MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2008 

Modificazione  al  decreto  7  luglio  1993  recante disposizioni sui
recipienti  in  cui  sono  confezionati  i  vini  a  denominazione di
origine.
(GU n.190 del 14-8-2008)

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  26 febbraio 1992, n. 47,
S.O., recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'8 giugno 1994, n. 132, S.O., recante disciplina del procedimento
di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 luglio  1993,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 170 del 22 luglio
1993,  come  modificato  dal  decreto  ministeriale  12 luglio  1999,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213
del  10 settembre  1999,  recante  disposizioni sui recipienti in cui
sono confezionati i vini a denominazione di origine;
  Visto il Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti
destinati  a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
  Vista  la  richiesta  delle  Regioni  e  delle Province Autonome di
Trento  e  di  Bolzano  espressa  nella riunione del Comitato Tecnico
Permanente  di coordinamento in materia di agricoltura nella riunione
del 13 marzo 2008;
  Sentiti  al  riguardo  gli  enti  e  le organizzazioni di categoria
operanti nel settore vitivinicolo;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalle  Regioni  e Province
autonome con nota n. 4580 del 22 maggio 2008 della Regione Puglia, in
qualita'  di  Regione capofila in materia di agricoltura in seno alla
Conferenza Stato Regioni e Province autonome;
  Considerato  altresi'  che  le  Regioni  e  le Province autonome al
momento  dell'espressione  del proprio parere, ai fini della modifica
degli  specifici  disciplinari  di  produzione  DOC per l'inserimento
della  previsione  in  questione,  possono  prevedere  parametri piu'
restrittivi  per quanto concerne il livello di rappresentativita' dei
richiedenti;
  Ravvisata  la  necessita'  di  prevedere, a determinate condizioni,
l'uso  di contenitori alternativi al vetro per i vini a denominazione
di origine controllata;
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Permanente
di  coordinamento  in  materia  di agricoltura della Conferenza Stato
Regioni e Province autonome nella riunione del 23 luglio 2008;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'art.  2 del decreto ministeriale 7 luglio 1993, come modificato
dal  decreto  ministeriale  12 luglio  1999, sono aggiunti i seguenti
comma:
    «2.  In  deroga  alle disposizioni di cui ai precedenti comma 1 e
1-bis,  limitatamente ai vini a denominazione di origine controllata,
con  esclusione  delle  tipologie  con l'indicazione della sottozona,
della menzione «riserva», «superiore», «vigna» e delle altre menzioni
tradizionali   di  cui  all'allegato  III  del  regolamento  (CE)  n.
753/2002,  i  relativi  disciplinari di produzione possono consentire
l'uso  dei  contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in
materiale  plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso
in  un  involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacita'
non  inferiore  a  due  litri,  conformi  alle disposizioni di cui al
Regolamento (CE) n. 1935/2004 richiamato in premessa.
  3.  La  modifica  dei  disciplinari di produzione delle singole DOC
interessate alla previsione di cui al comma 2 avviene con decreto del
dirigente  responsabile del procedimento, nel rispetto della seguente
procedura che comporta:
    a) la  presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti
legittimati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 348/1994 e corredata:
      dalla  proposta  di  modifica del disciplinare e dalla relativa
relazione tecnico-commerciale;
      dalla   certificazione,   rilasciata   dal   competente   Ente,
attestante  il  requisito  di  rappresentativita'  di cui all'art. 2,
comma 2,  del  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
348/1994,  unitamente all'elenco sottoscritto dai produttori ai sensi
dell'art.  3,  comma 1,  lettera f)  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  348/1994;  in  caso  di presentazione dell'istanza da
parte  del  Consorzio di tutela munito dell'incarico di vigilanza per
la  relativa  DOC  ai  sensi  dell'art.  19,  comma 1, della legge n.
164/1992,   il   predetto   elenco   puo'   essere   sostituto  dalla
deliberazione dell'Assemblea dei soci del Consorzio medesimo, nel cui
ordine  del  giorno  sia  stata espressamente prevista la trattazione
della modifica del disciplinare di cui trattasi;
      dal  parere  favorevole  della  competente  Regione o Provincia
autonoma;
    b) l'acquisizione  del  preventivo parere favorevole del Comitato
nazionale  per la tutela e la valorizzazione delle DO e delle IGT dei
vini, da esprimersi nella prima riunione utile dalla data di presa in
carico della relativa istanza.».
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso all'Organo di controllo per la
registrazione   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 agosto 2008
                          Il Ministro: Zaia