MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 24 settembre 2008 

Autorizzazione all'«Istituto di ortofonologia» ad aumentare il numero
massimo  di  allievi  ammissibili  al primo anno di corso per ciascun
anno da 15 a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'.
(GU n.240 del 13-10-2008)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Visti  i  pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16 maggio  2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione
del  sistema  universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono  disporre  gli  istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in  data  24 marzo  2006, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Visti  il  proprio  decreto  in  data  23 luglio 2001, con il quale
l'«Istituto  di  ortofonologia»  e' stato abilitato ad attivare nella
sede  di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi
del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  istituto ha chiesto
l'autorizzazione   ad   aumentare   il   numero  massimo  di  allievi
ammissibili  al  primo anno di corso da 15 a 20 unita' e per l'intero
corso a 80 unita';
  Visto  il  parere  favorevole espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva  di  cui  all'art. 3 del regolamento, nella seduta
del 16 novembre 2007;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dallo  Istituto sopra indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario  nella  riunione  del  17 settembre 2008, trasmessa con
nota n. 379 del 17 settembre 2008;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  L'«Istituto  di  ortofonologia»  abilitato  ad  istituire  e ad
attivare  con decreto 23 luglio 2001, nella sede di Roma, un corso di
specializzazione  in  psicoterapia  ai sensi del regolamento adottato
con  decreto  ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 e' autorizzato ad
aumentare  il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di
corso a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 settembre 2008
                                         Il direttore generale: Masia