MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 dicembre 2008 

  Proroga  del  decreto  3  luglio 2008, concernente la dichiarazione
ufficiale  dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita
«Brunello di Montalcino» destinati all'esportazione negli Stati Uniti
d'America.
(GU n.5 del 8-1-2009)

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164 recante «Nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini»;
  Visto  il  regolamento  n. 884/2001 della Commissione del 24 aprile
2001,  che stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti
che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei
registri nel settore vitivinicolo e, in particolare, l'art. 5;
  Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e
forestali  del  4 agosto 2006, recante «Vigilanza sul controllo della
produzione  dei  vini  di  qualita'  prodotti  in regioni determinate
(V.Q.P.R.D.)»;
  Vista  la  legge  n. 296 del 27 dicembre 2006 che all'art. 1, comma
1047,  stabilisce  che  le  funzioni  di  vigilanza  sull'attivita di
controllo  degli  organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi
di  produzioni  agroalimentari  di  qualita registrata sono demandate
all'Ispettorato    centrale   repressione   frodi   che   assume   la
denominazione  di  «Ispettorato  centrale»  per  il  controllo  della
qualita'   dei   prodotti  agroalimentari»  e  costituisce  struttura
dipartimentale  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e
forestali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18  recante  il regolamento di riordino del Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  a  norma dell'art. 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  del  9 giugno 2008 recante «Interventi intesi a rafforzare
il sistema di gestione del vino DOCG «Brunello di Montalcino»;
  Vista la Circolare n. 2008-2 del Department of the Treasury Alchool
and  Tobacco  Tax  and Trade Bureau, con la quale viene, tra l'altro,
stabilito  che  tutti  gli  importatori  di  vino  a DOCG Brunello di
Montalcino,  a  partire  dal  23  giugno  2008,  debbono  dotarsi  di
un'apposita  dichiarazione  del  Governo  italiano  che  attesti  che
l'annata  ed  il marchio del vino a DOCG Brunello di Montalcino siano
conformi  ai  requisiti  del  disciplinare  di  produzione  e  che il
prodotto sia commerciabile come tale in Italia;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  del  3  luglio 2008 relativo alla «Dichiarazione ufficiale
dei  vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello
di   Montalcino»   destinati   all'esportazione   negli  Stati  Uniti
d'America»  con  il  quale  sono  stati  adottati interventi volti al
rafforzamento  del  sistema dei controlli, al fine di salvaguardare a
livello  nazionale  ed internazionale l'immagine del vino Brunello di
Montalcino;
  Considerato  che  le  procedure di controllo adottate con il citato
decreto   3  luglio  2008  hanno  consentito  di  evitare  il  blocco
indiscriminato da parte delle Autorita' statunitensi delle partite di
vino  a  denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di
Montalcino» destinate al mercato statunitense;
  Considerato, altresi', che le misure adottate con il citato decreto
3  luglio  2008  hanno  contribuito  efficacemente  a  consolidare il
rapporto  di  fiducia  tra il consumatore ed il sistema dei controlli
posto   a  garanzia  del  qualita'  del  vino  a  DOCG  «Brunello  di
Montalcino»;
  Considerato  che il piu' volte citato decreto 3 luglio 2008 prevede
quale termine finale di applicazione il 31 dicembre 2008;
  Ritenuto di dover mantenere per un ulteriore periodo di sei mesi le
procedure   di   controllo  e  di  rilascio  della  dichiarazione  di
conformita'   per  le  partite  di  vino  a  denominazione  d'origine
controllata e garantita «Brunello di Montalcino» destinate al mercato
statunitense;
                              Decreta:

                           Articolo unico

                               Proroga

  Il  termine finale di applicazione delle disposizioni contenute nel
decreto   3   luglio  2008  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e' prorogato al 30 giugno 2009.
  Il  presente  decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 10 dicembre 2008
                                                   Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2008

Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 189