MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 10 gennaio 1990, n. 3 

  Importazione  di  concimi  minerali o chimici azotati (nomenclatura
combinata del  sistema  armonizzato  -  N.C.D.S.A.  -  31.02  esclusa
3102.5010 - nitrato di sodio naturale); di concimi minerali o chimici
contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto,  fosforo  e
potassio;  altri  concimi presentati sia in tavolette o forme simili,
sia in imballaggi di un  peso  lordo  inferiore  o  uguale  a  10  kg
(N.C.D.S.A.    3105)    originari    della   Jugoslavia.   Quota   di
autolimitazione per l'anno 1990.
(GU n.13 del 17-1-1990)
 
 Vigente al: 17-1-1990  
 

  Si  fa  riferimento all'importazione della merce di cui all'oggetto
per dettare le norme di gestione della quota relativa all'anno  1990,
che e' stata fissata in tonn. 75.000.
Tale  quantita' si intende riferita a merce spedita dal 1› gennaio al
31 dicembre 1990.
  Gli  operatori  interessati  dovranno  presentare  al Ministero del
commercio con l'estero -  Direzione  generale  delle  importazioni  e
delle   esportazioni  -  Div.  III,  il  modulo  della  dichiarazione
d'importazione - reperibile presso le camere di commercio,  industria
ed  artigianato  -  a  partire  dal  giorno successivo a quello della
pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Non  saranno  prese  in  considerazione domande presentate prima di
tale data.
  Il   modulo  della  dichiarazione  di  importazione  dovra'  essere
compilato in ogni sua parte fatta eccezione delle caselle 2  e  6  da
sbarrare unitamente alla nota a fondo pagina perche' non piu' valida.
  Al   modulo  della  dichiarazione  di  importazione  dovra'  essere
allegato, a pena di irricevibilita':
   il  contratto  di  acquisto  della  merce  recante  il  timbro  di
approvazione della "Comunita' di affari di  Agrohemija  di  Belgrado"
ente   coordinatore  dell'esportazione  jugoslava  di  concimi  verso
l'Italia;
   una  dichiarazione  firmata  dall'importatore,  con  l'indicazione
della quantita' di merce, espressa in kg, che si intende importare in
relazione  al  contratto  allegato  ed  al  prezzo per kg della merce
stessa.
  La quota sara' assegnata, fino ad esaurimento, man mano che saranno
presentate le richieste. A tal fine fa fede il timbro  di  arrivo  al
Ministero  del  commercio  con  l'estero e, nei casi di presentazione
nello stesso giorno, il numero progressivo d'arrivo.
  Le  dichiarazioni  verranno  rilasciate  con  validita'  fino al 31
dicembre 1990; tale termine non e' prorogabile.
  Si   richiama   l'attenzione   sul   fatto   che   sara'  prevista,
nell'indicazione della quantita' e del valore,  la  clausola  "circa"
che consente una oscillazione fino al 5%.
  Entro trenta giorni dal termine delle operazioni doganali, la ditta
importatrice dovra' inviare al Ministero del commercio  con  l'estero
idonea  documentazione comprovante l'utilizzo totale o parziale della
dichiarazione medesima.
                                                Il Ministro: RUGGIERO