MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2008 

Modifica   del   decreto   8 marzo   2007  relativo  alla  protezione
transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  modifica  del
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
«Prosciutto di Carpegna».
(GU n.198 del 25-8-2008)

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto  il  decreto  dell'8 marzo  2007,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  (serie  generale)  n.  67 del
21 marzo  2007  relativo  alla  protezione  transitoria  accordata  a
livello  nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;
  Vista la nota del 24 luglio 2008, numero di protocollo 3936, con la
quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
trasmesso  il  disciplinare  di produzione modificato in accoglimento
delle richieste della Commissione UE;
  Ritenuta  la  necessita'  di  riferire  la protezione transitoria a
livello   nazionale  al  disciplinare  di  produzione  modificato  in
accoglimento  delle  richieste  della  Commissione  UE e trasmesso al
competente  organo comunitario con la citata nota del 24 luglio 2008,
numero di protocollo 3936;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  La  protezione  a titolo transitorio a livello nazionale, accordata
con  decreto  8 marzo  2007  alla  denominazione  di origine protetta
«Prosciutto  di  Carpegna»  e'  riservata  al  prodotto  ottenuto  in
conformita'   al  disciplinare  di  produzione  trasmesso  all'organo
comunitario  con nota del 24 luglio 2008, numero di protocollo 3936 e
consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 agosto 2008
                                       Il Capo dipartimento: Ambrosio