MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 novembre 2008 

Iscrizione di varieta' di cereali al relativo registro nazionale.
(GU n.274 del 22-11-2008)

                        IL DIRETTORE GENERALE
      dello sviluppo rurale delle infrastrutture e dei servizi
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18,  concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto  il  decreto  7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli
uffici  di  livello  non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei
relativi compiti;
  Considerato  che  la  Commissione  sementi di cui all'art. 19 della
citata  legge  n. 1096/1971, nella riunione del 30 settembre 2008, ha
espresso  parere  favorevole  all'iscrizione,  nel relativo registro,
delle varieta' indicate nel dispositivo;
  Visti  gli  attestati comprovanti l'avvenuto pagamento dei compensi
dovuti    per   l'esecuzione   delle   prove   varietali   necessarie
all'accertamento dei requisiti di legge;
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre  1973,  n.  1065, sono iscritte nei registri delle varieta'
dei  prodotti  sementieri,  fino  alla  fine  del  decimo anno civile
successivo  a  quello  della  iscrizione  medesima, le sotto elencate
varieta',  le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono
depositati presso questo Ministero:

                            FRUMENTO DURO

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 Codice | Denominazione |Responsabile della conservazione in purezza
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 11207  |    Torrese    |Gea Srl - Acquapendente (Viterbo)

                            FARRO DICOCCO

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Codice|Denominazione |  Responsabile della conservazione in purezza
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      |              |CRA-Unita' di Ricerca per la Valorizzazione
11196 |Giovanni Paolo|Qualitativa dei Cereali - Roma

                           ORZO POLISTICO

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 Codice | Denominazione |Responsabile della conservazione in purezza
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 10403  |     Beta      |Gea Srl - Acquapendente (Viterbo)

                               SPELTA

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Codice|Denominazione|  Responsabile della conservazione in purezza
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      |             |CRA-Unita' di Ricerca per la Valorizzazione
11201 |  Giuseppe   |Qualitativa dei Cereali - Roma

                              TRITICALE

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Codice|Denominazione|  Responsabile della conservazione in purezza
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      |             |CRA-Unita' di Ricerca per la Valorizzazione
10636 |    Quark    |Qualitativa dei Cereali - Roma

  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 novembre 2008
                                         Il direttore generale: Blasi

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          Avvertenza:
            Il  presente  atto  non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.   3,   legge   14 gennaio   1994,   n.  20,  ne'  alla
          registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.