MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 dicembre 1989 

  Criteri  per  la  determinazione  della  maggiorazione  forfettaria
riconosciuta agli istituti di credito  sulle  operazioni  di  credito
all'artigianato e turistico-alberghiero.
(GU n.13 del 17-1-1990)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo  dell'economia  e  l'incremento   dell'occupazione   e,   in
particolare,   le  disposizioni  del  capo  VI  relativo  al  credito
all'artigianato, e successive modificazioni.
  Vista  la  legge  12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo  sviluppo  della  ricettivita'  alberghiera  e
turistica;
  Visto  l'art.  1  della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra
l'altro, si dispone che i limiti e le modalita'  per  la  concessione
del  contributo  sul  pagamento  degli interessi sono determinati con
decreto   del   Ministro   del   tesoro,    sentito    il    Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 Visto  il  proprio  decreto  in  data 8 agosto 1986, registrato alla
Corte dei conti il 12 agosto 1986, registro n. 28 Tesoro,  foglio  n.
278,   e   in  particolare  l'art.  5  il  quale  stabilisce  che  la
maggiorazione forfettaria, che rappresenta l'altro elemento del tasso
di  riferimento,  riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri
fiscali, del rischio assunto per le operazioni e  degli  altri  oneri
accessori,  puo'  variare  anno  per  anno  e  puo' differenziarsi in
relazione alla durata dell'operazione primaria e che e' resa nota dal
Ministero  del tesoro mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia;
  Visto  il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla
Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro,  foglio  n.
72, con il quale, sulla base delle analogie di carattere tecnico e di
durata del credito turistico-alberghiero  con  il  credito  artigiano
oltre  i  diciotto  mesi,  e'  stato esteso il criterio di variazione
automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di  credito
turistico-alberghiero   effettuate   con  fondi  non  rivenienti  dal
collocamento di titoli obbligazionari, ed e' stato stabilito  che  la
variazione   o   la   conferma  della  maggiorazione  forfettaria  e'
determinata con proprio decreto sulla base degli elementi  comunicati
a tal fine dalla Banca d'Italia;
  Attesa  l'esigenza  di  tener  conto,  in sede di determinazione di
dette maggiorazioni forfettarie, dell'aumento  di  produttivita'  nel
settore del credito a breve e a medio termine e al fine di accrescere
la concorrenzialita' fra gli Istituti finanziatori;
  Ravvisata  l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, e con  l'impegno  di  dare  comunicazione  del
presente  decreto  al Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio nella sua prossima adunanza;
                               Decreta:
  L'art.  5  del  decreto ministeriale 8 agosto 1986, e i commi 5 e 6
del dispositivo del decreto ministeriale 22 dicembre 1987, citati  in
premessa sono cosi' sostituiti, con effetto dal 1› gennaio 1990:
  "La maggiorazione forfettaria, che rappresenta l'altro elemento del
tasso di riferimento, potra' variare anno per anno.
  La  variazione  o la conferma della maggiorazione forfettaria sara'
fissata  annualmente  con  decreto  del  Ministro   del   tesoro   da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 21 dicembre 1989
                                                   Il Ministro: CARLI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1989
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 279