MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 luglio 2008 

Riconoscimento, alla sig.ra Ongaro Sonja, di titolo di studio estero,
quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli psicologi e
l'esercizio della professione in Italia.
(GU n.173 del 25-7-2008)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Ongaro  Sonja,  nata  a  Wuppertal
(Germania) il 16 giugno 1968, cittadina tedesca, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  16  del  decreto  legislativo  n.  206/2007, il
riconoscimento del titolo professionale tedesco di cui e' in possesso
ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in Italia della professione di
psicologo, sezione A dell'albo;
  Preso   atto   che   e'   in  possesso  del  titolo  accademico  di
«Diplom-Wirtschftspsychologin    (FH)»,    conseguito    presso    la
«Fachhochschule    Nordostniedersachsen»    a   Luneburg   (Germania)
nell'ottobre 2003;
  Considerato  che  detto  titolo,  secondo  quanto  attestato  dalla
Autorita'   competente   tedesca,  rientra  nella  fattispecie  della
formazione regolamentata;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del  18 aprile 2008, in cui con il conforme parere del rappresentante
del  Consiglio  nazionale degli psicologi, e' stata accolta l'istanza
volta  ad  ottenere  l'iscrizione  nella  sezione  A  dell'albo degli
psicologi  italiano,  con  l'applicazione di una misura compensativa,
consistente  in  una  prova attitudinale su sei esami oppure a scelta
della  richiedente  un  tirocinio  per  un periodo di trenta mesi, in
quanto  la  formazione  prodotta  dalla  richiedente e' piu' simile a
quella  richiesta  in  Italia  per  la  iscrizione  nella  sezione  B
dell'albo;
  Considerato  che nella stessa seduta, la conferenza di servizi, con
il  conforme  parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli
psicologi,  ha  espresso  parere  favorevole  per la iscrizione nella
sezione  B,  settore  tecniche  psicologiche  per i contesti sociali,
organizzativi  e  del  lavoro,  senza l'applicazione di alcuna misura
compensativa;
  Vista  la  nota  con  la  quale  la richiedente, interpellata sulla
possibilita'  di  scelta, ha optato per la iscrizione nella sezione B
settore tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e
del lavoro, dell'albo italiano;

                              Decreta:

  Alla  sig.ra Ongaro Sonja, nata a Wuppertal (Germania) il 16 giugno
1968,  cittadina  tedesca, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
psicologi  -  sezione B, settore tecniche psicologiche per i contesti
sociali,  organizzativi  e del lavoro e l'esercizio della professione
in Italia.
    Roma, 8 luglio 2008
                                       Il direttore generale: Frunzio