UNIVERSITA' DELL' AQUILA

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1989 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.12 del 16-1-1990)

                              IL RETTORE
  Visto   lo   statuto   dell'Universita'  degli  studi  dell'Aquila,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  ottobre
1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta la particolare necessita' di approvare nuove modifiche
proposte, in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi
esposti nelle deliberazioni degli organi accademici  dell'Universita'
degli  studi  dell'Aquila  e  convalidate dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi dell'Aquila, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
        Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione
  Art. 365. - E' istituita la scuola di specializzazione in anestesia
e rianimazione presso l'Universita' degli studi dell'Aquila.
  La  scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel
settore  dell'anestesiologia,  della  rianimazione,   della   terapia
antalgica  e di fornire le competenze professionali necessarie per il
conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della  qualifica
di specialista in anestesia e rianimazione.
  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista  in  anestesia  e
rianimazione, indirizzo di terapia intensiva e indirizzo  di  terapia
antalgica.
  Art. 366. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
quattro   per  ciascun  anno  di  corso,  per  un  totale  di  sedici
specializzandi.
  Art. 367. - Ai sensi delle norme generali concorre al funzionamento
della scuola la facolta' di medicina e chirurgia.
  Art.  368.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia. Per  l'iscrizione  alla  scuola  e'
richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione.
  Art.  369.  -  La  scuola  comprende  undici aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) discipline morfologiche e funzionali;
    b) discipline farmaco-tossicologiche;
    c) discipline fisico-matematiche;
    d) elementi di chirurgia;
    e) medicina legale;
    f) fisiopatologia;
    g) anestesia;
    h) rianimazione;
    i) terapia antalgica;
    l) area di indirizzo in terapia intensiva;
    m) area di indirizzo in terapia antalgica.
  Art.  370.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Discipline morfologiche e funzionali:
   anatomia;
   fisiologia;
   biochimica.
   b) Discipline farmaco-tossicologiche:
   farmacologia clinica applicata all'anestesia e rianimazione;
   tossicologia clinica;
   trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore).
   c) Discipline fisico-matematiche:
   fisica;
   biofisica;
   informatica;
   tecnologie biomediche.
   d) Elementi di chirurgia:
   tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
   correlazione tra chirurgia e tecnica anestesiologica.
   e) Medicina legale:
   medicina legale;
   etica e deontologia in anestesia e rianimazione;
   elementi di medicina preventiva professionale.
   f) Fisiopatologia:
   fisiopatologia pre e post-operatoria;
   fisiopatologia della narcosi;
   fisiopatologia respiratoria;
   fisiopatologia cardiocircolatoria;
   fisiopatologia metabolica;
   fisiopatologia neurologica;
   fisiopatologia del dolore;
   fisiopatologia dell'iperbarismo.
   g) Anestesia:
   semeiologia di interesse anestesiologico;
   anestesia generale;
   anestesia loco-regionale;
   anestesia nelle specialita';
   tecniche speciali di anestesia.
   h) Rianimazione:
   semeiologia di interesse rianimatorio;
   rianimazione respiratoria;
   rianimazione cardio-circolatoria;
   rianimazione neurologica;
   rianimazione materno-fetale;
   rianimazione metabolica;
   medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo.
   i) Terapia antalgica:
   semeiologia del dolore;
   terapia antalgica.
   l) Terapia intensiva:
   tecniche speciali di rianimazione;
   tecniche protesiche extracorporee;
   trapianti d'organo;
   terapia intensiva nelle specialita';
   nutrizione enterale e parenterale;
   medicina delle catastrofi;
   organizzazione dell'emergenza extraospedaliera.
   m) Terapia antalgica applicata:
   neuroanatomia;
   neurofisiologia;
   fisiopatologia del dolore;
   neurofarmacologia e psicofarmacologia;
   elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico;
   diagnostica e metodi di stima del dolore;
   algologia clinica;
   terapia del dolore;
   tecniche neurochirurgiche;
   tecniche di iper ed ipo-stimolazione;
   elementi di kinesiterapia e scienza del movimento.
  Art. 371. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune a tutti
gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed  in  una
attivita'    didattica   elettiva,   prevalentemente   di   carattere
tecnico-applicativo,   di   ulteriori   quattrocento   ore,   rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte  ore  elettivo).  La  frequenza  nelle
diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:
 
 1› Anno:
   Discipline morfologiche e funzionali
(ore 30):
    anatomia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore  10
    fisiologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   10
    biochimica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   10
   Discipline farmaco-tossicologiche (ore 15):
    farmacologia applicata all'anestesia e
rianimazione   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   15
   Discipline fisico-matematiche (ore 20):
    fisica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   10
    biofisica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   10
   Elementi di chirurgia (ore 15):
    tecniche chirurgiche di interesse
anestesiologico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   15
   Medicina legale (ore 20):
    medicina legale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   10
    etica e deontologia in anestesia e
rianimazione   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   10
   Fisiopatologia (ore 60):
    fisiopatologia pre e post-operatoria   . . . . . . . . .   "   20
    fisiopatologia della narcosi   . . . . . . . . . . . . .   "   20
    fisiopatologia neurologica   . . . . . . . . . . . . . .   "   20
   Anestesia (ore 240):
    semeiologia di interesse anestesiologico   . . . . . . .  ore  80
    anestesia generale   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   80
    anestesia loco-regionale   . . . . . . . . . . . . . . .   "   80
  Area elettiva: ore 400.
 
 2› Anno:
   Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):
    tossicologia clinica   . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore  20
   Discipline fisico-matematiche (ore 10):
    tecnologie biomediche  . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   10
   Elementi di chirurgia (ore 20):
    correlazioni tra chirurgia e tecnica
anestesiologica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   20
   Fisiopatologia (ore 100):
    fisiopatologia respiratoria  . . . . . . . . . . . . . .   "   20
    fisiopatologia cardiocircolatoria  . . . . . . . . . . .   "   20
    fisiopatologia metabolica  . . . . . . . . . . . . . . .   "   20
    fisiopatologia del dolore  . . . . . . . . . . . . . . .   "   20
    fisiopatologia dell'iperbarismo  . . . . . . . . . . . .   "   20
   Anestesia (ore 100):
    anestesia generale   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   30
    anestesia loco-regionale   . . . . . . . . . . . . . . .   "   40
    anestesia nelle specialita'  . . . . . . . . . . . . . .   "   30
   Rianimazione (ore 100):
    semeiologia di interesse rianimatorio  . . . . . . . . .   "   30
    rianimazione respiratoria  . . . . . . . . . . . . . . .   "   40
    rianimazione cardio-circolatoria   . . . . . . . . . . .   "   30
   Terapia antalgica (ore 50):
    semeiologia del dolore   . . . . . . . . . . . . . . . .   "   20
    terapia antalgica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   30
  Area elettiva: ore 400.
 
 3› Anno:
   Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):
    trattamento farmacologico del dolore
(farmaci del dolore)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore  20
   Discipline fisico-matematiche (ore 20):
    informatica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   20
   Medicina legale (ore 10):
    elementi di medicina preventiva
professionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   10
   Anestesia (ore 50):
    anestesia nelle specialita'  . . . . . . . . . . . . . .  ore  20
    tecniche speciali di anestesia   . . . . . . . . . . . .   "   30
   Rianimazione (ore 200):
    rianimazione neurologica   . . . . . . . . . . . . . . .   "   50
    rianimazione metabolica  . . . . . . . . . . . . . . . .   "   50
    rianimazione materno-fetale  . . . . . . . . . . . . . .   "   50
    medicina iperbarica e tecnologia
dell'iperbarismo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   50
   Terapia antalgica (ore 100):
    semeiologia del dolore   . . . . . . . . . . . . . . . .   "   50
    terapia antalgica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   50
  Area elettiva: ore 400.
 
 4› Anno - indirizzo in terapia intensiva:
    tecniche speciali di rianimazione  . . . . . . . . . . .  ore  75
    tecniche protesiche extracorporee  . . . . . . . . . . .   "   75
    trapianti d'organo   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   50
    terapia intensiva nelle specialita'  . . . . . . . . . .   "  100
    nutrizione enterale e parenterale  . . . . . . . . . . .   "   50
    medicina delle catastrofi  . . . . . . . . . . . . . . .   "   25
    organizzazione dell'emergenza
extraospedaliera   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   25
  Area elettiva: ore 400.
 
 4› Anno - indirizzo in terapia antalgica:
    neuroanatomia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore  25
    neurofisiologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   25
    fisiopatologia del dolore  . . . . . . . . . . . . . . .   "   40
    neurofarmacologia e psicofarmacologia  . . . . . . . . .   "   50
    elementi di psicologia e psichiatria di
interesse algologico   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   25
    diagnostica e metodi di stima del dolore   . . . . . . .   "   25
    algologia clinica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   50
    terapia del dolore   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  100
    tecniche neurochirurgiche  . . . . . . . . . . . . . . .   "   20
    tecniche di iper e ipo-stimolazione  . . . . . . . . . .   "   20
    elementi di kinesiterapia e scienza
del movimento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "   20
  Area elettiva: ore 400.
 
  Art.  372.  -  Durante  i  quattro  anni  di  corso e' richiesta la
frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti o  servizi:
   sale operatorie di chirurgia generale e specialita' chirurgiche;
   sale di risveglio post-operatorie;
   unita' di rianimazione;
   reparti di terapia intensiva;
   ambulatori di diagnostica invasiva e non invasiva;
   unita' di terapia iperbarica;
   ambulatori di controllo post-rianimazione.
  La frequenza nei vari settori avverra' secondo modalita' deliberate
dal consiglio della scuola, tali da assicurare ad ogni specializzando
un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio  stesso,
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il  consiglio  della  scuola  ripartira'  annualmente  il monte ore
elettivo.
  Art.  373. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di
anestesiologia  e  di  rianimazione  della  facolta'  di  medicina  e
chirurgia presso l'Universita' dell'Aquila.
  Art.  374.  - Sono ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso di titolo di  studio  conseguito  presso
universita'  straniere  e che sia equipollente ai sensi dell'art. 322
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quello richiesto.
  Sono  ammessi  alla  scuola  di specializzazione i candidati idonei
che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collegati
in  posizione  utile  nelle  graduatorie  compilate  sulla  base  del
punteggio complessivo riportato.
  Art.  375.  -  Per  l'ammissione alla scuola di specializzazione e'
richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta
che  dovra'  svolgersi  mediante  domande a risposte multiple, per la
valutazione del quale la commissione avra' a disposizione 70 sui  100
punti  del punteggio complessivo. Esso sara' integrato, in misura non
superiore al 30%  del  punteggio  complessivo  a  disposizione  della
commissione, dalla valutazione dei seguenti titoli:
    a) la tesi in disciplina attinente alla specializzazione;
    b) il voto di laurea;
    c)  il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea
nelle materie concernenti la specializzazione;
    d) le pubblicazione nelle predette materie.
  Il  punteggio  dei  predetti titoli e' quello stabilito dal decreto
ministeriale 16 settembre 1982  (Gazzetta  Ufficiale  n.  265  del  6
ottobre 1982).
  Art.  376.  -  La  frequenza ai corsi e' obbligatoria. La frequenza
minima  delle  attivita'  didattiche  e  pratiche,   necessaria   per
sostenere  gli  esami  annuali e finali, e' fissata nel 75% delle ore
stabilite annualmente dal consiglio della scuola stessa.
  Ai  fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta
utile, sulla base di idonea documentazione l'attivita'  svolta  dallo
specializzando  in  strutture  di  servizio socio-sanitario attinenti
alla specializzazione anche all'estero nell'ambito di quanto previsto
dalla  legge  9  febbraio  1978,  n.  38,  in materia di cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
  Art.  377. - Alla fine di ogni anno di corso lo specializzando deve
superare un esame  globale  teorico-pratico,  vertente  su  tutte  le
discipline  dell'anno  del  corso, da sostenere nei mesi di ottobre e
novembre. La commissione di esame e'  composta  dal  direttore  della
scuola e dai docenti delle materie relative all'anno di corso.
  Coloro,  che  non superano detto esame, potranno ripetere l'anno di
corso una sola volta.
  Art.  378.  -  Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno il
corso di studio della scuola di specializzazione si conclude  con  un
esame  finale  consistente  nella  discussione  di  una dissertazione
scritta su una o  piu'  materie  del  corso.  A  coloro  che  abbiano
superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
  Art.  379.  -  L'importo  delle  tasse  e soprattasse, dovute dagli
iscritti alla scuola di specializzazione, e'  quello  previsto  dalle
vigenti  disposizioni  di  legge,  i  contributi  sono  stabiliti dal
consiglio di amministrazione dell'Universita'.
  Art.  380.  -  Gli  specializzandi che chiedono il trasferimento da
altre universita' possono ottenerlo  soltanto  con  il  consenso  del
rettore,   sentito   il   parere   del   direttore   della  scuola  e
subordinatamente alla disponibilita' di posti nella scuola stessa.
  Non  e'  consentita  la  contemporanea  iscrizione  a piu' corsi di
specializzazione o ai corsi di dottorato di ricerca.
  Art. 381. - Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si
rinvia alle norme contenute  nelle  "disposizioni  generali"  per  le
scuole di specializzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   L'Aquila, addi' 12 ottobre 1989
                                                  Il rettore: SCHIPPA