MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 29 luglio 2008, n. 22 

Decreto  18 gennaio 2008, n. 40, concernente «Modalita' di attuazione
dell'art.   48-bis   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre  1973,  n.  602,  recante  disposizioni  in  materia  di
pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» - Chiarimenti.
(GU n.186 del 9-8-2008)
 
 Vigente al: 9-8-2008  
 

                                  Agli  Uffici  centrali del bilancio
                                  presso  le Amministrazioni centrali
                                  dello Stato

                                  All'Ufficio  centrale di ragioneria
                                  presso  l'Amministrazione  autonoma
                                  dei Monopoli di Stato

                                  Alle  ragionerie territoriali dello
                                  Stato

                                  Ai    Revisori    dei    Conti   in
                                  rappresentanza     del    Ministero
                                  dell'economia   e   delle   finanze
                                  presso Enti ed organismi pubblici

                                      e per conoscenza:

                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato Generale

                                  Alle Amministrazioni centrali dello
                                  Stato - Gabinetto

                                  All'Amministrazione   autonoma  dei
                                  Monopoli di Stato

                                  Al Consiglio di Stato

                                  Alla Corte dei conti

                                  All'avvocatura generale dello Stato

Premessa.

  Con   il   decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
18 gennaio  2008,  n.  40 (pubblicato il 14 marzo 2008 nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 63), e' stato adottato il regolamento
volto  a disciplinare le modalita' di attuazione dell'art. 48-bis del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni e delle societa' a partecipazione pubblica.
  Trascorso  l'ordinario  periodo di vacatio legis di quindici giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il predetto regolamento
e' entrato in vigore il 29 marzo 2008.
  Nella   consapevolezza   della  importanza  e  delicatezza  sottese
all'applicazione della disciplina in argomento, allo scopo di fornire
in  merito  un  concreto  contributo a codesti uffici appartenenti al
sistema  delle  ragionerie del Dipartimento della Ragioneria generale
dello  Stato  e  revisori  dei  conti in rappresentanza del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  MEF  presso  Enti  ed  Organismi
pubblici,  con  la  presente circolare si forniscono, sulle questioni
ritenute di maggior rilievo, talune precisazioni e chiarimenti, anche
di  natura  esegetica,  sostanzialmente  concordati  con  gli  uffici
dell'area Finanze del MEF.

Quadro normativo.

  Preliminarmente,  si  appalesa  necessario ripercorrere, seppure in
modo sintetico, i riferimenti salienti della normativa de qua.
  L'art.   48-bis   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre  1973, n. 602, e' stato introdotto dall'art. 2, comma 9,
del   decreto-legge   3 ottobre   2006,   n.   262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
  Ancorche'  la disposizione citata prevedesse (e prevede) al comma 2
l'adozione di un regolamento ministeriale di attuazione, la normativa
introdotta  era  stata ritenuta lo stesso immediatamente applicabile,
stante  il  sufficiente delineamento della fattispecie prevista dalla
legge  (in tal senso: Corte dei conti, sezione regionale di controllo
per  la  Basilicata,  deliberazione n. 10/2007 del 14 maggio 2007, e,
seppure  in  maniera piu' sfumata, Corte dei conti, Sezione regionale
di controllo per la Sardegna, deliberazione n. 11/2007 dell'11 luglio
2007).
  Sull'orientamento   emerso,  poi,  sono  intervenute  la  circolare
6 agosto 2007, n. 28, e la circolare 4 settembre 2007, n. 29, dirette
ad  illustrare,  rispettivamente,  le  prime modalita' e le ulteriori
istruzioni applicative della disposizione sopra citata.
  In  seguito,  l'art.  19 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
nell'apportare  talune  modifiche  al  testo  dell'art. 48-bis, ne ha
espressamente  subordinato  l'operativita'  all'entrata in vigore del
previsto regolamento ministeriale di attuazione.
  Con  la  legge  29 novembre  2007,  n.  222,  di  conversione,  con
modifiche,  del  citato decreto-legge, si e' giunti all'attuale testo
dell'art.  48-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
602/1973 che, per una pronta consultazione, si riporta:
  «1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui  al  comma 2,  le  amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa'
a   prevalente   partecipazione  pubblica,  prima  di  effettuare,  a
qualunque  titolo,  il  pagamento di un importo superiore a diecimila
euro,  verificano,  anche  in  via  telematica, se il beneficiario e'
inadempiente  all'obbligo  di  versamento derivante dalla notifica di
una  o  piu'  cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno  a  tale  importo  e,  in  caso  affermativo, non procedono al
pagamento  e  segnalano  la  circostanza all'agente della riscossione
competente  per  territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di
riscossione delle somme iscritte a ruolo.
  2.  Con  regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.  400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1.
  2-bis.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  l'importo  di  cui al comma 1 puo'
essere  aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero
diminuito.»
  Da  ultimo,  con  il  richiamato decreto ministeriale n. 40/2008 e'
stato  emanato il Regolamento di attuazione della disposizione teste'
citata   (di   seguito   Regolamento),   limitatamente,  pero',  alle
Amministrazioni  Pubbliche  di  cui  all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  alle  societa'  a  totale
partecipazione  pubblica.  Infatti,  l'art.  6, comma 1, del medesimo
decreto  ministeriale  n. 40/2008 rinvia ad un successivo regolamento
del   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  la  disciplina  per
l'attuazione  del  citato  art. 48-bis nei confronti delle societa' a
prevalente partecipazione pubblica.
  Cio'   posto,  con  la  pubblicazione  del  citato  Regolamento  e,
soprattutto,   dopo   la   sua  entrata  in  vigore,  sono  pervenute
innumerevoli  richieste  di  chiarimenti, specialmente in ordine alla
corretta  individuazione  delle fattispecie da sottoporre all'obbligo
di preventiva verifica.
  Con   la   presente   circolare,  si  fornisce  una  prima  lettura
interpretativa  in  merito  alle  problematiche  apparse  di maggiore
importanza  e  di  piu'  generale  interesse,  appresso  partitamente
trattate.
  Avendo  tale  lettura interpretativa anche una valenza sistematica,
conseguentemente  devono ritenersi superate le istruzioni diramate in
materia con le precedenti circolari.
Rapporti nell'ambito della pubblica amministrazione.
  In  base  alla  lettera  dell'art.  48-bis,  non  sembrano  potersi
configurare, prima facie, ipotesi di esenzione esclusivamente fondate
su  criteri  soggettivi,  attesa  l'ampia  e  generica definizione di
«beneficiario»  contenuta  nella  disposizione  de qua e nel relativo
regolamento di attuazione.
  Tuttavia,   appare   opportuno   considerare  che  taluni  soggetti
ricompresi     nell'ambito     della     Pubblica    Amministrazione,
indipendentemente  dal  loro  regime  giuridico e seppure titolari di
specifiche  funzioni, di proprie risorse umane e finanziarie ed anche
di   una  propria  legittimazione,  sostanziale  e  processuale,  nei
confronti dei terzi, concorrono, in base al Sistema Europeo dei Conti
(SEC  95),  alla  formazione  del  conto  economico consolidato delle
Amministrazioni Pubbliche.
  Le  disposizioni legislative in materia di finanza pubblica nonche'
tutte  le  norme  come,  in definitiva, l'art. 48-bis in esame atte a
produrre  comunque  effetti  sul gettito erariale, sono destinate, in
ultima  analisi,  ad  un miglioramento del menzionato conto economico
consolidato,  anche  al  fine  del  conseguimento  degli obiettivi di
finanza   pubblica   stabiliti  in  sede  di  Unione  europea  e,  in
particolare,  al  rispetto  del  «Patto  di  stabilita'  e  crescita»
previsto  dalla  risoluzione  del  Consiglio europeo di Amsterdam del
17 giugno  1997  (pubblicata  sulla  G.U.C.E.  n.  C 236 del 2 agosto
1997).
  Cio' posto, si reputa che la norma di cui al citato art. 48-bis non
trovi   applicazione   per   i  pagamenti  disposti  a  favore  delle
Amministrazioni    Pubbliche   ricomprese   nell'elenco   predisposto
annualmente  dall'ISTAT  ai  sensi  dell'art. 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
  Inoltre,  si  e'  dell'avviso che, piu' in generale, tra le diverse
Amministrazioni  Pubbliche  a  prescindere  dal  livello legislativo,
ordinario  o costituzionale, di riconoscimento giuridico ed essendo a
ben  vedere  tutte  riconducibili,  in  modo  piu'  o  meno  diretto,
all'unico  soggetto  pubblico  originario  e  sovrano sul territorio,
cioe'  lo  Stato non sussistono quegli obblighi di garanzia e cautela
in  materia  di  adempimento delle cartelle di pagamento sottesi alla
ratio dell'art. 48-bis.
  Quest'ultima  considerazione  milita  a  ritenere,  in effetti, non
necessario  l'espletamento  della  verifica  prevista  all'art. 2 del
Regolamento,   nelle   ipotesi   di   pagamenti  e,  a  fortiori,  di
trasferimenti  a  vario  titolo  di  somme  tra soggetti pubblici o a
favore di societa' a totale partecipazione pubblica.
  Per  completezza,  si ritiene opportuno specificare che, sulla base
di  quanto  disposto  dal  Regolamento,  le  societa'  tenute  a dare
applicazione alla disciplina in discorso sono esclusivamente quelle a
totale partecipazione pubblica diretta.
  Invero,  l'esclusione  dal  novero  dei  soggetti  pubblici  di cui
all'art.  1,  comma 1,  lettera a),  del  Regolamento, delle societa'
indirettamente  partecipate  dallo  Stato  appare  rispettosa  di una
corretta  lettura  dell'art. 48-bis, che fa genericamente riferimento
alle   societa'   a   totale  partecipazione  pubblica,  senza  nulla
specificare  in  ordine  alle  partecipazioni  indirette. Infatti, il
legislatore,   laddove   ha   voluto   espressamente   includere   le
partecipazioni    indirette   nell'ambito   di   applicazione   delle
disposizioni  introdotte  nell'ordinamento, si e' pronunciato in modo
esplicito e chiaro (ad esempio: art. 1 del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001,  n.  410,  e, con riferimento alle societa' partecipate da enti
locali,  art.  1,  comma 729,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296 -
Finanziaria 2007).

Definizione di pagamento.

  Ulteriori fattispecie in cui l'art. 48-bis non risulta applicabile,
al  di la' delle ipotesi di esclusione gia' delineate, possono essere
tratte   dall'analisi   del   termine   «pagamento»   utilizzato  dal
legislatore nella disposizione in esame.
  Infatti,  considerando  che il legislatore ha riferito tale termine
tanto alle Amministrazioni Pubbliche quanto alle societa' partecipate
-  per  le  quali  ultime  vale  la disciplina civilistica e non gia'
quella  giuscontabile  -  si  ritiene  che  «pagamento»  si riferisca
elettivamente all'adempimento di un obbligo contrattuale e, comunque,
non possa che avere natura privatistica.
  Cio'  posto,  si  reputa  che  la  norma  in  argomento  non  debba
applicarsi  al  semplice  trasferimento di somme che, pur transitando
per la Pubblica Amministrazione, non costituisce, tuttavia, un vero e
proprio pagamento nel senso poc'anzi illustrato.
  A  titolo esemplificativo e non esaustivo, e' possibile individuare
tra   le   ipotesi   di   «trasferimento   di   somme»  non  soggette
all'applicazione  dell'art. 48-bis i trasferimenti effettuati in base
a  specifiche  disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti
co-finanziati  dall'Unione  europea  o, ancora, a clausole di accordi
internazionali.
  Inoltre, si e' dell'opinione che in presenza di un chiaro interesse
pubblico   alla   erogazione  di  provvidenze  economiche,  onde  non
compromettere il conseguimento degli obiettivi affidati alla Pubblica
Amministrazione,  non possa trovare applicazione l'art. 48-bis, norma
a carattere generale, dunque, cedevole di fronte a norme connotate da
specialita'.
  Come  e'  possibile ricavare dall'art. 3, comma 4, secondo periodo,
del  Regolamento  stesso,  laddove  richiama l'art. 545 del codice di
procedura  civile  avente ad oggetto i crediti impignorabili, nonche'
in  linea  anche  con  quanto  prospettato  dal  Consiglio di Stato -
Sezione  consultiva  per  gli  atti normativi nel parere n. 2834/2007
reso nell'adunanza del 22 ottobre 2007, la sospensione del pagamento,
potenzialmente derivante dalla verifica ex art. 48-bis dell'esistenza
di  un  inadempimento  del  beneficiario,  non  puo' esplicarsi sulle
erogazioni  per  le  quali  la normativa di rango primario esclude la
possibilita' di procedere al loro pignoramento.
  In  realta',  l'impossibilita'  di  effettuare  il pignoramento sui
crediti   vantati  dal  beneficiario  rende  inutile  procedere  alla
verifica di cui all'art. 48-bis.
  In aggiunta, va considerato che in presenza di diritti fondamentali
della  persona  -  costituzionalmente  protetti, come il diritto alla
salute  (art.  32 della Costituzione) - mal si concilierebbe una loro
subordinazione «di fatto» alla disciplina prevista dall'art. 48-bis.
  Cio'  precisato,  in  virtu'  della definizione di pagamenti teste'
delineata   nonche'  per  evidenti  ragioni  di  preminente  pubblico
interesse  o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra gli
«esborsi» esclusi dall'obbligo di verifica, si ritiene possano essere
sicuramente  annoverati,  senza  alcuna  pretesa  di  tassativita', i
seguenti:
    versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;
    rimborsi  di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona
(trattamenti emodialitici, terapie radianti, trapianti, ecc.);
    corresponsione  di indennita' connesse allo stato di salute della
persona   (per   esempio,   l'indennita'   post-sanatoriale  disposta
dall'art.  5  della  legge 14 dicembre 1970, n. 1088, per i cittadini
colpiti da tubercolosi) o al ristoro di un danno biologico subito (ad
esempio, l'indennita' a soggetti danneggiati a seguito di trasfusioni
o vaccinazioni prevista dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210);
    pagamento  di  spese  concernenti  esigenze di difesa nazionale o
missioni di peacekeeping;
    pagamento  di  spese  concernenti  interventi  di ordine pubblico
nonche' per fronteggiare situazioni di calamita';
    pagamenti a titolo di assegno alimentare;
    sussidi   e  provvidenze  per  maternita',  per  malattie  e  per
sostentamento;
    indennita'  per  inabilita'  temporanea  al lavoro (come previsto
dall'art.  110  del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124);
    finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari.

Pagamento di stipendi.

  Con  la  circolare  n.  28/2007, in sede di definizione delle prime
modalita'  applicative  della disciplina introdotta dall'art. 48-bis,
si  era  ritenuto  di  escludere dall'obbligo di verifica i pagamenti
delle  somme  erogate  a titolo di stipendi, salari, pensioni e altri
emolumenti  connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate.
Infatti,  da un lato, tali erogazioni si configurano per le Pubbliche
Amministrazioni  quali  spese fisse ed obbligatorie, per cui appaiono
inderogabili  e  indilazionabili,  dall'altro,  non  emergono in modo
cosi'  pressante  quelle esigenze di tutela della riscossione, atteso
che  si  tratta  di  rapporti giuridici continuativi, connotati da un
certo grado di stabilita', in relazione ai quali la soddisfazione del
credito esposto in una cartella di pagamento puo' avvenire abbastanza
agevolmente,  applicando  la  vigente normativa speciale (decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180), senza necessita'
di  procedere  all'espletamento  della previa verifica di cui al piu'
volte indicato art. 48-bis.
  Il  Regolamento,  invece,  ha  di  fatto incluso nell'obbligo della
cennata  verifica  anche le somme erogate per stipendi e pensioni. In
effetti,  l'articolo  3, comma 4, esplicita che il soggetto pubblico,
in  caso  di  riscontrato  inadempimento,  e'  tenuto a sospendere il
pagamento  delle  somme dovute al beneficiario sino a concorrenza del
debito comunicato da Equitalia Servizi S.p.A., specificando che per i
pagamenti  relativi  ai crediti di cui all'art. 545, terzo comma, del
codice di procedura civile, nella sospensione si deve tener conto dei
limiti  fissati  dal quarto comma del medesimo articolo e dall'art. 2
del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  180/1950.  Gli
anzidetti  crediti,  a  norma  dell'art. 2 ora citato, sono, appunto,
«gli  stipendi,  i  salari  e le retribuzioni equivalenti, nonche' le
pensioni,  le  indennita'  che  tengono luogo di pensione e gli altri
assegni di quiescenza».
  Cio'  precisato,  sempre  al  fine  di ottimizzare le operazioni di
verifica  prescritte  dal  Regolamento,  si  reputa  che la soglia di
diecimila   euro   sia   da   riferirsi   al   netto  delle  ritenute
previdenziali,    assistenziali    ed    erariali.    La    delineata
interpretazione, invero, poggia su ragioni sistematiche e di corretta
esegesi  della disciplina richiamata, fondate sulla constatazione che
i  diversi  limiti  previsti per il pignoramento sulle suddette somme
sono valutati sempre al netto delle ritenute.
  A  margine,  appare  opportuno  soggiungere  che, in ogni caso, non
devono  essere  soggetti a verifica ex art. 48-bis i trasferimenti di
somme da destinare successivamente al pagamento di stipendi, salari e
retribuzioni equivalenti. Infatti, il legislatore, in piu' occasioni,
ha  posto  particolari attenzioni e tutele nel garantire l'integrita'
di  tali  somme costituenti la provvista finanziaria per l'erogazione
delle  retribuzioni  al  personale,  sottraendole,  ab origine, dalla
sottoposizione  a  procedure  esecutive.  Ad  esempio, l'art. 159 del
decreto   legislativo   18 agosto  2000,  n.  267,  e  l'art.  1  del
decreto-legge  18 gennaio  1993, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  18 marzo  1993, n. 67, prevedono che non possono essere
sottoposte   a   esecuzione   forzata   le   somme   di   competenza,
rispettivamente,  degli enti locali e delle aziende sanitarie locali,
destinate al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente.

Pagamento di somme soggette a ritenuta alla fonte.

  In  taluni  casi  il  pagamento  puo'  avere ad oggetto delle somme
assoggettate  per  legge  a  ritenuta  fiscale alla fonte (ad esempio
correlate a prestazioni di lavoro autonomo).
  In  queste  ipotesi,  la  soglia  di diecimila euro di cui all'art.
48-bis  va  intesa  riferita  all'importo  da  pagare  al netto delle
ritenute  effettuate,  trattandosi  di somme in realta' trattenute in
ossequio  a  puntuali  disposizioni  legislative (cfr. Titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

Divieto di artificioso frazionamento.

  Al  fine  di  riscontrare la corretta applicazione della disciplina
contenuta  nell'art. 48-bis e nel relativo Regolamento, dovra' essere
controllato   che   non  siano  stati  posti  in  essere  artificiosi
frazionamenti  di  un unico pagamento, idonei ad eludere l'obbligo di
verifica.
  Facendo  leva  sulla  ripetuta  definizione  del termine pagamento,
diventa  agevole  inquadrare  i  casi  di  artificioso frazionamento.
Infatti,  nell'ambito  del  diritto privato, il pagamento e' l'esatto
adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Cosicche', per individuare
il  presupposto  a  cui  legare  l'obbligo di verifica, occorre avere
riguardo  alle  pattuizioni contrattuali ed alle correlative scadenze
stabilite,  dovendosi,  dunque,  non necessariamente fare riferimento
all'intero  valore  del  contratto e, al contempo, non potendosi fare
riferimento   a  scadenze  diverse  da  quelle  minime  positivamente
stabilite dal contratto stesso.
  Ad  esempio,  nell'ipotesi  di  appalto  di  lavori,  il  pagamento
coincidera'  con gli stati di avanzamento lavori (SAL) e con il saldo
finale,  mentre  nei  contratti  di  fornitura  di beni o servizi con
cadenza periodica varra' il criterio del pagamento dei beni o servizi
di volta in volta forniti.

Natura del credito esposto nella cartella di pagamento.

  Tra  i  quesiti  posti,  e' stato anche chiesto di conoscere se, ai
fini  in  discorso,  ha  una  qualche rilevanza la natura del credito
indicato  nella cartella di pagamento. Piu' nello specifico, e' stato
domandato,  se  si  debba aver riguardo alle sole cartelle contenenti
esclusivamente  crediti  tributari erariali ovvero se la norma recata
dall'art. 48-bis abbia una portata piu' ampia, comprendendo qualunque
somma iscritta a ruolo.
  In   proposito  giova  rammentare  che,  malgrado  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sia titolato
«Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul  reddito», nel
tempo,   la  disciplina  recata  dal  predetto  decreto  e'  divenuta
progressivamente  lo  strumento  generale per eseguire la riscossione
coattiva  dei  crediti, anche non tributari, vantati dallo Stato e da
molti   Enti   pubblici.   In  particolare,  l'art.  17  del  decreto
legislativo  26 febbraio  1999, n. 46, ha posto il principio generale
secondo  cui,  salvo specifiche eccezioni, si effettua mediante ruolo
la  riscossione  coattiva  delle  entrate  dello Stato, anche diverse
dalle  imposte  sui  redditi,  e di quelle degli altri enti pubblici,
anche   previdenziali,  esclusi  quelli  economici.  Percio',  appare
riduttivo immaginare che la disposizione introdotta dal decreto-legge
n.  262/2006  abbia una portata circoscritta ai soli crediti erariali
aventi natura tributaria.
  Si e' dell'avviso, dunque, che qualsiasi credito, indipendentemente
dalla  sua  natura  e dall'Ente creditore, esposto in una cartella di
pagamento  emessa  ai  sensi del cennato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  602/1973,  rientri  nell'ambito  operativo  dell'art.
48-bis.
  La  conclusione  ora  esposta  vale  anche  in  ordine  al  titolo,
definitivo  o  provvisorio,  su  cui  si  fonda l'iscrizione a ruolo.
Infatti,  non  sussistono  solide ragioni giuridiche che conducono ad
operare  una  differenziazione,  per  quanto attiene all'applicazione
dell'art.   48-bis,   tra   una   cartella  di  pagamento  basata  su
un'iscrizione a ruolo definitiva con una cartella emessa a seguito di
iscrizione  operata  sulla  scorta  di  accertamenti  non  definitivi
(rispettivamente  art.  14 e art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602/1973). Di talche', in entrambi i casi, dal punto di
vista  strettamente giuridico, l'agente della riscossione, in assenza
di  un  provvedimento  di  sospensione, puo' legittimamente procedere
coattivamente nei confronti del debitore.

Sospensione o rateazione della cartella di pagamento.

  E'  ben  possibile  che  per  una  cartella  di pagamento sia stata
richiesta  e accordata una dilazione del pagamento, a norma dell'art.
19   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  602/1973
(recentemente  modificato  dall'art. 36 del decreto-legge 31 dicembre
2007,  n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008,   n.   31),   oppure   una   sospensione  amministrativa  della
riscossione,  ai  sensi  dell'art.  19-bis  o dell'art. 39 del citato
decreto.  Parimenti,  il  debitore  potrebbe  aver  beneficiato di un
provvedimento  di  sospensione  della  riscossione ottenuto in via di
autotutela    (art.    2-quater,   comma 1-bis,   del   decreto-legge
30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre  1994,  n.  656)  ovvero  in  via giudiziale (art. 47 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).
  In tutte le situazioni sopra delineate, appare chiaro che non si e'
in  presenza  di una cartella per la quale e' «scaduto» il termine di
pagamento,  essendo  stato  emesso  un  provvedimento  che  ha inciso
proprio  su detto termine: nel caso di rateazione, il termine risulta
«frazionato»  in  una  serie  di  rate,  ciascuna  rappresentante  un
adempimento per il debitore; nell'ipotesi di sospensione, la scadenza
originaria del pagamento risulta differita sino al verificarsi di una
data  condizione (decisione in autotutela, pronuncia giurisdizionale,
ecc.).
  Ne  consegue  che  nelle  suddette  ipotesi  non trova applicazione
l'art.  48-bis per carenza del presupposto relativo all'inadempimento
dell'obbligo  di  versamento scaturente da una cartella di pagamento,
come  del  resto  e'  possibile  desumere  dall'art.  3, comma 5, del
Regolamento.

Cartella di pagamento impugnata giudizialmente.

  Non  di  rado  accade che la cartella di pagamento formi oggetto di
impugnazione  in sede giurisdizionale, per cui puo' sorgere il dubbio
circa  l'obbligo di procedere alla verifica imposta dall'art. 48-bis.
In  tale  ipotesi,  e'  da  rilevare  che  l'art.  39 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 602/1973 apertamente esclude che il
ricorso  prodotto  avanti  il  giudice tributario abbia un automatico
effetto sospensivo. Infatti, la sospensione deve essere appositamente
richiesta   al   giudice  che,  sussistendo  i  prescritti  requisiti
(periculum  in mora e fumus boni iuris), emettera' ordinanza (decreto
in  caso  di eccezionale urgenza) di sospensione a norma dell'art. 47
del decreto legislativo n. 546/1992.
  Per  quanto  afferisce alla diversa ipotesi di avvenuto deposito di
una  sentenza favorevole al contribuente, si ritiene che, anche nelle
more   dell'emanazione   del  dovuto  provvedimento  di  sgravio,  la
circostanza  sia  idonea,  sempreche' adeguatamente dimostrata, a non
comportare  la sospensione del pagamento, attesa l'infondatezza della
pretesa creditoria esposta nella impugnata cartella di pagamento. Ne'
a   tale   riguardo,  si  ritiene  possa  incidere  l'eventuale  sola
proposizione  da  parte  dell'Amministrazione  finanziaria di gravame
alla sentenza favorevole al contribuente.

Mutui.

  Relativamente  all'ammortamento  dei  mutui  concessi  da  societa'
bancarie  e  dalla  Cassa  Depositi  e  Prestiti S.p.A., appare utile
segnalare che da diverse disposizioni di legge emerge una particolare
tutela nei confronti di tali crediti.
  In primo luogo, il riferimento e' all'art. 20 della legge 30 luglio
1959,  n.  623,  in  base  al  quale gli istituti di credito non sono
soggetti  all'azione revocatoria fallimentare per le operazioni dagli
stessi effettuate con fondi statali o con l'assistenza delle garanzie
dello Stato.
  La  stessa  azione  revocatoria  e' esclusa, ex art. 40 della legge
25 luglio  1952,  n.  949,  per  i  prestiti  accordati  alle imprese
artigiane.
  Un'ulteriore  tutela  e'  inoltre  prevista  per  i  mutui fondiari
dall'art.  41, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385  (testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia), in
quanto  l'azione  esecutiva  puo'  essere iniziata o proseguita dalla
banca  anche  dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Della
somma  ricavata dall'esecuzione solamente la parte eccedente la quota
spettante alla banca va, eventualmente, attribuita al fallimento.
  Cio'  posto,  si  e' dell'avviso che anche le restituzioni di somme
relative  a contratti di mutuo o ad altre operazioni di indebitamento
possono ritenersi escluse dall'applicazione della norma in esame.

Cessione del credito.

  E'  stato  chiesto  quali  effetti produce la cessione del credito,
come  prevista  dagli  articoli 1260  e seguenti del codice civile (e
dalla  legge  21 febbraio  1991,  n.  52, per la cessione dei crediti
d'impresa), sulla normativa de qua.
  Sul  punto,  si  ritiene  che la verifica prevista dall'art. 48-bis
vada effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario
(cedente),  a  prescindere  dalla  circostanza  che  la  cessione del
credito  sia  avvenuta  con o senza il consenso del soggetto pubblico
debitore  (ceduto).  In  altri  termini,  si  e'  dell'avviso che nei
confronti  del soggetto cui e' stato trasferito il diritto di credito
(cessionario)   -   subentrato   nel   rapporto   con   la   Pubblica
amministrazione  in  virtu'  di un contratto stipulato tra privati al
quale  la  stessa  e' rimasta estranea - non sussistano i presupposti
per procedere alla verifica disciplinata dal Regolamento.
  Qualora l'esito della verifica effettuata nei confronti del cedente
evidenzi  una  situazione  legittimante la sospensione del pagamento,
l'Amministrazione  puo'  comunque  opporre  al  cessionario  tutte le
eccezioni   che   poteva  far  valere  nei  confronti  del  creditore
originario, ivi inclusa quella disciplinata dall'art. 48-bis.

Factoring.

  Anche per quanto concerne alcune operazioni di finanziamento, quali
quelle  scaturenti  da  contratti di factoring, ancorche' configurati
come meccanismi piu' complessi della cessione del credito, si ritiene
possano essere effettuate analoghe considerazioni.
  Infatti,  e'  stato  osservato  che  in  relazione  al contratto di
factoring  «il  debitore  ceduto  puo' opporre al cessionario solo le
eccezioni  opponibili  al  cedente»  (Corte  di  cassazione, sentenza
30 giugno 2005, n. 13957).
  Pertanto, in ordine a tale tipo di contratto valgono le indicazioni
fornite in tema di cessione del credito.
  Le  suesposte considerazioni nell'ambito del contratto in argomento
fanno riferimento, evidentemente, alla posizione dell'Amministrazione
nella veste di debitore ceduto.
  In  ordine  al  corrispettivo  contrattuale dovuto al factor per il
contratto,  nella  diversa ipotesi in cui l'Amministrazione assume la
veste  di  creditore cedente, non sussistono ragioni per ritenere che
l'adempimento   sia   sottratto   agli   obblighi   disciplinati  dal
Regolamento.

Raggruppamenti temporanei di imprese.

  Nell'ipotesi  di  associazione  temporanea  di  imprese  e, ora, di
raggruppamento temporaneo di imprese (art. 37 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163), la verifica prevista dall'art. 48-bis andra'
effettuata  sia in capo all'impresa mandataria che nei riguardi delle
imprese mandanti.
  In  particolare,  la  verifica  in  discorso,  nel  caso  in cui le
mandanti  non  emettano  fattura  alla  stazione  appaltante,  andra'
effettuata,  per  ogni  singola  impresa,  con  riguardo  alla  parte
dell'importo in pagamento parametrato alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
  Invece,  nel  caso  di  pagamento  frazionato, l'impresa mandataria
potra',  se del caso, individuare anche per ogni stato di avanzamento
lavori  (SAL),  importi  di pertinenza delle varie imprese sulla base
dei  lavori  eseguiti da ciascuna, pure laddove cio' sia avvenuto non
in conformita' alla quota di partecipazione.

Procedure concorsuali.

  Per  quanto  inerisce  alla  possibilita'  che  il beneficiario del
pagamento   risulti   sottoposto   ad   una   procedura   concorsuale
(fallimento,     concordato     preventivo,    liquidazione    coatta
amministrativa  e amministrazione straordinaria), si esprime l'avviso
che  la  disposizione  di  cui  all'art.  48-bis non operi, trovando,
invece,  applicazione  le  specifiche  norme contenute nel Titolo II,
Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.
  In  particolare,  nel  caso  di  fallimento  o  liquidazione coatta
amministrativa  «il  concessionario chiede, sulla base del ruolo, per
conto  dell'Agenzia  delle  entrate  l'ammissione  al  passivo  della
procedura»  (art.  87  del decreto del Presidente della Repubblica n.
602/1973),  mentre, similmente, nel caso di concordato preventivo «il
concessionario   compie,   sulla   base  del  ruolo,  ogni  attivita'
necessaria  ai  fini  dell'inserimento  del  credito  da esso portato
nell'elenco  dei  crediti  della  procedura» (art. 90 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Pagamenti di somme relative a trattenute operate.

  Le  Amministrazioni  pubbliche, relativamente a talune somme dovute
in pagamento, sono tenute ad operare trattenute a diverso titolo, per
norme  di  legge  o in virtu' di convenzione (ritenute previdenziali,
premi  di  polizze  assicurative,  ritenute sindacali, rate di mutuo,
ecc.),  ed  al loro successivo versamento a terzi in nome e per conto
dei  soggetti  ai  quali  le trattenute sono state compiute. In buona
sostanza,    dal    punto   di   vista   contabile   delle   medesime
Amministrazioni, le suddette movimentazioni finanziarie rappresentano
delle operazioni inquadrabili nelle cosiddette «partite di giro».
  Nella   fattispecie   descritta,   sostenere  l'operativita'  della
disposizione   recata   dall'art.   48-bis   potrebbe  comportare  la
configurazione  di  un  pregiudizio in danno del soggetto al quale e'
stata  operata  la  trattenuta,  soggetto  del  tutto  estraneo  agli
eventuali  rapporti  del  beneficiario,  il  quale,  quindi, potrebbe
risultare  inadempiente  all'obbligo di versamento derivante da una o
piu' cartelle di pagamento.
  Al  riguardo,  si  e'  dell'avviso  che, per evitare una potenziale
improvvida  legittimazione di un danno nei confronti del soggetto che
ha  subito  la  trattenuta  - con il rischio di essere esposto, a sua
volta,  ad  azioni  esecutive  da  parte  del  beneficiario  -  detta
tipologia  di  pagamenti  debba  risultare  esclusa  dall'obbligo  di
verifica previsto dalla disciplina in esame.

Determinazione dell'importo del pagamento in ordine all'IVA.

  Per  il  pagamento  di  prestazioni  e cessioni ricadenti nel campo
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  la  soglia  di  diecimila euro,
fissata dall'art. 48-bis per far scattare l'obbligo di verifica, deve
ritenersi al lordo dell'IVA.
  In effetti, il termine pagamento, nell'accezione delineata, include
necessariamente  l'intero  importo  delle  somme  da corrispondere al
soggetto  beneficiario  per soddisfare l'obbligazione assunta, giusta
l'obbligo di addebitare in fattura l'intera IVA (articoli 18 e 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
  Tra  l'altro, per le amministrazioni pubbliche, l'IVA addebitata in
fattura  rappresenta, nella maggioranza dei casi, un costo, assumendo
l'Amministrazione la veste di consumatore finale.

Pagamento a favore di soggetti esteri.

  Per  quanto  attiene  ai pagamenti che le amministrazioni pubbliche
devono  effettuare  nei confronti di soggetti residenti all'estero e'
indubbio  che  il  controllo  vada  comunque  effettuato,  laddove il
creditore  sia  comunque  in  possesso di un codice fiscale in Italia
(perche'  presente  con  una sede secondaria ovvero, anche in assenza
del  requisito  della  stabile  organizzazione  in  Italia, avente un
ufficio di rappresentanza nel territorio nazionale).
  Diversamente,  nel  caso  in  cui  il  creditore  estero non sia in
possesso  di  codice  fiscale  italiano,  la pubblica amministrazione
debitrice  potra'  procedere  al  pagamento  senza  alcun  obbligo di
verifica,  atteso  che,  la  mancata attribuzione del predetto codice
fiscale  e'  sintomatica  dell'inesistenza  di cartelle di pagamento.
Difatti,  tra  i dati essenziali all'emissione delle stesse figura il
codice fiscale (articolo 1 del decreto ministeriale 3 settembre 1999,
n. 321).

Fattispecie escluse e documentazione giustificativa.

  Nelle  sopra  descritte  fattispecie in cui si e' espresso l'avviso
dell'esclusione  dall'obbligo  di  effettuare  la  verifica  indicata
all'art.   48-bis,   al   fine  di  poter  riscontrare  la  effettiva
sussistenza  di  un'ipotesi  di  esclusione,  si rende necessario che
l'amministrazione  pubblica  ordinante  il  pagamento ne dia adeguata
dimostrazione.
  Al  riguardo,  e' necessario che dal mandato di pagamento emerga la
natura del pagamento eseguito, dalla quale sia agevolmente desumibile
l'ipotesi  di  esclusione,  ovvero lo stesso mandato dovra' risultare
corredato  di  idonea  motivazione  o  documentazione giustificativa,
anche  con  un  semplice  rinvio per relationem ad altri atti gia' in
possesso dell'Amministrazione.
    Roma, 29 luglio 2008

                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio

Il direttore generale delle finanze: Lapecorella