Adozione del piano territoriale paesistico - ambito territoriale n. 5. (Deliberazione n. 2272).(GU n.22 del 27-1-1990)
LA GIUNTA REGIONALE Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale; Visto l'art. 1- bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1479/1939; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi; Visti i decreti ministeriali provincia di Rieti: 15 luglio 1953; 28 giugno 1955; 22 ottobre 1964; 4 dicembre 1964 (due decreti ministeriali); 12 dicembre 1964 (cinque decreti ministeriali); 14 gennaio 1966; 27 agosto 1970; 6 novembre 1970; 5 luglio 1971; 14 ottobre 1971; 7 gennaio 1982; 30 luglio 1974 (due decreti ministeriali) con i quali parte del territorio dei comuni appresso indicati e' stato sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939 e che alcune delle predette aree venivano, con decreti ministeriali 22 maggio 1985, sottoposte a temporanea inedificabilita' in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1- bis della legge n. 431/1985; Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 1017 del 25 febbraio 1986 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale comprendente i seguenti comuni della provincia di Rieti: Rieti, Leonessa, Cittareale, Amatrice, Accumoli, Labro, Contigliano, Greccio, Colli, Rivodutri, Morro Reatino, Poggio Bustone, Cantalice, Antrodoco, Castel S. Angelo, Cittaducale, Posta, Micigliano, Borgo Velino, Vacone, Torri Monte S. Giovanni, Casperia, Montenero, Poggio Catino, Roccantica, Cantalupo, Selci, Tarano, Montebuono, Montasola, Configni, Cottanello, Borbona; Considerato che l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a concertazioni con l'amministrazione provinciale di Rieti il 10 novembre 1986; nonche' con le associazioni culturali, sindacati, federazioni di categoria, in data 1 dicembre 1986, e con le associazioni nazionali di bonifica, confagricoltura, coldiretti, EPT, consorzi di bonifica, ecc., il 5 dicembre 1986, e con le comunita' montane, il 12 dicembre 1986, per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso; nonche' con i rappresentanti dei comuni di Colli, Castel S. Angelo, Contigliano, Amatrice e l'EPT, in data 18 novembre 1986; Considerato che parte dell'ambito territoriale n. 5 e' attualmente soggetto al piano territoriale del Terminillo, approvato con decreto 4 dicembre 1972 (Gazzetta Ufficiale n. 330 del 21 dicembre 1972) e per il quale, peraltro, e' dubbia la legittimita' in quanto approvato dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubbica 15 gennaio 1972, n. 8, il quale prevede il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali riguardanti, tra l'altro (art. 1, ultimo comma), la redazione e l'approvazione del P.T.P. di cui all'art. 5 della legge n. 1497/1z939; che per questo territorio il nuovo P.T.P. assume valore di variante del precedente piano; Considerato che il consiglio provinciale di Rieti ha deliberato il 9 dicembre 1986 un ordine del giorno con il quale sono state formulate le richieste appresso indicate: 1) di "rispettare le previsioni degli strumenti urbanistici comunali": questa richiesta, ove debba essere interpretata nel senso che il piano paesistico debba rendere possibile senza limiti tutte le previsioni dei preesistenti strumenti urbanistici non puo' essere accolta perche' contraria alla corretta interpretazione della legge n. 431/1985. I servizi regionali ed i tecnici progettisti hanno peraltro assicurato che e' stata effettuata la verifica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, la cui limitazione a fini paesistici e' stata sempre motivata da finalita' di tutela e, in generale, e' ristretta a casi eccezionali; 2) di "limitare l'approvazione dei piani territoriali paesistici alle zone incluse nei Galassini": ove per "Galassini" si intendono le zone inibite ai sensi dell'art. 1-quinquies della legge n. 431/1985, tale richiesta e' contraria all'art. 1- bis della legge n. 431/1985 che fa obbligo di redigere i piani territoriali paesistici su tutte le zone vincolate. E' viceversa escluso, come risulta dal testo delle norme tecniche, che i piani territoriali paesistici estendano la loro efficacia al di fuori delle zone gia' vincolate; 3) di "limitare il contenuto della normativa alla prescrizione di criteri generali": la richiesta e' inaccettabile perche' contraria agli elementari criteri di pianificazione paesistica, che esigono norme di carattere specifico in relazione alla tutela di particolari oggetti; 4) di "limitare i vincoli di 1 e 2 grado ai territori al di sopra del 1200 m s.l.m. rinviando l'approfondimento agli strumenti attuativi": questa richiesta e' contraria all'obbligo sopra ricordato di redigere i piani paesistici su tutti i territori vincolati; 5) la delega alla provincia, per l'autorizzazione ex lege n. 1497/1939: a tale delega si puo' provvedere solo con la legge e non con il piano paesistico che e' atto amministrativo; 6) la "salvaguardia delle opere pubbliche in progetto e in programma o comunque necessarie allo sviluppo": tale salvaguardia e' assicurata dall'art. 9 delle norme tecniche del piano, sotto la necessaria riserva di una previsione deliberativa a livello di pianificazione di coordinamento; Considerato che la provincia di Rieti ha trasmesso l'elenco delle osservazioni formulate dai comuni e dalla comunita' montana relativamente all'ambito territoriale oggetto del presente piano n. 5, le quali sono state specificamente esaminate dai progettisti e dai servizi regionali con le conclusioni che risultano dalle annotazioni a margine che sono depositate agli atti del competente servizio regionale; Considerato che in data 12 gennaio 1983 l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto ulteriormente a concertazioni con l'amministrazione provinciale di Rieti per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso; Considerato che il piano territoriale paesistico, ambito territoriale n. 5, in questione comprende i seguenti elaborati: elaborato E0 piano territoriale paesistico - relazione e allegate tavole D3 da 1 a 8 e D4 da 1 a 8; elaborato E0/1 proposte di ampliamento dei sub-ambiti territoriali paesistici - allegato alla relazione; elaborato E1 vincoli ex lege n. 431/1985 (da 1 a 3); elaborato E2 aree da sottoporre a tutela paesistica (da 1 a 3); elaborato E3/1 piano territoriale paesistico - beni diffusi (art. 1 della legge n. 431/1985 - da 1 a 3); elaborato E3/2 piano territoriale paesistico - sub-ambiti territoriali paesistici - grafici (da 1 a 3); elaborato EX aree e beni da sottoporre a tutela paesistica; elaborato E4 piano territoriale paesistico - norme; Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, e' stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio; Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno: a) precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili; b) stabilire che, fino all'approvazione definitiva del piano e delle relative norme da parte del consiglio regionale, l'esercizio della facolta' di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per gli interventi previsti negli strumenti aventi efficacia di P.T.C. possa intervenire previo interpello della competente commissione consiliare per l'urbanistica entro termini brevi compatibili con quelli fissati dalle norme statali per il rilascio delle autorizzazioni nonche' del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica; Considerato che il decimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, attribuisce in ogni caso al Ministro per i beni culturali ed ambientali la potesta' di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche in difformita' delle decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituisce una competenza del Ministro dell'ambiente in materia di impatto ambientale, la quale nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali (comma quarto); Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri ad organi dello Stato nella materia delegata concernente la tutela ambientale, e che detti poteri debbono e possono essere convenientemente preservati prevedendo che, nei casi richiamati nel precedente considerato, l'eventuale decisione intervenuta da parte del Ministro per i beni culturali ed ambientali o del Ministro dell'ambiente riguardo ad opere pubbliche dello Stato venga considerata siccome integrante una deroga alle tutele stabilite nel piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di cui alla presente deliberazione; A maggioranza; Delibera: 1) di adottare il piano territoriale paesistico - ambito territoriale n. 5, il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione; 2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo dei comuni interessati ai sensi e con le modalita' degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/1939, con la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nei comuni interessati al piano; 3) di disporre che gli atti, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione siano sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale, sezione I, che si esprimera' anche sulle osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione; 4) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili; (Omissis). Roma, addi' 28 aprile 1987 Il presidente: MONTALI