DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2008 

Differimento  dei termini per gli adempimenti fiscali e il versamento
delle  somme  di  cui  agli  articoli  17  e 20, comma 4, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
(GU n.184 del 7-8-2008)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1 997, n. 241, concernente
norme  di  semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore aggiunto,
nonche'   di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione  delle
dichiarazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  12,  comma 5,  del citato decreto
legislativo  n.  241  del  1997, il quale prevede che con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri possono essere modificati i
termini  riguardanti  gli  adempimenti  dei  contribuenti  relativi a
imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il  decreto  legislativo  15 dicembre  1997, n. 446, recante
l'istituzione  e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive;
  Visto  il  regolamento  recante  le  modalita' per la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
sul   valore   aggiunto   e  all'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
  Considerato che i termini di effettuazione dei versamenti ricadenti
nel  mese  di agosto  2008  coincidono  con il periodo di sospensione
feriale estiva delle attivita' lavorative;
  Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti
termini  per  consentire ai contribuenti di fruire di un piu' congruo
periodo   di  tempo  per  l'effettuazione  dei  predetti  versamenti,
evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli
articoli 17  e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  che  hanno  scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il
giorno 20 del mese di agosto 2008, possono essere effettuati entro il
medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 luglio 2008

                                            Il Presidente: Berlusconi

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti