AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2007 

Modifica   dell'articolo 8  della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia   elettrica   e   il   gas  31 luglio  2006,  n.  168/2006.
(Deliberazione n. 327/2007).
(GU n.22 del 26-1-2008 - Suppl. Ordinario n. 22)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 18 dicembre 2007;
  Visti:
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000);
    la  legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004),
in particolare l'art. 1, commi 17, 18, e 20;
    il decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 aprile 2006
(di seguito: decreto 28 aprile 2006);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(  di  seguito:  l'Autorita) 31 luglio 2006, n. 168/2006 (di seguito:
deliberazione n. 168/2006).
  Considerato che:
    l'art.  1,  comma 17,  della legge n. 239/2004 ha stabilito che i
soggetti  che  investono  nella  realizzazione  di nuovi terminali di
rigassificazione  o in significativi potenziamenti delle capacita' di
rigassificazione  esistenti  possano  richiedere  un'esenzione  dalla
disciplina  che  prevede  il  diritto di accesso dei terzi e che tale
esenzione  e' accordata caso per caso, per un periodo di almeno venti
anni  e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacita',
dal   Ministero  delle  attivita'  produttive  (ora  Ministero  dello
sviluppo   economico,   di  seguito:  il  Ministero),  previo  parere
dell'Autorita';
    l'art.  1,  comma 20,  della  legge  n.  239/2004  prevede che il
Ministero   stabilisca   i  criteri  di  efficienza,  economicita'  e
sicurezza  in  base  ai  quali l'Autorita' definisce le procedure per
l'allocazione della quota non oggetto di esenzione della capacita' di
detti  terminali; e che il Ministero ha definito i citati criteri con
l'art. 6 del decreto 28 aprile 2006 ed in particolare:
      - ha previsto che la capacita' di rigassificazione sia allocata
prioritariamente per periodi compresi fra cinque e dieci anni, ed ove
parte  della  capacita'  non fosse stata assegnata per periodi fino a
cinque anni;
      - ha  definito  un  ordine  di  merito  fra  i  richiedenti  da
applicare  nel  caso  in  cui  la capacita' richiesta sia superiore a
quella disponibile;
    con  la  deliberazione  n.  168/2006  l'Autorita'  ha definito le
procedure  per  l'allocazione  della  quota  non oggetto di esenzione
sopra  richiamate,  relativamente ai terminali per i quali, alla data
di  entrata  in vigore del decreto 28 aprile 2006, risulti rilasciata
una esenzione, prevedendo che:
      la capacita' di rigassificazione sia conferita prioritariamente
per periodi sino a 10 anni limitatamente a soggetti appartenenti alle
prime  due  classi  dell'ordine  di  merito  sopra  richiamato  ed in
particolare:
        a) ai  clienti  finali,  o  consorzi  degli  stessi,  i quali
importino  per  autoconsumo,  ad eccezione dei soggetti produttori di
energia elettrica;
        b) ai soggetti che si impegnano ad offrire l'intero volume di
gas  da importare presso il PSV, secondo condizioni trasparenti e non
discriminatorie;
      e,  ove  la  capacita'  non  fosse  interamente  conferita, per
periodi  sino  a  cinque  anni agli altri soggetti di cui al medesimo
ordine di merito.
  Considerato che:
    sono  pervenute  agli  uffici  dell'Autorita'  segnalazioni circa
alcuni casi particolari di richieste di capacita' di rigassificazione
relativamente   ai  quali  l'applicazione  delle  procedure  definite
all'art.  8  della  deliberazione  n. 168/2006 darebbe luogo ad esiti
diversi nel conferimento della capacita' di rigassificazione rispetto
agli  esiti derivanti dall'applicazione dei criteri definiti all'art.
6  del  decreto  28 aprile  2006;  e  che  a  fronte della situazione
descritta  potrebbero  derivare elementi di contenzioso nel corso del
conferimento, con conseguenti ritardi nel completamento dello stesso;
    i  casi  di  cui  al  precedente  alinea  riguardano, ad esempio,
richieste di capacita', per periodi inferiori ai cinque anni termici,
dei  soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), che, rispetto a
richieste di capacita' per periodi di cinque anni termici degli altri
soggetti, hanno:
      maggiore  priorita'  in  base all'art. 8 della deliberazione n.
168/2006;
      minore priorita' in base all'art. 6 del decreto 28 aprile 2006.
  Ritenuto che sia opportuno:
    *  modificare l'art. 8 della deliberazione n. 168/2006 al fine di
allinearne  le disposizioni, per quanto sopra considerato, ai criteri
definiti  all'art. 6, del decreto 28 aprile 2006, mantenendo altresi'
invariati   i  limiti  alla  durata  dei  conferimenti  di  capacita'
stabiliti con il medesimo art. 8
                              Delibera:
  1. Di disporre le seguenti modifiche all'art. 8 della deliberazione
n. 168/2006:
    a) i  commi 8.1,  8.2,  8.3,  8.4  e  8.5,  sono  sostituiti  dai
seguenti:
  «8.1  La capacita' di rigassificazione residua e' conferita secondo
i seguenti ordini di priorita' e durata:
    a) ai  clienti finali, o consorzi degli stessi, i quali importino
per  autoconsumo,  ad  eccezione  dei  soggetti produttori di energia
elettrica,  per  periodi non inferiori a 5 (cinque) e non superiori a
10 (dieci) anni;
    b) ai soggetti che si impegnano ad offrire l'intero volume di gas
da  importare  presso  il  PSV,  secondo condizioni trasparenti e non
discriminatorie,  per  periodi  non  inferiori  a  5  (cinque)  e non
superiori a 10 (dieci) anni;
    c) ai  soggetti  che si impegnano a offrire una quota almeno pari
al 20 (venti) per cento del volume di gas da importare presso il PSV,
secondo  condizioni trasparenti e non discriminatorie, per periodi di
5 (cinque) anni;
    d) ai soggetti che importano da Stati diversi da quelli dai quali
erano  in  corso  importazioni  pluriennali  alla  data di entrata in
vigore della legge n. 239/2004, per periodi di 5 (cinque) anni;
    e) ai  soggetti  titolari,  al  momento  della  richiesta, di una
capacita'  di  trasporto  complessiva  conferita  ai punti di entrata
della rete nazionale di gasdotti, esclusi i punti di interconnessione
con gli stoccaggi, inferiore al 25 (venticinque) per cento del totale
delle  capacita'  conferite presso gli stessi punti, per periodi di 5
(cinque) anni.
  8.2 La capacita' di rigassificazione residua non conferita ai sensi
del  comma 8.1  e'  conferita per periodi inferiori a 5 (anni) con il
medesimo ordine di priorita' di cui al comma 8.1.
  8.3  Nel  caso in cui la capacita' di rigassificazione richiesta ai
sensi   dei   commi 8.1,  o  8.2  sia  superiore  alla  capacita'  di
rigassificazione   residua  disponibile,  all'interno  della  singola
classe  di priorita' nella quale la capacita' di rigassificazione non
e'   sufficiente,  detta  capacita'  e'  conferita  prioritariamente,
secondo  quanto  previsto  dal decreto 28 aprile 2006, sulla base dei
seguenti elementi:
      - a  parita'  di condizioni nelle classi di priorita' di cui al
comma 8.1, lettera a), b), d) ed e):
        a) maggiori  volumi in discarica sulla base del volume totale
del contratto pluriennale;
        b) inizio  del  servizio di rigassificazione piu' prossimo al
conferimento;
        c) minore     durata     complessiva    del    servizio    di
rigassificazione;
        d) minor numero di discariche;
      - per  la  classe di priorita' di cui al comma 8.1, lettera c),
in   base   ai   maggiori  volumi  offerti  nell'ambito  del  mercato
regolamentato delle capacita' e del gas, considerati complessivamente
nel periodo richiesto.
  8.4  La  data  di inizio dei periodi di cui ai commi 8.1 e 8.2 deve
essere compresa nei tre anni successivi alla data di conferimento.
  8.4-bis.  Ai fini dell'applicazione dei commi 8.1 e 8.2 per anno si
intende un periodo di dodici mesi consecutivi.
  8.5    La    richiesta   di   conferimento   della   capacita'   di
rigassificazione residua contiene:
    a) il  periodo per il quale si richiede il servizio; l'inizio del
periodo  e'  individuato  dal  mese  in  cui  in base al contratto di
importazione   e'  prevista  la  prima  consegna  di  Gnl  presso  il
terminale;
    b) la  capacita'  richiesta espressa in volume di Gnl e in numero
di  discariche,  nonche' la distribuzione della medesima capacita' in
ciascuno  degli  anni  termici entro i quali ricade il periodo di cui
alla lettera a) secondo una cadenza regolare delle consegne del Gnl;
  ed attesta:
    c) la  titolarita'  di contratti di importazione congruenti con i
termini  di  capacita'  e di durata di cui alle precedenti lettere a)
e b);
    d) la disponibilita' di navi metaniere omologate per la discarica
al Terminale presso il quale si richiede il conferimento di capacita'
di rigassificazione;
    e) l'autorizzazione   all'attivita'   d'importazione  di  cui  al
decreto legislativo n. 164/2000;
    f) i  requisiti  necessari a esercitare i diritti di priorita' di
cui ai commi 8.1 e 8.2.»;
    b)  il comma 8.7 e' sostituito dal seguente:
  «8.7   Successivamente   al   primo   conferimento,   l'impresa  di
rigassificazione  conferisce,  sulla  base  dei  criteri  definiti al
presente articolo, entro il 1° agosto di ciascun anno la capacita' di
rigassificazione   residua   che   risulta  disponibile  nel  periodo
successivo  al 1° ottobre del medesimo anno. Le relative richieste di
conferimento  dovranno  essere  presentate  entro  il  1° luglio  del
medesimo anno.»;
  2. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua prima pubblicazione.
  3. Di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  il  testo della deliberazione n. 168/2006,
come  risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il
presente provvedimento.
    Milano, 18 dicembre 2007
                                                 Il presidente: Ortis