PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 18 aprile 2008, n. 4/2008 

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - Linee guida
ed indirizzi in materia di mobilita'.
(GU n.188 del 12-8-2008)
 
 Vigente al: 12-8-2008  
 

                                  A      tutte      le      pubbliche
                                  amministrazioni  di cui all'art. 1,
                                  comma 2, del decreto legislativo 30
                                  marzo 2001, n. 165

Premessa.
  La   legge  24 dicembre  2007,  n.  244  (legge  finanziaria  2008)
introduce  alcune  novita'  in  tema  di assegnazioni temporanee e di
mobilita' del personale.
  Il   quadro   normativo   generale   rimane  caratterizzato  da  un
particolare   favor  riservato  all'istituto  della  mobilita'  quale
strumento   per   conseguire   una   piu'   efficiente  distribuzione
organizzativa   delle   risorse   umane  nell'ambito  della  pubblica
amministrazione  globalmente  intesa,  con significativi riflessi sul
contenimento  della  spesa  pubblica,  nonche'  sull'effettivita' del
diritto al lavoro quale diritto costituzionalmente garantito.
  Anche   a   riscontro   dei   numerosi   quesiti   proposti   dalle
amministrazioni, appare opportuno fornire alcuni chiarimenti dedicati
alla  disciplina  generale  della mobilita', oltre che alla normativa
contenuta nella legge finanziaria vigente.

1. L'assegnazione  temporanea:  le  novita'  introdotte  dall'art. 3,
comma 79.
  L'art.  3,  comma 79,  della  legge  n. 244 del 2007, ha sostituito
l'art.  36  del  decreto  legislativo  n. 165 del 2001 intervenendo a
mutare  la  disciplina  relativa  al ricorso alle tipologie di lavoro
flessibile nelle pubbliche amministrazioni.
  I primi quattro commi del nuovo art. 36 cosi' dispongono:
  «1.   Le  pubbliche  amministrazioni  assumono  esclusivamente  con
contratti  di  lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono
avvalersi  delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal
codice  civile  e  dalle  leggi  sui  rapporti  di lavoro subordinato
nell'impresa  se  non  per  esigenze  stagionali  o  per  periodi non
superiori  a  tre  mesi,  fatte  salve le sostituzioni per maternita'
relativamente   alle  autonomie  territoriali.  Il  provvedimento  di
assunzione  deve contenere l'indicazione del nominativo della persona
da sostituire.
  2.  In nessun caso e' ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo
del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.
  3.  Le  amministrazioni  fanno  fronte  ad  esigenze  temporanee ed
eccezionali  attraverso  l'assegnazione  temporanea  di  personale di
altre  amministrazioni  per  un periodo non superiore a sei mesi, non
rinnovabile.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 non possono essere
derogate dalla contrattazione collettiva.».
  Tali  previsioni sono finalizzate a ribadire la regola generale del
ricorso  a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle
pubbliche  amministrazioni, riconducendo i rapporti di lavoro a tempo
determinato  alle  sole  esigenze  della  assoluta temporaneita' (tre
mesi)  e  del  picco  produttivo  (stagionalita) e si collocano in un
disegno  normativo,  tracciato  dalla  legge finanziaria per il 2008,
rivolto  ad  un significativo contenimento del ricorso all'assunzione
di personale con contratti di lavoro flessibile.
  Da quanto evidenziato deriva, pertanto, la necessita' di effettuare
una  interpretazione  sistematica  del novellato art. 36, leggendo la
disposizione  contenuta  nel  comma 3 in coerenza con il disposto del
comma 1.  Essa,  infatti,  assolve  la  funzione  di contemperare gli
effetti  del  ridimensionamento  del  ricorso  a  rapporti  di lavoro
flessibile  attraverso  la individuazione di un nuovo istituto che si
aggiunge  a  quelli  gia'  codificati dall'ordinamento, attraverso il
quale   le   amministrazioni  hanno  la  possibilita'  di  richiedere
l'utilizzo   di   personale   ad  altri  datori  di  lavoro  pubblici
temporaneamente  -  non  piu'  di  sei  mesi  non  rinnovabili  -  ed
eccezionalmente,  laddove non sia possibile utilizzare altre forme di
lavoro flessibile.
  Ulteriormente   il   legislatore   afferma   che  per  le  esigenze
individuate  nei  commi 1  e  3 le amministrazioni possono utilizzare
solo  gli  istituti  ivi  indicati  e con le modalita' ivi contenute,
stabilendo  che la contrattazione collettiva non puo' derogare a tali
previsioni.
  Appare  pertanto  opportuno  chiarire che l'intervento normativo in
questione non ha inteso innovare o ridisciplinare il comando od altri
analoghi  istituti,  gia'  previsti  e  che comunque sono regolati da
specifiche   disposizioni   di   legge  o  dai  contratti  collettivi
nazionali,   bensi'  ha  inteso  introdurre  un  nuovo  strumento  di
flessibilita'  organizzativa in un quadro normativo generale di forte
contenimento degli istituti di lavoro flessibile.
  Si  evidenzia  inoltre che alla straordinarieta' ed all'urgenza che
sottendono  il  ricorso  a tale nuovo istituto dovrebbe corrispondere
una   celerita'  di  espletamento  delle  procedure  di  assegnazione
temporanea   da   parte   dell'amministrazione  di  appartenenza  dei
dipendenti   richiesti,   onde   non   vanificare  la  natura  stessa
dell'assegnazione.   Conseguentemente  ogni  diniego  di  nulla  osta
all'utilizzo  di  tale  personale  potra'  essere  sostenuto  solo da
motivazioni   analoghe,   insistenti   sugli   stessi   elementi   di
straordinarieta'    ed   urgenza,   comprovate   dai   documenti   di
programmazione triennali ed annuali del fabbisogno.
  In  ogni  caso, come gia' evidenziato, l'assegnazione temporanea e'
uno   strumento,   previsto   dalla   legge  o  dalla  contrattazione
collettiva,  diretto  a  soddisfare esigenze temporanee. Qualora tali
esigenze  dovessero divenire permanenti occorre procedere nell'ambito
della  programmazione  dei fabbisogni all'inquadramento del personale
utilizzato.

2. Il principio del previo esperimento delle procedure di mobilita'.
  Dal  complesso  delle  disposizioni  che  governano  i  processi di
mobilita'  di  personale nella pubblica amministrazione si enuclea il
principio  del  «previo esperimento delle procedure di mobilita», che
privilegia  l'acquisizione  di  risorse  umane  tramite  la mobilita'
rispetto alle ordinarie misure di reclutamento e che puo' affiancarsi
ai  principi  generali  indicati dall'art. 1, comma 1, lettere a), b)
e c),  nonche'  dall'art.  6, comma 1, del decreto legislativo n. 165
del  2001,  cui  debbono  conformarsi le pubbliche amministrazioni in
termini  di  efficienza,  razionalizzazione  del  costo  del  lavoro,
migliore utilizzazione delle risorse umane.
  Tale  principio  si  ricava  sostanzialmente  dal  complesso  delle
disposizioni  che  regolano  il  regime  delle assunzioni, fra cui in
primo  luogo l'art. 39 della legge n. 449 del 1997, ed in particolare
il  comma 3-ter,  il  quale  ha  disposto che al fine di garantire la
coerenza    con    gli   obiettivi   di   riforma   organizzativa   e
riqualificazione  funzionale  delle  amministrazioni  interessate, le
richieste  di  autorizzazione ad assumere debbono essere corredate da
una  relazione  illustrativa dalla quale si evinca l'impraticabilita'
di  soluzioni  alternative  legate  all'attivazione  di  procedure di
mobilita'.
  Le  successive  disposizioni  che  richiamano  l'obbligo del previo
esperimento   delle  procedure  di  mobilita'  assumono  una  valenza
ricognitiva  di un principio affermato chiaramente dall'ordinamento e
rispetto al quale la Corte costituzionale ha ravvisato la qualita' di
criterio  di  organizzazione  dettato  dal  legislatore  statale  per
governare  i  processi  di  acquisizione  del  personale  al  fine di
contenere  la  spesa  corrente  (sentenze n. 390 del 2004, n. 388 del
2004 e n. 88 del 2006).
  A  sua  tutela  e'  intervenuto  poi  il legislatore con la novella
dell'art.  30,  comma 2,  del decreto legislativo n. 165 del 2001 (ex
art.  16,  comma 1,  lettera b), della legge n. 246 del 2005), che ha
comminato  la  nullita'  degli  accordi,  degli  atti  o  anche delle
clausole  dei  contratti  collettivi volti ad eludere, per l'appunto,
l'applicazione  del  principio del previo esperimento delle procedure
di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale.
  Al  riguardo, deve segnalarsi che il contratto collettivo nazionale
2006/2009  del comparto Ministeri, all'art. 26, nel definire, a norma
dell'art.  30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dinanzi citato,
le  procedure e i criteri generali per l'attuazione dell'istituto, ha
previsto  che  «nel quadro di meccanismi che favoriscono la mobilita'
fra    sedi    ed    amministrazioni   diverse,   periodicamente   le
amministrazioni  pubblicano  bandi  di  mobilita',  anche  al fine di
consentire,  prioritariamente  l'assorbimento del personale coinvolto
nei  processi  di  trasformazione,  soppressione  e riordino di altre
pubbliche amministrazioni.».
  Il  sistema  si  completa  con  le disposizioni recate dall'art. 5,
comma 1-quater,  del  decreto-legge  n.  7 del 2005 (convertito dalla
legge  n.  43  del  2005), che ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 30
citato, sull'obbligo che hanno le amministrazioni di procedere, prima
di  attivare  le procedure concorsuali per la copertura delle vacanze
in  organico,  all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da
altre  amministrazioni,  e  collocati  presso di esse in posizione di
comando  o  fuori ruolo che facciano domanda di trasferimento. Queste
previsioni  sottolineano  l'intento  del legislatore di garantire una
piu'  efficiente allocazione delle risorse umane quando si ricorre ad
istituti   tipicamente   temporanei  per  corrispondere  ad  esigenze
durature.  Occorre pertanto definire queste situazioni di incertezza,
che  si  verificano  tutte  le volte in cui, a prescindere dai limiti
posti  dalla  contrattazione,  la  durata  dell'utilizzo di personale
supera la programmazione triennale del fabbisogno.
  Proprio  per  gli  aspetti  ora  evidenziati  la mobilita' non puo'
soddisfare  l'adeguato  accesso  dall'esterno  per  concorso pubblico
perche'  risponde  al principio costituzionale di buon andamento, che
si  concretizza  nella  migliore  distribuzione  delle risorse umane;
l'istituto  pertanto  si  colloca a monte di tutte le altre procedure
finalizzate alla provvista di personale.
  Le  concrete  modalita'  di attuazione del previo esperimento delle
procedure   di  mobilita'  possono  essere  ricondotte  ai  bandi  di
mobilita'  che le amministrazioni possono predisporre, dando adeguata
pubblicita',  anche tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e
fissando procedure e criteri nel rispetto delle previsioni vigenti in
tema  di  relazioni  sindacali,  per coprire le vacanze di organico e
soddisfare  i  fabbisogni  di  personale sulla base della rilevazione
annuale prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165
del 2001.

3. Regime  delle  assunzioni e procedimenti di mobilita' di personale
tra  amministrazioni  appartenenti a comparti diversi (c.d. mobilita'
«intercompartimentale»).
  La  mobilita'  di  personale  tra  amministrazioni  appartenenti  a
comparti  diversi (c.d. mobilita' «intercompartimentale») e' regolata
dalle  disposizioni  contenute  nell'art.  1,  comma 47,  della legge
30 dicembre   2004,   n.  311,  che  cosi'  recita:  «In  vigenza  di
disposizioni   che   stabiliscono  un  regime  di  limitazione  delle
assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato,  sono  consentiti
trasferimenti   per   mobilita',   anche   intercompartimentale,  tra
amministrazioni  sottoposte  al  regime  di limitazione, nel rispetto
delle  disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali,
purche'  abbiano rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno
precedente».
  Questa  disciplina,  che consente la mobilita' intercompartimentale
all'interno  dei due diversi blocchi delle amministrazioni soggette a
regimi  di  limitazione  delle  assunzioni e di quelle non soggette a
limitazioni,  garantisce  la  necessaria  neutralita' della mobilita'
sugli  equilibri  economico-finanziari  ed  impedisce  che  essa  sia
esperita  come  leva per nuove assunzioni di personale. In proposito,
appare  opportuno  ricordare  che  la mobilita' di personale non puo'
essere  considerata  cessazione: a seguito del trasferimento infatti,
il rapporto di lavoro prosegue con un altro datore di lavoro e dunque
l'amministrazione   cedente   puo'   solo  beneficiare  dell'avvenuta
cessione  del  contratto  in  termini  di  risparmio  di  spesa  e di
razionalizzazione  degli organici, mentre la spesa permane in termini
globali.  Cio'  significa  che  occorre  operare  una distinzione fra
cessazione in un'ottica aziendale e cessazione come economia di spesa
per  l'intero  settore  pubblico;  distinzione  in  base  al quale il
legislatore ha costruito la disciplina vigente in tema di assunzioni.
Pertanto,  la  cessazione  per  mobilita' non puo' essere considerata
utile ai fini delle assunzioni vincolate alle cessazioni verificatesi
nell'anno precedente.
  Tanto  premesso e ricordato che la verifica sul libero espletamento
dei  procedimenti di mobilita' intercompartimentale dipende, ai sensi
del  precitato  art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, dal regime
vigente   per  le  nuove  assunzioni  di  personale  nelle  pubbliche
amministrazioni,  diversamente  regolato dalle leggi finanziarie, per
gli  anni  2008 e 2009 debbono ritenersi soggette a regime limitativo
le  amministrazioni  indicate nel comma 523 dell'articolo unico della
legge  27 dicembre  2006,  n. 296 e, dunque, le amministrazioni dello
Stato,  anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie
fiscali,  di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo n.
300  del  1999,  gli  enti  pubblici  non economici e gli enti di cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Analoga  considerazione  vale  per  gli enti di ricerca i quali, ai
sensi  del comma 643 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006,
per   il  biennio  2008/2009,  possono  procedere  ad  assunzioni  di
personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato entro il
limite   dell'ottanta   per  cento  delle  proprie  entrate  correnti
complessive,   come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo  dell'anno
precedente,  purche'  entro  il  limite  delle  risorse relative alla
cessazione   dei   rapporti   di   lavoro   a   tempo   indeterminato
complessivamente intervenute nel precedente anno.
  Per  gli enti non sottoposti al patto di stabilita' interno permane
un  regime  limitativo  considerata  la  formulazione  del  comma 562
dell'art.  1 della legge n. 296 del 2006, salvo che gli stessi non si
avvalgano  della  deroga  introdotta  dalla  legge  finanziaria 2008,
finalizzata  a  consentire  una  maggiore flessibilita' per garantire
esigenze istituzionali inderogabili.
  Nella   medesima  situazione  si  trovano,  infine,  le  camere  di
commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  che,  ai  sensi
dell'art.  3,  comma 116,  della  legge  n.  244  del  2007,  possono
procedere  a  nuove  assunzioni entro limiti puntualmente individuati
dalla   norma   con  riferimento  alle  risultanze  degli  indici  di
equilibrio economico-finanziario.
  Viceversa,  per  gli  enti  sottoposti  al  rispetto  del  patto di
stabilita'  interno  (regioni,  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,   province  e  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000
abitanti)  il  comma 557  dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, ha
indicato  il  solo  obiettivo  della  riduzione  della  spesa  per il
personale,  sempre  nell'ambito  dei limiti riconducibili al rispetto
del  patto  di  stabilita'  interna,  abrogando espressamente, tra le
altre,  le  disposizioni  di cui all'art. 1, comma 98, della legge n.
311 del 2004, sui vincoli assunzionali per le medesime.
  Disposizioni  sostanzialmente  analoghe sono state previste per gli
enti  del  Servizio sanitario nazionale dall'art. 1, comma 565, della
predetta  legge  n.  296  del 2006. Per quelli afferenti alle regioni
soggette  all'attuazione dei piani di rientro dal disavanzo sanitario
occorre   tuttavia   considerare,   fini  della  presente  circolare,
l'eventuale   previsione,   nell'ambito  di  tali  piani,  di  misure
limitative  delle  assunzioni.  In  tale ipotesi il trasferimento per
mobilita' di personale proveniente da altre regioni e/o comparti puo'
ritenersi  attuabile solo se compatibile con gli obiettivi finanziari
previsti in materia di personale dai suddetti piani.
  Occorre,   poi,  ricordare  che  non  sono  soggetti  a  regime  di
limitazione  delle  assunzioni le universita', le istituzioni di alta
formazione  e  specializzazione  artistica  e  musicale  gli ordini e
collegi professionali, nonche' il personale del comparto scuola.
  Tutto  cio'  considerato, per gli anni 2008 e 2009 puo' attuarsi la
mobilita' intercompartimentale di personale dalle amministrazioni non
soggette  a  vincoli  assunzionali,  solo  se  autorizzata  ai  sensi
dell'art.  39,  comma 3-ter, della legge n. 449 del 1997, poiche', in
tal caso, si tratta a tutti gli effetti di una nuova assunzione.

4. Gli  accordi  di  mobilita':  le disposizioni previste dalla legge
finanziaria per il 2008.
  Anche  al  fine  di ovviare alle problematiche dinanzi esaminate in
materia  di  mobilita'  intercompartimentale,  l'art.  3, comma 124 e
seguenti,  della  legge  finanziaria  per  l'anno  2008  consente  ad
amministrazioni  soggette  a  regime  di  limitazione e, dunque, alle
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento autonomo, alle
agenzie,   incluse   le  agenzie  fiscali,  agli  enti  pubblici  non
economici,  agli  enti  di  ricerca  ed agli enti di cui all'art. 70,
comma 4,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001, di stipulare
accordi  di mobilita' - anche intercompartimentale, come anticipato -
con altre amministrazioni, per assicurare la funzionalita' dei propri
uffici che presentino consistenti vacanze in organico e, al contempo,
la ricollocazione di dipendenti in situazioni di esubero.
  Gli  accordi disciplinano modalita' e criteri per il trasferimento,
nonche'  i  percorsi di formazione che siano ritenuti necessari ad un
efficiente  inserimento  del personale trasferito nell'organizzazione
dell'amministrazione ricevente.
  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della
funzione  pubblica  ed  il  Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento   della   ragioneria   generale   dello  Stato,  possono
autorizzare  la  stipula di tali accordi per il biennio 2008/2009, in
esito alla verifica della compatibilita' e coerenza con gli obiettivi
di finanza pubblica.
  La  disposizione  dettata  nel  successivo  comma  128, destinata a
soddisfare  le gravi carenze di personale negli uffici giudiziari del
Ministero della giustizia, conferma il sistema costruito dal comma 47
dell'art.  1 della legge n. 311 del 2004, pur nel rinvio al comma 124
citato per quanto concerne la stipula degli accordi.
  L'autorizzazione   alla   stipula  degli  accordi  puo'  collocarsi
all'interno  del  procedimento  delineato  dall'art.  33  del decreto
legislativo  n.  165 del 2001, nel rispetto delle relazioni sindacali
ivi stabilite dal legislatore, nella fase in cui sia stata verificata
l'impossibilita'  di  pervenire  ad  un  accordo sulla ricollocazione
totale  o parziale del personale eccedente nell'ambito della medesima
amministrazione, o presso altre amministrazioni collocate nell'ambito
della  medesima  provincia.  L'ipotesi di accordo deve essere inviata
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della
funzione   pubblica  -  Ufficio  per  il  personale  delle  pubbliche
amministrazioni  ed  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze -
Dipartimento  della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato per
gli ordinamenti del personale e analisi dei costi del lavoro pubblico
i  quali  procederanno  alle verifiche inerenti il mantenimento degli
equilibri   economico-finanziari,   le   equiparazioni   dei  profili
professionali  e  la riduzione degli organici conseguente ai processi
di  mobilita'  attivati.  In  esito  alla  verifica  positiva  verra'
rilasciata l'autorizzazione con apposito decreto interdirettoriale.

5. Il personale in disponibilita'.
  Meritano  alcune  notazioni  finali le problematiche sulla gestione
del  personale in disponibilita' di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis
del  decreto  legislativo  n.  165 del 2001. Quest'ultimo, introdotto
dall'art.  7  della  legge n. 3 del 2003, impone alle amministrazioni
che  procedono a nuove assunzioni di comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica ed alle strutture regionali e provinciali di cui al
decreto  legislativo  23 dicembre  1997,  n. 469 i posti da mettere a
concorso  in  modo  da  poterli  coprire  mediante l'acquisizione del
personale  in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi. Infatti
come  noto,  a norma dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n.
165 del 2001 le amministrazioni sono tenute ad effettuare annualmente
rilevazioni  sulle  eccedenze  di  personale su base territoriale per
area o categoria, qualifica e profilo professionale.
  Si  tratta  di  disposizioni  che  rendono  effettivo il diritto al
lavoro  di  cui  agli articoli 4 e 120 della Costituzione. Secondo la
Corte  costituzionale  (sent.  n. 388 del 2004) l'art. 34 del decreto
legislativo  enuncia  il  principio  per  cui il personale in esubero
presso   qualsiasi   pubblica   amministrazione   deve  poter  essere
ricollocato,  durante  il  periodo  di  disponibilita',  presso altre
amministrazioni.  In  tal  modo si evita la cessazione definitiva del
rapporto di lavoro ma si realizza, anche, un contenimento della spesa
per  il  personale, seppure in termini globali, infatti il comma 6 di
tale  articolo stabilisce  che  le  nuove assunzioni sono subordinate
alla   verificata  impossibilita'  di  ricollocare  il  personale  in
disponibilita'  iscritto nelle liste. La disciplina dettata dall'art.
34-bis  costituisce  una  concreta  attuazione di quei principi e con
essi  si  coordina  in  quanto  al  comma 5 e' sancita la nullita' di
diritto  delle assunzioni effettuate in violazione delle prescrizioni
contenute  nel  medesimo articolo. La Corte, al riguardo, afferma che
tutta  la  disciplina  dell'art.  34-bis  e'  volta  alla  tutela  di
interessi  generali  a  presidio  dei  quali  ben puo' il legislatore
prevedere  la  nullita'  degli  atti posti in essere in violazione di
norme imperative.
  Infine,  proprio  in  considerazione  dei  principi  tutelati dalla
disciplina  in  esame,  al  fine  di  assicurare  in  modo costante e
puntuale  la  verifica  delle  esigenze  assunzionali delle pubbliche
amministrazioni  per  valutare  le possibilita' di ricollocazione del
personale in disponibilita', si ritiene che in caso di scorrimento di
graduatorie  di  concorsi  gia'  espletati,  nei limiti della vigente
disciplina  della  validita' delle graduatorie, occorra riproporre la
richiesta  di assegnazione di personale in disponibilita' agli uffici
competenti,  provinciali e regionali di cui al decreto legislativo n.
469 del 1997 e Dipartimento della funzione pubblica.
    Roma, 18 aprile 2008

                          Il Ministro per le riforme e le innovazioni
                                nella pubblica amministrazione
                                            Nicolais

Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  5 giugno 2008 .brM Ministeri
istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7,
foglio n. 130