MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 settembre 2008 

Caratteri  e  condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle
varieta'  di  specie  di  ortaggi nel registro nazionale. Recepimento
della direttiva 2008/83/CE della Commissione del 13 agosto 2008.
(GU n.238 del 10-10-2008)

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della
produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali
di moltiplicazione da fiore e da orto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44
del  17 febbraio  1973,  con il quale sono stati istituiti i registri
delle  varieta'  di  cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al
fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16 comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18,  concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto  il  decreto  7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli
uffici  di  livello  non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei
relativi compiti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25 ottobre 2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre
2007,  relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della
iscrizione  delle varieta' nel registro nazionale in attuazione delle
direttive  2007/48/CE  e  2007/49/CE  della Commissione del 26 luglio
2007;
  Vista  la  direttiva  2008/83/CE  della  Commissione, del 13 agosto
2008,  che  modifica  la  direttiva  2003/91/CE per quanto riguarda i
caratteri  minimi  sui  quali  deve  vertere  l'esame e le condizioni
minime per l'esame delle varieta' delle specie di ortaggi;
  Considerata la necessita' di recepire la direttiva 2008/83/CE;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'articolo  1  del decreto 25 ottobre 2007, di cui alle premesse,
la  frase:  «degli  allegati  I  e  II della direttiva 2007/49/CE» e'
sostituita  dalla  frase  «degli  allegati  I  e  II  della direttiva
2008/83/CE».
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 settembre 2008
                                                    Il Ministro: Zaia

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          Avvertenza:      Il  presente atto non e' soggetto al visto
          di  controllo  preventivo  di  legittimita'  da parte della
          Corte  dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne'
          alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio  centrale  del
          bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze, art.
          9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.