    Roma, 8 luglio 2008
                                       Il direttore generale: Frunzio