COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 16 gennaio 1990 

  Prezzo  e  condizioni  di vendita delle barbabietole da zucchero di
raccolto 1989. (Provvedimento n. 5/1990).
(GU n.18 del 23-1-1990)

                        LA GIUNTA DEL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947,  n.  283,  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno
1981, e successive modificazioni, concernente l'organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero;
  Visto il regolamento CEE n. 1254/89 del Consiglio del 3 maggio 1989
che  stabilisce,  per  la   campagna   1989-90,   fra   l'altro,   le
caratteristiche della qualita' tipo delle barbabietole;
  Visto il regolamento CEE n. 1255/89 del Consiglio del 3 maggio 1989
e n. 2782/89 della commissione del 14 settembre 1989, che fissano per
la   campagna   1989-90   i   prezzi   minimi  rispettivamente  delle
barbabietole A e B;
  Visti  i  regolamenti CEE n. 2497/69 e n. 2571/69 della commissione
rispettivamente  del  12  e   22   dicembre   1969   concernenti   le
maggiorazioni  e  le  riduzioni  applicabili  anche  ai  prezzi delle
barbabietole in Italia;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 1129/89 del Consiglio del 27 aprile
1989 che fissa il tasso di conversione ECU/lire italiane in L.  1.682
con decorrenza 1› luglio 1989;
  Visto  il  regolamento  CEE n. 206/68 del Consiglio del 20 febbraio
1968 e successivi, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti
e   gli   accordi  interprofessionali  concernenti  l'acquisto  delle
barbabietole;
  Vista  la  delibera CIPE del 19 dicembre 1989 concernente le misure
di  intervento  nel  settore   bieticolo-saccarifero,   di   cui   al
decreto-legge  20  novembre  1981,  n. 694, convertito nella legge 29
gennaio 1982, n. 19;
  Tenuto   conto   dell'accordo   interprofessionale   stipulato  tra
produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1989-90;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  1) Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1989
con tenore zuccherino del 16% all'atto  della  ricezione,  utilizzate
per  la  produzione di zucchero che rientrera' nei quantitativi delle
quote A, e' fissato - in relazione a quanto  stabilito  per  l'Italia
dai  regolamenti CEE n. 1785/81 e n. 1255/89 - in 41,79 ECU per tonn.
pari a L. 70.291 per tonn. + IVA, salvo quanto previsto  dall'accordo
interprofessionale.
  2)  Il  prezzo  minimo  come  sopra descritto delle barbabietole da
zucchero  di  raccolto  1989  utilizzate  per   la   produzione   del
quantitativo  di zucchero bianco che risultera' attribuito alle quote
B, e' fissato - in relazione a quanto stabilito dal  regolamento  CEE
n. 2782/89 - in 26,76 ECU per tonn. pari a L. 45.010 per tonn. + IVA,
salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.
  3)  Per  le  bietole  utilizzate  nella  campagna  1989/90  per  la
produzione di zucchero rientrante nelle quote A e B, l'aiuto previsto
ai sensi dell'art. 46, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1785/81, e
stabilito  dall'art.  4  del   regolamento   CEE   n.   1254/89,   e'
riconosciuto, tenuto conto delle modalita' di cui al punto 4, lettera
a) del provvedimento CIP n. 48/81, nella misura di L.  18.402  +  IVA
per  tonn.  bietole  con  tenore  zuccherino  del  16%,  salvo quanto
previsto dall'accordo interprofessionale e comunque nei limiti  delle
disponibilita' finanziarie che a tal fine affluiranno alla Cassa.
  4)  Per  la corresponsione dell'aiuto di cui al precedente punto 3)
saranno emanate norme con successivo provvedimento CIP.
  5)  I  prezzi minimi di cui ai punti 1) e 2) nonche' l'aiuto di cui
al punto 3) per le bietole a polarizzazione diversa del 16%, saranno,
per  1/10%  di  tenore zuccherino, salvo quanto previsto dall'accordo
interprofessionale:
    a) aumentati al minimo di:
    0,675% per tenori superiori al 16% e inferiori o uguali al 18%;
    0,525% per tenori superiori al 18% e inferiori o uguali al 19%;
    0,375% per tenori superiori al 19% e inferiori o uguali al 20%;
    b) diminuiti al massimo di:
    0,675% per tenori inferiori al 16% e superiori o uguali al 15,5%;
    0,750%  per  tenori  inferiori  al  15,5% e superiori o uguali al
14,5%;
    0,750% per tenori inferiori al 14,5%;
    c)  per barbabietole con tenore di saccarosio superiore al 20% si
applica almeno il prezzo minimo adattato al 20%.
  6)  La  percentuale  del saccarosio di ogni partita di barbabietole
consegnate  per  la  lavorazione  a  zucchero  sara'   accertata   in
contraddittorio secondo il metodo polarimetrico.
  Pure  in  contraddittorio,  e  secondo le modalita' in vigore nelle
campagne  precedenti,  dovranno  essere   accertati   il   peso,   il
campionamento  e  la  percentuale  di  tara per tutte le barbabietole
conferite  alle  fabbriche,  salvo   quanto   previsto   dall'accordo
interprofessionale.
  Il  corrispettivo  di  tali operazioni di controllo e' compreso nel
prezzo delle barbabietole.
  Le  spese  di  impianto  e di esercizio dei laboratori di analisi e
quelle per il trasporto dei campioni di  barbabietole  da  analizzare
sono a totale carico delle societa' saccarifere interessate.
  7)  Per le consegne i ricevimenti e le altre condizioni di cessione
delle barbabietole alle fabbriche, si applicano le norme  di  cui  al
regolamento   CEE   n.   206/68   e  successivi,  di  integrazione  o
modificazione,     nonche'     quanto      previsto      dall'accordo
interprofessionale.
   Roma, addi' 16 gennaio 1990
                       Il Ministro-Presidente della giunta: BATTAGLIA