AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 23 gennaio 2008 

Indicazioni  operative  sugli  appalti  riservati  -  Articolo 52 del
decreto   legislativo   12 aprile   2006,   n.   163,   e  successive
modificazioni ed integrazioni. (Determinazione n. 2/2008).
(GU n.42 del 19-2-2008 - Suppl. Ordinario n. 38)

                            IL CONSIGLIO
Considerato in fatto.
  Il  presente  atto  di  determinazione si propone di fornire alcune
linee  di  indirizzo  per  la  corretta  applicazione delle norme che
consentono  di  attribuire  rilievo,  nel settore degli appalti, agli
aspetti sociali e/o ambientali.
  Al  riguardo,  la  Commissione  europea, con distinte comunicazioni
interpretative    («Gli   appalti   pubblici   nell'Unione   europea»
dell'11 marzo  1998,  seguita  dalle due comunicazioni del 2001 sugli
aspetti  ambientali e sociali), aveva fornito indicazioni in materia.
Le  direttive n. 17/2004 e n. 18/2004 hanno poi previsto disposizioni
specifiche   sulla   possibilita'   di   tenere   in  considerazione,
nell'affidamento  e/o  nell'esecuzione di contratti pubblici, criteri
sociali e ambientali.
  Nel  recepire le suddette direttive, quindi, il decreto legislativo
12 aprile  2006,  n.  163,  ha  in primo luogo stabilito, all'art. 2,
recante  i  «Principi», che «il principio di economicita' puo' essere
subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle
norme  vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando,
ispirati  a  esigenze  sociali,  nonche'  alla  tutela della salute e
dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile».
  Esso  ha  inoltre  inserito, nella parte relativa ai «requisiti dei
partecipanti  alle  procedure  di  affidamento»,  dedicata  quindi ai
profili  soggettivi  della  procedura  di  appalto,  l'art.  52 sugli
appalti  riservati,  che  attribuisce  alle  stazioni  appaltanti  la
facolta'  di  riservare  la  partecipazione,  in  relazione a singoli
appalti,  o  in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a
laboratori  protetti,  oppure riservarne l'esecuzione nel contesto di
programmi  di  lavoro  protetti, quando la maggioranza dei lavoratori
interessati e' composta di disabili.
  Appare  opportuno  chiarire  alcuni  aspetti  attinenti le predette
disposizioni, ai fini della loro corretta applicazione.
  L'art.  52, infatti, contempla l'istituto dei laboratori protetti e
l'istituto  dei  programmi di lavoro protetti, non definiti a livello
normativo,  ed  esige  un coordinamento con la legislazione nazionale
vigente  relativa alle cooperative sociali e alle imprese sociali, la
quale  e'  espressamente  fatta salva dalla medesima disposizione del
codice dei contratti.
  Data  la  rilevanza  delle  questioni  prospettate,  l'Autorita' ha
proceduto ad effettuare apposite audizioni con i rappresentanti delle
associazioni  delle  cooperative  e  delle  imprese e con i ministeri
interessati, nonche' con l'ANCI e l'UPI.
  Tutti  i  partecipanti  alle  audizioni hanno rilevato l'importanza
delle tematiche in questione ed hanno espresso altresi' l'esigenza di
un  atto  di  indirizzo dell'Autorita' che dia indicazioni utili alle
stazioni appaltanti ed alle imprese.
Ritenuto in diritto - Appalti riservati (art. 52, decreto legislativo
                            n. 163/2006).
  L'art.  52  del  decreto  legislativo  n.  163/2006  prevede che le
stazioni   appaltanti   possano   riservare  la  partecipazione  alle
procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici, a laboratori
protetti   nel   rispetto   della  normativa  vigente,  o  riservarne
l'esecuzione  nel  contesto di programmi di lavoro protetti quando la
maggioranza  dei  lavoratori  interessati  e'  composta di disabili i
quali,  in  ragione  della natura o della gravita' del loro handicap,
non  possono  esercitare  un'attivita'  professionale  in  condizioni
normali.
  Al  fine  di  potersi  avvalere  della  disposizione  in parola, le
stazioni appaltanti devono rendere nota la propria intenzione dandone
indicazione  nel  bando  di  gara  (i  modelli  di  bando soprasoglia
contengono  la  specificazione nel caso in cui la stazione appaltante
intenda riservare l'appalto).
  Con  l'art.  52  il  legislatore  ha  inteso perseguire le esigenze
sociali  di  cui  all'art.  2,  comma 2,  del  decreto legislativo n.
163/2006   introducendo   una   deroga  alle  condizioni  normali  di
concorrenza  in  favore  di  soggetti  giuridici  e  di programmi che
promuovono  l'integrazione  o  la  reintegrazione  dei  disabili  nel
mercato  del lavoro. Il perseguimento di un obiettivo di tipo sociale
attraverso  lo  strumento  dell'appalto pubblico avviene, quindi, nel
caso  dell'art.  52,  attraverso  la  creazione  di  una  riserva  di
partecipazione  operante  sia sotto il profilo soggettivo (laboratori
protetti)  che  oggettivo  (programmi  protetti),  in entrambi i casi
caratterizzata  dall'impiego maggioritario di disabili. Detta riserva
consente  di  salvaguardare la posizione degli stessi ponendoli al di
fuori di meccanismi esclusivamente concorrenziali.
  Come  premesso,  sia i laboratori protetti che i programmi protetti
sono istituti che la normativa nazionale vigente non prevede.
  Entrambi  fanno  la  loro  comparsa  per  la prima volta, a livello
comunitario, nella Relazione del Parlamento Europeo sulla proposta di
direttiva relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli  appalti  pubblici  di  forniture,  di servizi e di lavori, del
29 ottobre  2001 e, sulla base di quanto ivi previsto e confermato in
atti comunitari successivi, sono entrambi caratterizzati dall'impiego
di  oltre  la  meta'  di  lavoratori  disabili,  da  intendersi quali
portatori di handicap con esclusione, pertanto, delle altre categorie
svantaggiate per motivi diversi dalla disabilita'.
  La  disciplina  nazionale di recepimento di numerosi Paesi europei,
quali  Francia,  Regno  Unito,  Spagna  e  Irlanda, che, al contrario
dell'Italia,  prevedono  nei  loro  ordinamenti  gli  istituti di che
trattasi,  si  conforma  alla  previsione del legislatore comunitario
facendo  chiaramente  riferimento  alla necessita' che, ai fini della
riserva,  venga  sempre  integrata  la  condizione dell'impiego della
maggioranza di lavoratori disabili.
  In  Italia,  tenuto  conto  dell'attuale  lacuna normativa, occorre
definire  le  condizioni  oggettive  che  devono  ricorrere  ai  fini
dell'identificazione dei laboratori protetti.
  Allo  scopo,  si  ritiene  che,  affinche' la norma non rimanga una
semplice  enunciazione e sia effettivamente applicata, debbano essere
cumulativamente   posseduti   dal   soggetto   che   intende   essere
riconosciuto  quale  laboratorio  protetto  ai  fini  dell'art.  52 i
seguenti requisiti:
    a) essere  un  soggetto  giuridico, costituito nel rispetto della
vigente   normativa,   che  eserciti  in  via  stabile  e  principale
un'attivita' economica organizzata;
    b) prevedere  nei  documenti sociali, tra le finalita' dell'ente,
quella dell'inserimento lavorativo delle persone disabili;
    c) avere   nel  proprio  ambito  una  maggioranza  di  lavoratori
disabili  che,  in  ragione  della  natura  o della gravita' del loro
handicap,   non  possono  esercitare  un'attivita'  professionale  in
condizioni normali.
  Per quanto attiene il requisito sub c), si ritiene che per disabili
debbano   intendersi   le  persone  in  eta'  lavorativa  affette  da
minorazioni  fisiche, psichiche o sensoriali, i portatori di handicap
intellettivo  e  le  persone  non vedenti e sordomute (legge 12 marzo
1999, n. 68).
  Per  cio' che concerne il coordinamento con la vigente normativa in
materia  di  cooperative  sociali  e  imprese sociali, la clausola di
salvaguardia  posta  all'inizio  dell'art.  52 («Fatte salve le norme
vigenti  sulle  cooperative  sociali e sulle imprese sociali») sta ad
indicare  che  le  due  discipline  - quella dell'art. 52 del decreto
legislativo n. 163/2006 e quella della legge n. 381/1991 e successive
modificazioni ed integrazioni si muovono in ambiti distinti.
  Si  deve  infatti  considerare  che  le  cooperative sociali di cui
all'art.   1,  lettera b),  della  legge  n.  381/1991  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni   svolgono   attivita'  finalizzate
all'inserimento   lavorativo  delle  persone  svantaggiate  e  devono
possedere  un  organico  costituito  almeno  per  il  30%  da persone
disagiate  (invalidi  fisici,  psichici  e  sensoriali, ex degenti di
istituti  psichiatrici,  tossicodipendenti,  alcolisti,  i lavoratori
minorili  in  situazioni di difficolta' familiare). Inoltre, l'art. 5
della  richiamata  legge  n.  381/1991  e successive modificazioni ed
integrazioni  prevede,  al  comma 1,  che gli enti pubblici, compresi
quelli  economici  e  le  societa'  a partecipazione pubblica possono
stipulare  convenzioni  con  le  cooperative  che  svolgono attivita'
diverse  agricole,  industriali, commerciali o di servizi (escluso la
fornitura  di beni e servizi socio-sanitari ed educativi) finalizzate
all'inserimento  lavorativo  di  persone svantaggiate anche in deroga
alla  disciplina  in  materia di contratti sottosoglia della pubblica
amministrazione e, al comma 4, che nei bandi di gara di appalto e nei
capitolati  d'oneri relativi a forniture di beni e servizi diversi da
quelli  socio-sanitari  ed  educativi,  gli  enti  pubblici, compresi
quelli  economici  e  le  societa' a partecipazione pubblica, possono
inserire,  fra  le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il
contratto con l'impiego delle persone svantaggiate.
  Pur   essendo   entrambe  le  disposizioni  (art.  52  del  decreto
legislativo   n.   163/2006   e   legge   n.  381/1991  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni) finalizzate al perseguimento di fini
sociali,  tuttavia  dall'analisi  della  normativa  emerge che le due
figure  laboratorio protetto e cooperativa sociale non coincidono, in
quanto  i  requisiti richiesti per il riconoscimento della figura del
laboratorio   protetto  non  corrispondono  a  quelli  normativamente
previsti in capo alle cooperative sociali, sia per quanto riguarda le
categorie  di  persone  individuate  (persone svantaggiate e non solo
disabili)  sia per quanto attiene alla percentuale minima di organico
che deve essere costituita da dette persone svantaggiate.
  Cio',  tuttavia,  non  comporta  che  le cooperative sociali di cui
all'art.   1,  lettera b),  della  legge  n.  381/1991  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  non possano essere riconosciute come
laboratori  protetti,  ma  anzi,  data  l'autonomia  degli  ambiti di
applicazione, ne deriva che esse, come d'altronde ogni altro soggetto
giuridico,  possono  accreditarsi quali laboratori protetti, e quindi
avvalersi  della  riserva  di  cui  all'art.  52,  a  condizione  che
possiedano   i   requisiti   sopra   individuati.  In  tal  caso,  la
partecipazione  alla gara per detti soggetti avverra' in applicazione
del citato decreto legislativo n. 163/2006.
  Per  quanto  concerne  la  riserva a favore dei programmi di lavoro
protetto,   essa   non   si  fonda  sulla  qualifica  soggettiva  dei
partecipanti  alla  gara  ma  sul  ricorso,  da  parte  delle imprese
partecipanti,  nella  fase  esecutiva  dell'appalto,  all'impiego, in
numero  maggioritario,  di  lavoratori disabili che, in ragione della
natura  o  della  gravita'  del loro handicap, non possono esercitare
un'attivita'  professionale  in  condizioni  normali.  In  tali casi,
pertanto,  la  partecipazione  alla gara deve intendersi riservata ai
soggetti  di  cui  all'art.  34  del decreto legislativo n. 163/2006,
anche  privi  dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento come
laboratori  protetti, che si avvalgono, ai fini dell'esecuzione dello
specifico  appalto,  di piani che vedono coinvolti una maggioranza di
lavoratori  disabili,  anche  sulla  base  di  accordi  conclusi  con
soggetti operanti nel settore sociale.
  La  disciplina di cui all'art. 52, data la collocazione nella Parte
II  -  Titolo  I del decreto legislativo n. 163/2006, si applica agli
appalti  di  valore  superiore  alla  soglia  di rilievo comunitario,
nonche',  in  mancanza  di  espressa previsione contraria, anche agli
appalti sottosoglia.
  Infine,  un'ultima  attenta  valutazione  va  dedicata ai requisiti
richiesti per la partecipazione alla gara.
  L'espresso  richiamo,  contenuto  nell'art.  52,  al rispetto della
normativa  vigente deve intendersi riferito al rispetto dei requisiti
di   ordine   generale   e   di  ordine  speciale  richiesti  per  la
partecipazione  alle  procedure  ad  evidenza pubblica. Come previsto
nell'art.  2,  comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, infatti,
al perseguimento di obiettivi di tipo sociale puo' essere subordinato
il  solo  principio  dell'economicita' ma non anche, evidentemente, i
principi  di  affidabilita'  morale  e  professionale  dell'operatore
economico  o  la  qualita' delle forniture, delle prestazioni e delle
opere.  Pertanto,  ai  soggetti che si avvalgono della riserva di cui
all'art.  52 deve essere richiesto il possesso dei requisiti generali
di  partecipazione  e  di  quelli  speciali previsti in ragione della
tipologia dell'appalto.
  Tuttavia,  nella  definizione  dei  requisiti di partecipazione, le
stazioni  appaltanti  dovranno attenersi al rispetto del principio di
proporzionalita' che, nel caso di specie, dovra' essere declinato sia
con  riferimento  all'oggetto dell'appalto e alle sue caratteristiche
specifiche sia con riferimento all'obiettivo sociale che si e' inteso
perseguire con l'introduzione della riserva.
  In particolare, le stazioni appaltanti devono:
    specificare nel bando di partecipazione il possesso dei requisiti
di  ordine  generale,  i  requisiti  di  idoneita'  professionale, la
capacita' economica, finanziaria, tecnica e professionale di cui agli
articoli 38-42 del decreto legislativo n. 163/2006;
    specificare  nel  bando  di  gara  il criterio di selezione delle
offerte (prezzo piu' basso o offerta economicamente piu' vantaggiosa)
e  la  modalita'  di verifica delle offerte anormalmente basse di cui
agli articoli 81-84 e 86-88 del decreto legislativo n. 163/2006;
    disporre    le    specifiche    tecniche   relative   all'appalto
conformemente alle previsioni del codice dei contratti (art. 68).
  Per  quanto  riguarda la capacita' economica e finanziaria, occorre
precisare che la cifra d'affari deve essere proporzionale all'importo
posto a base di gara.
  Particolare    cura,    inoltre,    dovra'   essere   posta   nella
predisposizione del capitolato d'oneri con riferimento agli «oneri ed
obblighi  speciali», quali, a titolo esemplificativo, le modalita' ed
i  tempi  di  utilizzo del personale disabile per l'intera durata del
contratto.
In base a quanto sopra considerato
                            IL CONSIGLIO
con riferimento agli appalti riservati (art. 52), e' dell'avviso che:
    a) possono  essere  riconosciuti  laboratori  protetti  ai  sensi
dell'art.  52  del  decreto  legislativo  n.  163/2006  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni   i   soggetti   che   possiedono
cumulativamente i seguenti requisiti:
      1. essere  un soggetto giuridico, costituito nel rispetto della
vigente   normativa,   che  esercita  in  via  stabile  e  principale
un'attivita' economica organizzata;
      2. prevedere nei documenti sociali, tra le finalita' dell'ente,
quella dell'inserimento lavorativo delle persone disabili;
      3. avere  nel  proprio  ambito  una  maggioranza  di lavoratori
disabili  che,  in  ragione  della  natura  o della gravita' del loro
handicap,   non  possono  esercitare  un'attivita'  professionale  in
condizioni normali;
    b) possono  avvalersi  della  riserva  a  favore dei programmi di
lavoro  protetti  anche  soggetti  giuridici  diversi  dai laboratori
protetti  che  ricorrono,  per  l'esecuzione dello specifico appalto,
all'impiego,  in numero maggioritario, di lavoratori disabili che, in
ragione  della natura o della gravita' del loro handicap, non possono
esercitare  un'attivita'  professionale  in condizioni normali, anche
sulla  base  di  accordi  conclusi  con soggetti operanti nel settore
sociale;
    c) il  ricorso  alle  procedure  di  cui  all'art.  52 del codice
richiede:
      la  pubblicazione  del  bando  con la finalita' di rendere noto
l'appalto ai soggetti interessati;
      la  previsione  dei  requisiti  di  partecipazione  (di  ordine
generale  e  di  ordine speciale) in maniera analoga agli appalti non
riservati nel rispetto del principio di proporzionalita'.
        Roma, 23 gennaio 2008
                                  Il Presidente relatore: Giampaolino