MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 28 dicembre 1989 

  Divieto  del  rilascio  di nuove licenze di pesca per reti a traino
volanti e pelagiche.
(GU n.12 del 16-1-1990)

                             IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca
marittima;
  Visto  l'art.  4 del regolamento di esecuzione della suddetta legge
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,
n.  1639,  che,  nel  classificare  i  vari  tipi  di  reti da pesca,
comprende sotto un'unica denominazione "reti a traino" sia le reti  a
strascico  che le reti da traino pelagiche e volanti pur evidenziando
i caratteri distintivi, sotto il profilo tecnico, di due  sistemi  di
pesca;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto  l'art.  4 della predetta legge n. 41/82 il quale prevede che
il Ministro della marina mercantile puo' stabilire il numero  massimo
delle  licenze di pesca e determinare i criteri per l'assegnazione di
nuove licenze, qualora le richieste siano superiori  alle  previsioni
di rilascio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 maggio 1986, sul rilascio delle
licenze di pesca;
  Visto  il  decreto  ministeriale 7 maggio 1987, n. 241, relativo ai
criteri per il rilascio delle licenze per la pesca marittima che  per
quanto  riguarda la pesca a traino regolamenta esclusivamente le reti
a strascico;
  Vista  la  legge  19  luglio  1988,  n. 278, che prevede interventi
finanziari  per  l'adattamento   della   flotta   peschereccia   alla
possibilita'  di  cattura  mediante  ritiro definitivo del naviglio e
fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino;
  Considerata,  pertanto,  la  necessita'  di  contenere  ai  livelli
attuali anche lo sforzo di pesca  a  traino  volante  e  pelagico  in
quanto costituenti, come sopraddetto, un tipo di rete a traino;
  Sentiti  la  commissione consultiva centrale per la pesca marittima
ed il Comitato  nazionale  per  la  gestione  e  conservazione  delle
risorse biologiche del mare;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto
non vengono concesse nuove licenze per la pesca  con  reti  a  traino
volanti e pelagiche.
  Tali  sistemi di pesca potranno essere riconosciuti esclusivamente:
   per le navi per le quali sia stata ottenuta, prima dell'entrata in
vigore del presente decreto, l'attestazione prevista dall'art. 3  del
decreto ministeriale 5 maggio 1986;
   per  navi  nuove, previo ritiro dall'attivita' di pesca di navi in
esercizio gia' adibite  al  sistema  di  pesca  a  traino  volante  o
pelagico aventi uguale stazza e potenza motore;
   per  le  navi  per  le  quali  siano stati assegnati finanziamenti
nazionali, regionali o comunitari in data antecedente all'entrata  in
vigore del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione.
   Roma, addi' 28 dicembre 1989
                                                 Il Ministro: VIZZINI