MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 2008 

  Revoca  della  concessione  n.  4317  per  la  raccolta  dei giochi
pubblici  di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, stipulata con la societa' XBET S.r.l.
(GU n.2 del 3-1-2009)

                      IL DIRETTORE PER I GIOCHI
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169,  recante  norme  per il riordino della disciplina organizzativa,
funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse
dei  cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art.
3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto   l'art.  38,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito  con  modificazioni  ed  integrazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, recante misure di contrasto del gioco illegale;
  Visto il decreto n. 2006/CGV/575 del 28 agosto 2006 di approvazione
dello   schema   di  convenzione  per  l'affidamento  in  concessione
dell'esercizio  dei  giochi  pubblici di cui all'art 38, comma 4, del
decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed
integrazioni  dalla  legge  4  agosto  2006.  n.  248, pubblicata nel
supplemento   n.  183/L  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana dell'11 agosto 2006, n. 186;
  Vista  la  convenzione  di  concessione  n.  4317  rilasciata  alla
societa'  XBET  S.r.l.  in  data  28 marzo 2007, all'esito della gara
esperita  ai  sensi  dell'art.  38,  del decreto-legge 4 luglio 2006,
convertito  con  modificazioni  ed  integrazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;
  Visto  il  decreto  del direttore per i giochi dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di Stato del 6 giugno 2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 151 del 2 luglio
2007,   con   il  quale  sono  state  approvate  le  «convenzioni  di
concessione  dell'esercizio  dei punti vendita dei giochi pubblici ed
attivazione  della  rete di gioco ippico e sportivo a distanza di cui
all'art.  38,  commi  2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248»;
  Visto l'  art.  23,  comma 1, lettera b), della convenzione n. 4317
del  28  marzo  2007 stipulata con la XBET S.r.l. per l'esercizio dei
giochi pubblici di cui all'art. 38, comma 4, della legge n. 248/2206,
il  quale  stabilisce che l'Amministrazione procede alla revoca della
concessione  anche  «nel  caso  in  cui  il  concessionario non abbia
superato  il  procedimento  di  verifica  tecnico-funzionale,  di cui
all'art.  17,  entro  dodici mesi dalla pubblicazione dell'elenco dei
concessionari»;
  Vista  la  raccomandata  a.r. prot. n. 2008/15338/Giochi/SCO del 17
aprile   2008,  ricevuta  in  data  23  aprile  2008,  con  la  quale
l'Amministrazione  ha  comunicato  alla societa' XBET S.r.l. che il 2
luglio  2008  sarebbe  scaduto  il termine entro il quale la societa'
stessa   avrebbe   dovuto   superare   il  procedimento  di  verifica
tecnico-funzionale  di cui all'art. 17 della convenzione e che a tale
data  del  17  aprile 2008 non era stata ancora trasmessa la relativa
istanza corredata dalla prescritta documentazione;
  Vista  la  lettera  dell'8  settembre 2008 con la quale la societa'
XBET  S.r.l.  ha  inviato  la  relazione  tecnica  ed  ha  comunicato
l'avviamento  della rete telematica al fine della effettuazione della
verifica  tecnico-funzionale  oltre  il  termine  di cui all'art. 23,
comma 1, lettera b) della convenzione di concessione n. 4317;
  Vista  la  raccomandata  a.r. prot. n. 2008/37312/Giochi/SCO del 25
settembre  2008  con  la  quale  in riscontro alla suindicata lettera
dell'8  settembre  2008.  e'  stato  comunicato,  ai  sensi e per gli
effetti  dell'art.  7  e  seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
l'avvio  del  procedimento  di  revoca della concessione n. 4317 e di
incameramento della cauzione costituita mediante atto di fidejussione
n.  37  del 2 febbraio 2007 con la Banca Credito Aretuseo B.C.C. Soc.
Coop.  per  Az. a garanzia degli obblighi convenzionali, ricorrendo i
presupposti  dell'art.  23,  comma  1,  lettera b), della convenzione
stessa;
  Vista  le  note del 22, 24 e 25 settembre 2008 e del 1 ottobre 2008
della  societa'  XBET  S.r.l.,  con  le  quali e' stato, tra l'altro,
comunicato   che   la  societa'  con  lettera  raccomandata  a.r.  n.
13499558225-8  del 17 giugno 2008, avrebbe inoltrato la comunicazione
di   avvio   della   rete   telematica   corredata   della   relativa
documentazione;
  Considerato  che  e'  stato  accertato  che  con  la citata lettera
raccomandata  a.r.  n.  13499558225-8 del 17 giugno 2008 e' pervenuta
all'Ufficio  13°  della  Dirczione  generale  dell'Amministrazione la
rendicontazione  amministrativa relativa alla concessione sportiva n.
4049;
                              Dispone:
per  i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.  23,  comma  1,  lettera  b) e comma 5, della convenzione di
concessione, la revoca della concessione n. 4317 stipulata in data 28
marzo  2007  con  la  XBET  S.r.l,  nonche' l'escussione dell'atto di
fideiussione n. 37 del 2 febbraio 2007 rilasciato dalla Banca Credito
Aretuseo  B.C.C.  Soc.  Coop.  per  Az.  a  garanzia  degli  obblighi
convenzionali.
  Avverso   il   presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  dinanzi  al
competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60
giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 dicembre 2008
                                            Il direttore: Tagliaferri