MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 ottobre 2008 

  Riconoscimento,  alla  sig.ra  Pirone  Maria  Concetta,  di  titolo
professionale  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in
Italia della professione di parrucchiere.
(GU n.282 del 2-12-2008)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                 per la concorrenza e i consumatori
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007, n. 206, recante
«Attuazione  della  direttiva  2005/36/CE  relativa al riconoscimento
delle  qualifiche  professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che  adegua  determinate  direttive  sulla  libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
  Vista  la  domanda  della  sig.ra  Pirone Maria Concetta, cittadina
italiana,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi  dell  art. 16 del sopra
indicato  decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio
denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della
qualifica    di    parrucchiere,    NVQ    livello    3»   rilasciato
dall'Hairdressing   and  Beauty  Industry  Authority  -  HABIA  (Gran
Bretagna),  conseguito  presso  il  centro  Epopea S.n.c. di Stellato
Gianna e C. in Sparanise (Caserta), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio
Emilia;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
16  del  decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29
settembre  2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed
attinente  all'  esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla
legge  17  agosto 2005 , n. 174, senza necessita' di applicare alcuna
misura  compensativa,  in  virtu'  della completezza della formazione
professionale documentata;
  Sentito  il  conforme  parere  della  Confartigianato e della CNA -
Benessere;
                              Decreta:

                               Art. 1.


  1.  Alla  sig.ra  Pirone Maria Concetta, cittadina italiana, nata a
Vitulazio (Caserta) il 19 novembre 1970, e' riconosciuto il titolo di
studio  di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in
Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto
2005,  n.  174,  recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore»,
senza  l'applicazione  di  alcuna misura compensativa in virtu' della
specificita'    e    completezza   della   formazione   professionale
documentata.
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
   Roma, 23 ottobre 2008
                                       Il direttore generale: Vecchio