ERRATA-CORRIGE

 Comunicato     relativo     alla    deliberazione    del    Comitato
interministeriale  dei   prezzi   22   novembre   1989   concernente:
"Modificazioni  ai  provvedimenti  vigenti  in  materia  della  Cassa
conguaglio per il settore elettrico, di sovrapprezzi e di  condizioni
di  fornitura  dell'energia  elettrica".  (Provvedimento n. 26/1989).
(Deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 299 del 23 dicembre 1989).
(GU n.3 del 4-1-1990)

   Nella  deliberazione citata in epigrafe sono apportate le seguenti
rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine  della  sopra
citata Gazzetta Ufficiale:
    alla  pag.  20,  prima  colonna, nelle premesse all'ultimo comma,
dove e' scritto: "Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2  del
decreto  legislativo  luogotenenziale  19 ottobre 1924, n. 347) nella
riunione dell'8 febbraio 1989;",  leggasi:  "Sentita  la  Commissione
centrale  prezzi  (art.  2 del decreto legislativo luogotenenziale 19
ottobre 1944, n. 347) nella riunione dell'8 febbraio 1989;";
    alla  pag.  20,  seconda colonna, sotto il titolo I, al punto 1),
ovunque e' scritto: "kg/kWh", leggasi: "Kg/Kwh";
    alla  stessa  pagina,  al punto 2), del titolo I, seconda colonna
della "Gazzetta Ufficiale", dove e' scritto:
   "2)  Nel  caso  di  produzione  di  energia  elettrica  per  conto
dell'Enel attraverso impianti che utilizzano idrocarburi  con  gruppi
di  potenza  inferiore  a  100 mW l'onere termico si determina per le
prime 1.000 ore di utilizzazione annua della potenza con  riferimento
al  consumo  specifico  effettivo,  se  superiore  a  0,230 kg/kWh, e
comunque fino al limite massimo di 0,330 kg/kWh; per le rimanenti ore
di  utilizzazione  con  riferimento  al  consumo  specifico  di 0,230
kg/kWk.", leggasi:
   "2)  Nel  caso  di  produzione  di  energia  elettrica  per  conto
dell'Enel attraverso impianti che utilizzano idrocarburi  con  gruppi
di  potenza  inferiore  a  100 Mw l'onere termico si determina per le
prime 1.000 ore di utilizzazione annua della potenza con  riferimento
al  consumo  specifico  effettivo,  se  superiore  a  0,230 Kg/Kwh, e
comunque fino al limite massimo di 0,330 Kg/Kwh; per le rimanenti ore
di  utilizzazione  con  riferimento  al  consumo  specifico  di 0,230
Kg/Kwh.";
    alla  pag.  21  della  sopra  indicata  Gazzetta Ufficiale, prima
colonna, sotto il titolo II, al  punto  2),  dove  e'  scritto:  "...
nonche'  alle  forniture  regolate  dalle tariffe di cui alla tabella
VIII - del provvedimento C.I.P. n. 12/1984...", leggasi: "... nonche'
alle  forniture  regolate  dalle tariffe di cui alla tabella VIII - c
del provvedimento C.I.P. n. 12/1984...";
    alla pag. 21, prima colonna della Gazzetta Ufficiale, al punto 3)
del titolo II, dove e' scritto: "... si applica un  aumento  di  5,00
L./kWh all'aliquota in atto,...", leggasi: "... si applica un aumento
di 5,00 L./Kwh all'aliquota in atto,...";
    alla  pag. 21, seconda colonna della Gazzetta Ufficiale, ai punti
1), 2) e 3) del titolo III, ovunque c'e' scritto:  "kVArh",  leggasi:
"Kvarh";  dovunque c'e' scritto: kWh", leggasi: " Kwh"; dovunque c'e'
scritto: " kW", leggasi: " Kw" e dove e' scritto: " kV",  leggasi:  "
Kv";
    inoltre,  alla  lettera  b) del punto 2), dove e' scritto: " kW",
leggasi: " Kwh".
   Nelle  tabelle  A) e B) allegate alla deliberazione sopra citata e
riportate rispettivamente alle pagine 22 e 23  della  sopra  indicata
Gazzetta  Ufficiale,  dovunque c'e' scritto: " kW", leggasi: " Kw", e
dove e' scritto: " kWh", leggasi: " Kwh".