AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 22 settembre 2008 

Disposizioni  in  materia  di aggiornamento del contributo tariffario
per  il  conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui
ai decreti ministeriali 20 luglio 2004. (EEN 31/08).
(GU n.246 del 20-10-2008 - Suppl. Ordinario n. 234)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 22 settembre 2008
  Visti:
   - la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
   - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
   - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
   - i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
   - il   decreto   ministeriale   20   luglio  2004  recante  "Nuova
individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento
dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di energia, ai sensi
dell'articolo  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79";
   - il   decreto   ministeriale   20   luglio  2004  recante  "Nuova
individuazione  degli  obiettivi  quantitativi nazionali di risparmio
energetico  e  sviluppo  delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
   - il  decreto  del  Ministero dello Sviluppo Economico di concerto
con  il  Ministero  dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare  del  21  dicembre 2007 di revisione e aggiornamento dei decreti
ministeriali  20  luglio  2004  (di  seguito: decreto ministeriale 21
dicembre 2007);
   - il   decreto   legislativo   30  maggio  2008,  n.  115  recante
"Attuazione  della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi  finali  dell'energia  e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE" (di seguito: decreto legislativo n. 115/08);
   - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita') 11 luglio 2001, n. 156/01;
   - la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 157/01;
   - la  deliberazione  dell'Autorita' 18 settembre 2003, n. 103/03 e
successive  modifiche  e  integrazioni  (di seguito: deliberazione n.
103/03);
   - la  deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di
seguito: deliberazione n. 219/04);
   - la  deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2007, n. 345/07 (di
seguito: deliberazione 345/07);
   - la  deliberazione  dell'Autorita'  16  aprile  2008, EEN 5/08 di
approvazione  del  Regolamento per la registrazione delle transazioni
bilaterali di titoli di efficienza energetica;
   - il rapporto di monitoraggio del mercato dei titoli di efficienza
energetica  relativo  al  primo semestre 2008, pubblicato dal Gestore
del  Mercato  Elettrico  S.p.A.  (di  seguito: GME) in ottemperanza a
quanto  disposto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 21 dicembre
2007,  e  visti i dati relativi alle transazioni bilaterali trasmessi
dal   GME   alla   Direzione  Consumatori  e  Qualita'  del  Servizio
dell'Autorita' (di seguito: primo rapporto semestrale del GME).
  Considerato che:
   - l'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04 prevede che
entro  il  30  settembre  di ogni anno l'Autorita' puo' aggiornare il
valore  del contributo tariffario unitario riconosciuto, ai sensi del
medesimo provvedimento, ai distributori soggetti agli obblighi di cui
ai  decreti  ministeriali  20  luglio  2004 (di seguito: distributori
obbligati);
   - l'articolo  3,  comma  3, della deliberazione n. 219/04, prevede
che  il valore aggiornato del contributo tariffario unitario entra in
vigore a decorrere dal 1° giugno dell'anno solare successivo a quello
della sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorita';
   - l'articolo  6,  comma  1,  del  decreto ministeriale 21 dicembre
2007,  ha abrogato l'articolo 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20
luglio 2004 ed ha previsto che i costi sostenuti dai distributori per
la  realizzazione  dei  progetti  trovano  copertura sulle componenti
delle  tariffe  per  il  trasporto  e  la  distribuzione dell'energia
elettrica   e   del   gas   naturale,   secondo   criteri   stabiliti
dall'Autorita'  e  che  tengono  conto  degli obiettivi di cui a tale
decreto,  del prezzo medio delle transazioni dei titoli di efficienza
energetica,  dell'evoluzione  dei  prezzi dell'energia, dei risultati
conseguiti,  delle  conoscenze acquisite dall'Autorita' sui costi per
la   realizzazione   dei  progetti  e  della  necessita'  di  offrire
condizioni  omogenee  per  la  realizzazione  dei  progetti a tutti i
soggetti  di  cui  all'articolo  8 dei decreti ministeriali 20 luglio
2004;
   - con  la  deliberazione  n.  345/07,  l'Autorita'  ha  avviato un
procedimento  per  la  formazione  di  provvedimenti  in  materia  di
aggiornamento  del  contributo  tariffario  per i costi sostenuti dai
distributori obbligati per la realizzazione dei progetti di risparmio
energetico a partire dagli obiettivi relativi all'anno 2009, rendendo
disponibili  documenti  per  la  consultazione contenenti proposte in
materia  e  convocando,  qualora  sia ritenuto opportuno in relazione
allo  sviluppo  del  procedimento, audizioni per la consultazione dei
soggetti interessati;
   - l'articolo  3,  comma  1,  della  deliberazione  n.  345/07,  ha
introdotto   in   capo   ai  distributori  obbligati  un  obbligo  di
registrazione   dei   contratti   bilaterali  conclusi  ai  fini  del
conseguimento  degli  obiettivi  di  risparmio  energetico  a partire
dall'anno 2007;
   - dall'esame  delle comunicazioni ad oggi ricevute dalla Direzione
Consumatori e Qualita' del Servizio dell'Autorita' ai sensi di quanto
indicato  al  precedente  alinea, relative ad oltre cinquanta accordi
bilaterali, e' emersa la necessita' di procedere ad ulteriori analisi
ed  approfondimenti  in  merito  alla  completezza  e correttezza dei
contenuti   di   tali   comunicazioni,   al   fine  di  valutarne  la
significativita'  per  la determinazione del contributo tariffario da
erogarsi nell'anno 2009;
   - l'articolo  4,  comma  5,  della  deliberazione  n.  345/07,  ha
previsto  che,  a  partire  dal 1° aprile 2008, i soggetti ammessi ad
operare  nel  Registro dei titoli di efficienza energetica comunicano
al  GME,  unitamente  alle  quantita'  di titoli scambiate attraverso
contrattazione  bilaterale,  i relativi prezzi di scambio, estendendo
tale  obbligo  a  tutte  le transazioni bilaterali concluse a partire
dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
   - dai  dati  acquisiti  fino  all'agosto 2008 dal GME, e da questi
trasmessi   alla   Direzione  Consumatori  e  Qualita'  del  Servizio
dell'Autorita',  e'  emersa  la necessita' di procedere ad analisi ed
elaborazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione nel
primo   rapporto   semestrale   del  GME,  al  fine  di  valutare  la
significativita'  dei  prezzi  di  scambio  dei  titoli di efficienza
energetica   per  la  determinazione  del  contributo  tariffario  da
erogarsi nell'anno 2009;
   - l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 115/08 prevede
che,   ai   fini  dell'applicazione  del  meccanismo  dei  titoli  di
efficienza  energetica,  il  risparmio  di  forme  di energia diverse
dall'elettricita'  e  dal  gas naturale non destinate all'impiego per
autotrazione e' equiparato al risparmio di gas naturale;
   - dalle   analisi   effettuate   in   merito  agli  impatti  della
disposizione   di   cui  al  precedente  alinea  sul  vigente  quadro
regolatorio  del  mercato  dei  titoli di efficienza energetica e, in
particolare,  sulle deliberazioni n. 103/03 e n. 219/04, e' emersa la
necessita' di effettuare ulteriori approfondimenti.
  Ritenuto che:
   - al  fine  di svolgere i predetti approfondimenti, sia necessario
derogare   a   quanto   previsto  dall'articolo  3,  comma  2,  della
deliberazione n. 219/04 in materia di termini per l'aggiornamento del
contributo  tariffario,  posticipando  tali  termini  al  31 dicembre
limitatamente all'aggiornamento da effettuarsi nell'anno 2008;
   - il differimento dei termini di cui al precedente alinea si renda
necessario  anche  al fine di rendere disponibili eventuali documenti
per  la consultazione contenenti proposte in materia di aggiornamento
del contributo tariffario

                              DELIBERA

  1.  di  differire  il termine di cui all'articolo 3, comma 2, della
deliberazione    n.    219/04    al    31   dicembre,   limitatamente
all'aggiornamento da effettuarsi nell'anno 2008;
  2. di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e  sul  sito  internet  dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  il
presente  provvedimento,  che  entra  in  vigore dalla data della sua
prima pubblicazione.
          Milano, 22 settembre 2008
                                              Il presidente: Ortis