REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 1987 

  Adozione  del  piano  territoriale  paesistico denominato "Laghi di
Bracciano e di Vico" - ambito territoriale n.  3.  (Deliberazione  n.
2270).
(GU n.21 del 26-1-1990)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;
  Visto  l'art.  1- bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, che impone
alle regioni di provvedere  alla  redazione  dei  piani  territoriali
paesistici  ed  a  specifica  normativa  d'uso  e  di  valorizzazione
ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai
sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/1939;
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di  piani
territoriali  paesistici  degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il
regolamento n. 1357  del  3  giugno  1940  per  l'applicazione  della
suddetta  legge,  il  quale  agli  articoli  23  e  24 detta norme di
attuazione dei piani stessi;
  Visti  i  decreti  ministeriali 23 ottobre 1960, 4 ottobre 1961, 21
luglio 1962, 1› giugno 1963, 4 luglio 1964, 10 marzo 1969, 26  aprile
1973,  17  gennaio  1974, con i quali parte del territorio dei comuni
appresso indicati e' stato sottoposto a vincolo paesistico  ai  sensi
della  legge  n.  1497/1939  e  che alcune aree venivano, con decreto
ministeriale 22 maggio 1985, sottoposte a temporanea inedificabilita'
in  attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui
all'art. 1- bis della legge n. 431/1985;
  Considerato  che  i  tecnici  incaricati dalla giunta regionale con
deliberazione n. 1015 del 25  febbraio  1986  hanno  provveduto  alla
redazione  del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale
comprendente i seguenti comuni: Anguillara Sabazia, Barbarano Romano,
Bassano   Romano,   Blera,  Bracciano,  Canale  Monterano,  Canepina,
Capranica,  Caprarola,  Carbognano,  Manziana,  Oriolo  Romano,  Roma
(limitatamente  all'isola  amministrativa  di  Cesano),  Ronciglione,
Soriano nel Cimino, Sutri, Trevignano Romano, Veiano, Vetralla, Villa
S.  Giovanni  in Tuscia, Viterbo (limitatamente alla zona interessata
dalla II comunita' montana), Vitorchiano;
  Considerato che l'assessorato alla tutela ambientale ha proceduto a
concertazioni con le amministrazioni provinciali di Viterbo  e  Roma,
rispettivamente il 24 ottobre 1986 e il 17 novembre 1986; nonche' con
le associazioni culturali, sindacati, federazioni  di  categoria,  in
data  1›  dicembre 1986, e con le associazioni nazionali di bonifica,
confagricoltura, coldiretti, E.P.T., consorzi di bonifica, ecc. il  5
dicembre  1986  e  con le comunita' montane, il 12 dicembre 1986, per
quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso; nonche' con i
comuni  di  Bracciano,  Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Canale
Monterano e Manziana il 28 novembre 1986; con i comuni  di  Barbarano
Romano,  Canepina,  Capranica,  Caprarola, Carbognano, Oriolo Romano,
Ronciglione, Soriano nel  Cimino,  Vetralla,  Villa  S.  Giovanni  in
Tuscia,  Vitorchiano  nonche' con i rappresentanti della II comunita'
montana e dell'amministrazione provinciale di Viterbo il 12  novembre
1986, con il comune di Soriano nel Cimino il 20 febbraio 1987;
  Considerato   che   il  piano  territoriale  paesistico  -  "ambito
territoriale n. 3 - Laghi  di  Bracciano  e  di  Vico"  in  questione
comprende i seguenti elaborati:
 
   E/X              Inquadramento territoriale   1: 50.000
 
   E/1 (1 - 2 - 3)  Vincoli ex lege n. 431/85    1: 25.000
 
   E/2 (1 - 2 - 3)  Aree da sottoporre a tutela  1: 25.000
                     paesistica
 
   E/3 (1 - 2 - 3)  Piano territoriale paesi-    1: 25.000
                     stico
 
   EO/O             Normativa
 
   E4/S             Schede di sistema
 
  Ritenuto  che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato
in  correlazione  con  il  procedimento  di  formazione   dei   piani
territoriali  di  coordinamento, e' stato assicurato un coordinamento
con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto
del territorio;
  Ritenuto  che  anche  a  seguito  di  quanto emerso nel corso delle
discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle  normative
di  piano  nella competente commissione consiliare per l'urbanistica,
la giunta ritiene opportuno:
    a)   precisare   che   per   quanto   riguarda   il  procedimento
amministrativo  di  VIA  previsto  dalle  normative  di  piano  debba
prescriversi  che  i  relativi  studi debbono contenere la previsione
delle alternative proponibili;
    b)  stabilire  che,  fino all'approvazione definitiva del piano e
delle relative norme da parte del  consiglio  regionale,  l'esercizio
della facolta' di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art.
81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
e  per  gli  interventi  previsti negli strumenti aventi efficacia di
P.T.C.  possa  intervenire   previo   interpello   della   competente
commissione   consiliare   per   l'urbanistica  entro  termini  brevi
compatibili con quelli fissati dalle norme statali  per  il  rilascio
delle  autorizzazioni  nonche'  del  comitato  tecnico consultivo per
l'urbanistica;
  Considerato  che  il  decimo  comma  dell'art.  82  del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  come  modificato
con  l'art.  1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione
con  modificazioni  del  decreto-legge  27  giugno  1985,   n.   312,
attribuisce  in  ogni  caso  al  Ministro  per  i  beni  culturali  e
ambientali la potesta' di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art.
7  della  legge  29  giugno  1939,  n. 1497, nei riguardi di opere da
eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche  in  difformita'
delle  decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, istituisce  una  competenza  del  Ministro  dell'ambiente  in
materia  di  impatto  ambientale,  la  quale  nelle aree sottoposte a
vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro per i
beni culturali e ambientali (comma quarto);
  Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri
ad organi dello Stato nella materia delegata  concernente  la  tutela
ambientale,   e   che   detti   poteri   debbono   e  possono  essere
convenientemente preservati prevedendo che, nei casi  richiamati  nel
precedente  considerato,  la eventuale decisione intervenuta da parte
del Ministro per  i  beni  culturali  e  ambientali  o  del  Ministro
dell'ambiente   riguardo   ad   opere  pubbliche  dello  Stato  venga
considerata siccome integrante una deroga alle tutele  stabilite  nel
piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di
cui alla presente deliberazione;
  A maggioranza;
 
                              Delibera:
   1)  di adottare il piano territoriale paesistico denominato "Laghi
di Bracciano e di Vico" - ambito territoriale n. 3, il  quale  consta
degli  elaborati  indicati  nelle  premesse  e che, controfirmati dal
competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione;
   2)  di  disporre  che  il  predetto  piano venga pubblicato presso
l'albo dei comuni interessati ai  sensi  e  con  le  modalita'  degli
articoli   2   e   3  della  legge  n.  1497/1939,  che  la  presente
deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale  della  regione
Lazio e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e che dell'avvenuta
pubblicazione  e  deposito  degli  atti  sia  dato  avviso   mediante
manifesti da affiggere nei comuni interessati;
   3)  di  disporre  che  gli atti, con l'attestazione della avvenuta
pubblicazione  siano  sottoposti  al  parere  del  comitato   tecnico
consultivo  regionale,  sezione  I,  che  si  esprimera'  anche sulle
osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale  competente  per
l'approvazione;
   4)   di   disporre   che   per  quanto  riguarda  il  procedimento
amministrativo  di  VIA  previsto  dalle  normative  di  piano  debba
prescriversi  che  i  relativi  studi debbono contenere la previsione
delle alternative proponibili;
   (Omissis).
    Roma, addi' 28 aprile 1987
                                               Il presidente: MONTALI