MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 luglio 2008 

  Iscrizione al n. 30 del Registro degli organismi deputati a gestire
tentativi  di conciliazione dell'associazione tra Camere di commercio
«Camera  arbitrale  del Piemonte» organismo creato in forma associata
dalle C.C.I.A.A. di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.
(GU n.281 del 1-12-2008)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004,
n.  222,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 197 del 23 agosto
2004,  nel  quale  si  designa  il direttore generale della giustizia
civile  quale  responsabile  del  registro degli organismi deputati a
gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38, del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  24  luglio 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  35  del  12 febbraio 2007, con il quale sono
stati  approvati  i  requisiti  per  l'iscrizione  al  registro degli
organismi  deputati  a  gestire  i tentativi di conciliazione a norma
dell'art.  5,  comma  1,  del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n.
222;
  Vista  l'istanza  del  23 giugno 2008, pervenuta il 25 giugno 2008,
integrata  il 1 luglio 2008, con la quale il dott. Pichetto Giuseppe,
nato   a   Torino   il   19   aprile  1937,  in  qualita'  di  legale
rappresentante,  ha chiesto l'iscrizione nel registro degli organismi
deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del
decreto  legislativo  17  gennaio  2003, n. 5, della associazione fra
Camere  di commercio «Camera arbitrale del Piemonte», con sede legale
c/o  la  C.C.I.A.A.  di  Torino,  via  Carlo  Alberto  n. 16, c.f. n.
80091380016 e partita iva n. 05443890016;
  Visto   che  la  «Camera arbitrale  del  Piemonte»,  come  previsto
dall'art.  4,  comma  2  del decreto  ministeriale n. 222/2004, e' un
organismo  creato  in  forma  associata,  dalle  Camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura di Torino, Alessandria, Asti,
Biella,  Cuneo,  Novara,  Verbano-Cusio-Ossola,  e  Vercelli,  per la
realizzazione  delle  funzioni attribuite alle Camere di commercio ai
sensi dell'art. 2, comma, 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  Considerato    che    i   requisiti   posseduti   dall'associazione
«Camera arbitrale  del Piemonte» risultano conformi a quanto previsto
dal decreto dirigenziaie 24 luglio 2006;
  Verificate in particolare:
   la  sussistenza  dei requisiti delle persone dedicate a compiti di
segreteria;
   la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art.
4,  comma  4,  lett.  a)  e  b)  del  citato  decreto ministeriale n.
222/2004;
   la  conformita'  del  regolamento di procedura di conciliazione ai
sensi  dell'art. 4, comma 3, lett. e) del citato decreto ministeriale
n. 222/2004;
   la conformita' della tabella delle indennita' ai criteri stabiliti
nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;
  Visti  i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222
e 223 del 23 luglio 2004;

                              Dispone:
  L'iscrizione  nel  registro  degli  organismi  deputati  a  gestire
tentativi   di   conciliazione  a  norma  dell'art.  38  del  decreto
legislativo  17  gennaio  2003, n. 5, dell'associazione tra Camere di
commercio, «Camera arbitrale del Piemonte», organismo creato in forma
associata  dalle  C.C.I.A.A.  di  Torino,  Alessandria, Asti, Biella,
Cuneo,  Novara, Verbano-Cusio-Ossola, e Vercelli, con sede legale c/o
la C.C.I.A.A. di Torino, via Carlo Alberto n. 16, c.f. n. 80091380016
e partita iva 05443890016;
  Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al
n.   30  del  registro  degli  organismi  di  conciliazione,  con  le
annotazioni  previste  dall' art. 3, comma 4 del decreto ministeriale
n. 222/2004.
  L'ente   o   l'organismo   iscritto   e'   obbligato  a  comunicare
immediatamente  tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati
e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
  Il   Responsabile   del   registro  si  riserva  di  verificare  il
mantenimento   dei   requisiti  nonche'  l'attuazione  degli  impegni
assunti.
   Roma, 14 luglio 2008
                                       Il direttore generale: Frunzio