MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 luglio 2008 

Riconoscimento,  alla  sig.ra  Gherardini  Maria Teresa, di titolo di
studio  estero,  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
psicologi e l'esercizio della professione in Italia.
(GU n.189 del 13-8-2008)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti» ;
  Preso   atto  della  sentenza  del  T.A.R.  Lazio  n.  1979/08  del
20 febbraio 2008, che annulla il decreto del direttore generale della
giustizia civile del Ministero della giustizia del 6 dicembre 2002;
  Rilevato  che  il decreto annullato dal TAR Lazio disponeva, in via
di  autotutela, l'annullamento del precedente decreto del 1° febbraio
2000 con cui alla sig.ra Gherardini Maria Teresa, veniva riconosciuto
il  titolo  professionale di psicologo conseguito in Gran Bretagna ai
fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della  professione  di
psicologo;
  Considerato  che detto annullamento veniva disposto a seguito della
verifica della mancata rispondenza del titolo conseguito dalla sig.ra
Gherardini  rispetto  alla  normativa  inglese  di  recepimento della
direttiva  89/48/CEE,  lo  «Statutory Instrument» n. 824 del 1991, il
cui allegato C contiene una lista delle professioni regolamentate nel
Regno  Unito  ai  fini della direttiva europea indicata, con l'elenco
delle  autorita'  designate per tali professioni; che, in tale lista,
la  professione  di  «psicologo»  viene  designata  con  la qualifica
«chartered   psychologist»,   che  indica  un  particolare  grado  di
iscrizione  alla  British  Psychological  Society,  mentre  la sig.ra
Gherardini  risultava essere in possesso del solo titolo di «Graduate
Member»;
  Rilevato  pertanto che la sig.ra Gherardini rientra nella tipologia
della  professione  «non  regolamentata»  nel Regno Unito, e che - ai
fini  del riconoscimento - deve dimostrare il possesso di due anni di
esperienza  professionale,  che al momento dell'emissione del decreto
di annullamento in via di autotutela non possedeva;
  Vista  l'istanza della sig.ra Gherardini Maria Teresa, nata a Vinci
(Firenze)  il  3 ottobre  1942,  cittadina  italiana,  diretta a dare
esecuzione alla sentenza su indicata;
  Preso  atto  altresi'  della  nuova  documentazione  prodotta dalla
richiedente,   relativa  alla  pluriennale  esperienza  professionale
maturata, oltre che all'avvenuto svolgimento del tirocinio di un anno
prescritto dal decreto del 1° febbraio 2000;
  Preso  atto  di  quanto disposto dal T.A.R. Lazio nella sentenza n.
1979/08 del 20 febbraio 2008, che riserva a questa Amministrazione le
statuizioni consequenziali alla sentenza stessa;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nella seduta
del 23 maggio 2008;
  Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
  Ritenuto   che  la  richiedente  abbia  conseguito  una  formazione
accademico-professionale  completa  ai fini dell'iscrizione in Italia
della  professione di «psicologo» - sezione A dell'albo, senza misure
compensative;

                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Gherardini  Maria  Teresa  nata  a Vinci (Firenze) il
3 ottobre   1942,  cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 30 luglio 2008

                                       Il direttore generale: Frunzio