Adozione del piano territoriale paesistico denominato "Laghi di Bracciano e di Vico" - ambito territoriale n. 3. (Deliberazione n. 2270).(GU n.21 del 26-1-1990)
LA GIUNTA REGIONALE Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale; Visto l'art. 1- bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/1939; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi; Visti i decreti ministeriali 23 ottobre 1960, 4 ottobre 1961, 21 luglio 1962, 1 giugno 1963, 4 luglio 1964, 10 marzo 1969, 26 aprile 1973, 17 gennaio 1974, con i quali parte del territorio dei comuni appresso indicati e' stato sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939 e che alcune aree venivano, con decreto ministeriale 22 maggio 1985, sottoposte a temporanea inedificabilita' in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1- bis della legge n. 431/1985; Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 1015 del 25 febbraio 1986 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale comprendente i seguenti comuni: Anguillara Sabazia, Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Bracciano, Canale Monterano, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Manziana, Oriolo Romano, Roma (limitatamente all'isola amministrativa di Cesano), Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Trevignano Romano, Veiano, Vetralla, Villa S. Giovanni in Tuscia, Viterbo (limitatamente alla zona interessata dalla II comunita' montana), Vitorchiano; Considerato che l'assessorato alla tutela ambientale ha proceduto a concertazioni con le amministrazioni provinciali di Viterbo e Roma, rispettivamente il 24 ottobre 1986 e il 17 novembre 1986; nonche' con le associazioni culturali, sindacati, federazioni di categoria, in data 1 dicembre 1986, e con le associazioni nazionali di bonifica, confagricoltura, coldiretti, E.P.T., consorzi di bonifica, ecc. il 5 dicembre 1986 e con le comunita' montane, il 12 dicembre 1986, per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso; nonche' con i comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Canale Monterano e Manziana il 28 novembre 1986; con i comuni di Barbarano Romano, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Oriolo Romano, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vetralla, Villa S. Giovanni in Tuscia, Vitorchiano nonche' con i rappresentanti della II comunita' montana e dell'amministrazione provinciale di Viterbo il 12 novembre 1986, con il comune di Soriano nel Cimino il 20 febbraio 1987; Considerato che il piano territoriale paesistico - "ambito territoriale n. 3 - Laghi di Bracciano e di Vico" in questione comprende i seguenti elaborati: E/X Inquadramento territoriale 1: 50.000 E/1 (1 - 2 - 3) Vincoli ex lege n. 431/85 1: 25.000 E/2 (1 - 2 - 3) Aree da sottoporre a tutela 1: 25.000 paesistica E/3 (1 - 2 - 3) Piano territoriale paesi- 1: 25.000 stico EO/O Normativa E4/S Schede di sistema Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, e' stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio; Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno: a) precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili; b) stabilire che, fino all'approvazione definitiva del piano e delle relative norme da parte del consiglio regionale, l'esercizio della facolta' di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per gli interventi previsti negli strumenti aventi efficacia di P.T.C. possa intervenire previo interpello della competente commissione consiliare per l'urbanistica entro termini brevi compatibili con quelli fissati dalle norme statali per il rilascio delle autorizzazioni nonche' del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica; Considerato che il decimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, attribuisce in ogni caso al Ministro per i beni culturali e ambientali la potesta' di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche in difformita' delle decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituisce una competenza del Ministro dell'ambiente in materia di impatto ambientale, la quale nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali (comma quarto); Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri ad organi dello Stato nella materia delegata concernente la tutela ambientale, e che detti poteri debbono e possono essere convenientemente preservati prevedendo che, nei casi richiamati nel precedente considerato, la eventuale decisione intervenuta da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali o del Ministro dell'ambiente riguardo ad opere pubbliche dello Stato venga considerata siccome integrante una deroga alle tutele stabilite nel piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di cui alla presente deliberazione; A maggioranza; Delibera: 1) di adottare il piano territoriale paesistico denominato "Laghi di Bracciano e di Vico" - ambito territoriale n. 3, il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione; 2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo dei comuni interessati ai sensi e con le modalita' degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/1939, che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nei comuni interessati; 3) di disporre che gli atti, con l'attestazione della avvenuta pubblicazione siano sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale, sezione I, che si esprimera' anche sulle osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione; 4) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili; (Omissis). Roma, addi' 28 aprile 1987 Il presidente: MONTALI