COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 16 gennaio 1990 

  Proroga  del  termine  di  presentazione delle tariffe R.C. auto da
applicare dal 1› maggio 1990. (Provvedimento n. 1/1990).
(GU n.15 del 19-1-1990)

                        LA GIUNTA DEL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti  i  decreti  legislativi  luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.
347, e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n.  896,  e  le  successive
disposizioni;
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n.  449,  nonche' il regolamento approvato con regio
decreto  4  gennaio  1925,  n.  63,  e  le  successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973,
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, convertito nella legge
24 aprile 1989, n. 145, con il  quale  sono  state  prorogate  al  30
aprile  1989 le tariffe e le condizioni di polizza dell'assicurazione
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a  motore  e  dei  natanti,  stabilite  con la delibera n. 8/1988 del
Comitato interministeriale dei prezzi;
  Visto  il  provvedimento  n. 11/1989 del Comitato interministeriale
dei prezzi con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi per
l'assicurazione  della  responsabilita' civile dei veicoli a motore e
dei natanti da applicarsi dal 1› maggio 1989 al 30 aprile 1990;
  Visto   in   particolare   l'art.   8,  secondo  comma  del  citato
provvedimento n. 11/1989, con il quale e' stato fissato al 20 gennaio
1990  il  termine  entro  cui  ciascuna  impresa  deve presentare per
l'approvazione le nuove tariffe da applicare dal 1› maggio 1990;
  Viste  le  istanze  presentate  dalle  imprese assicuratrici con le
quali e' stato richiesto un differimento del predetto termine del  20
gennaio 1990;
  Considerato  che  il richiesto differimento del termine consente la
formulazione di proposte tariffarie sulla base di dati che presentano
un carattere di maggiore certezza e definitivita';
  Ritenuto,   pertanto,  di  poter  accogliere  le  istanze  predette
limitatamente ad un periodo di tempo pari  a  quello  di  slittamento
delle   tariffe   e   condizioni  di  polizza  stabilito  col  citato
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, convertito nella legge  24  aprile
1989, n. 145;
  Considerata  l'urgenza  (art.  3  del  decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);
                              Delibera:
  A  parziale  modifica  dell'art. 8 del provvedimento n. 11/1989 del
Comitato interministeriale dei  prezzi,  nelle  premesse  citato,  il
termine  entro  cui  ciascuna impresa assicuratrice dovra' presentare
per l'approvazione le nuove tariffe da applicare dal 1›  maggio  1990
e' fissato al 20 febbraio 1990.
   Roma, addi' 16 gennaio 1990
 
                   Il Ministro dell'industria, del commercio
                  e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                 BATTAGLIA