REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 1987 

  Adozione del piano territoriale paesistico - ambito territoriale n.
5. (Deliberazione n. 2272).
(GU n.22 del 27-1-1990)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;
  Visto  l'art.  1- bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, che impone
alle regioni di provvedere  alla  redazione  dei  piani  territoriali
paesistici  ed  a  specifica  normativa  d'uso  e  di  valorizzazione
ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai
sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1479/1939;
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di  piani
territoriali  paesistici  degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il
regolamento n. 1357  del  3  giugno  1940  per  l'applicazione  della
suddetta  legge,  il  quale  agli  articoli  23  e  24 detta norme di
attuazione dei piani stessi;
  Visti i decreti ministeriali provincia di Rieti: 15 luglio 1953; 28
giugno  1955;  22  ottobre  1964;  4  dicembre  1964   (due   decreti
ministeriali);  12  dicembre  1964  (cinque decreti ministeriali); 14
gennaio 1966; 27 agosto 1970; 6 novembre  1970;  5  luglio  1971;  14
ottobre   1971;   7   gennaio  1982;  30  luglio  1974  (due  decreti
ministeriali) con i quali parte del territorio  dei  comuni  appresso
indicati  e'  stato  sottoposto  a  vincolo paesistico ai sensi della
legge n. 1497/1939 e che alcune delle  predette  aree  venivano,  con
decreti   ministeriali   22  maggio  1985,  sottoposte  a  temporanea
inedificabilita' in attesa della redazione di un  piano  territoriale
paesistico di cui all'art. 1- bis della legge n. 431/1985;
  Considerato  che  i  tecnici  incaricati dalla giunta regionale con
deliberazione n. 1017 del 25  febbraio  1986  hanno  provveduto  alla
redazione  del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale
comprendente i seguenti  comuni  della  provincia  di  Rieti:  Rieti,
Leonessa,   Cittareale,   Amatrice,   Accumoli,  Labro,  Contigliano,
Greccio, Colli, Rivodutri, Morro Reatino, Poggio Bustone,  Cantalice,
Antrodoco,  Castel  S.  Angelo, Cittaducale, Posta, Micigliano, Borgo
Velino, Vacone, Torri Monte S. Giovanni, Casperia, Montenero,  Poggio
Catino,  Roccantica, Cantalupo, Selci, Tarano, Montebuono, Montasola,
Configni, Cottanello, Borbona;
  Considerato  che  l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a
concertazioni  con  l'amministrazione  provinciale  di  Rieti  il  10
novembre  1986;  nonche'  con  le  associazioni culturali, sindacati,
federazioni di  categoria,  in  data  1›  dicembre  1986,  e  con  le
associazioni nazionali di bonifica, confagricoltura, coldiretti, EPT,
consorzi di bonifica, ecc., il 5 dicembre 1986, e  con  le  comunita'
montane,   il  12  dicembre  1986,  per  quanto  riguarda  i  criteri
progettuali del piano stesso; nonche' con i rappresentanti dei comuni
di Colli, Castel S. Angelo, Contigliano, Amatrice e l'EPT, in data 18
novembre 1986;
 Considerato  che  parte dell'ambito territoriale n. 5 e' attualmente
soggetto al piano territoriale del Terminillo, approvato con  decreto
4  dicembre  1972  (Gazzetta Ufficiale n. 330 del 21 dicembre 1972) e
per il quale, peraltro, e' dubbia la legittimita' in quanto approvato
dopo  l'entrata  in vigore del decreto del Presidente della Repubbica
15 gennaio 1972, n. 8, il quale prevede il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative statali riguardanti, tra l'altro (art.
1, ultimo comma), la redazione e l'approvazione  del  P.T.P.  di  cui
all'art.  5  della  legge n. 1497/1z939; che per questo territorio il
nuovo P.T.P. assume valore di variante del precedente piano;
  Considerato  che il consiglio provinciale di Rieti ha deliberato il
9 dicembre 1986  un  ordine  del  giorno  con  il  quale  sono  state
formulate le richieste appresso indicate:
   1)  di  "rispettare  le  previsioni  degli  strumenti  urbanistici
comunali": questa richiesta, ove debba essere interpretata nel  senso
che il piano paesistico debba rendere possibile senza limiti tutte le
previsioni dei preesistenti strumenti  urbanistici  non  puo'  essere
accolta  perche'  contraria alla corretta interpretazione della legge
n. 431/1985. I servizi  regionali  ed  i  tecnici  progettisti  hanno
peraltro  assicurato  che  e'  stata  effettuata  la  verifica  delle
previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, la cui limitazione  a
fini paesistici e' stata sempre motivata da finalita' di tutela e, in
generale, e' ristretta a casi eccezionali;
   2)  di  "limitare l'approvazione dei piani territoriali paesistici
alle zone incluse nei Galassini": ove per "Galassini" si intendono le
zone  inibite ai sensi dell'art. 1-quinquies della legge n. 431/1985,
tale richiesta e' contraria all'art. 1- bis della legge  n.  431/1985
che  fa  obbligo di redigere i piani territoriali paesistici su tutte
le zone vincolate. E' viceversa escluso, come risulta dal testo delle
norme tecniche, che i piani territoriali paesistici estendano la loro
efficacia al di fuori delle zone gia' vincolate;
   3)  di "limitare il contenuto della normativa alla prescrizione di
criteri generali": la richiesta e'  inaccettabile  perche'  contraria
agli  elementari  criteri  di  pianificazione paesistica, che esigono
norme di carattere specifico in relazione alla tutela di  particolari
oggetti;
   4)  di  "limitare  i  vincoli  di 1› e 2› grado ai territori al di
sopra del 1200 m s.l.m. rinviando  l'approfondimento  agli  strumenti
attuativi": questa richiesta e' contraria all'obbligo sopra ricordato
di redigere i piani paesistici su tutti i territori vincolati;
   5)  la  delega  alla  provincia,  per  l'autorizzazione ex lege n.
1497/1939: a tale delega si puo' provvedere solo con la legge  e  non
con il piano paesistico che e' atto amministrativo;
   6)  la  "salvaguardia  delle  opere  pubbliche  in  progetto  e in
programma o comunque necessarie allo sviluppo": tale salvaguardia  e'
assicurata  dall'art.  9  delle  norme  tecniche  del piano, sotto la
necessaria riserva  di  una  previsione  deliberativa  a  livello  di
pianificazione di coordinamento;
  Considerato  che  la provincia di Rieti ha trasmesso l'elenco delle
osservazioni  formulate  dai  comuni  e   dalla   comunita'   montana
relativamente  all'ambito  territoriale oggetto del presente piano n.
5, le quali sono state specificamente esaminate dai progettisti e dai
servizi  regionali con le conclusioni che risultano dalle annotazioni
a margine che sono  depositate  agli  atti  del  competente  servizio
regionale;
  Considerato  che  in  data  12 gennaio 1983 l'assessore alla tutela
ambientale   ha   proceduto   ulteriormente   a   concertazioni   con
l'amministrazione  provinciale di Rieti per quanto riguarda i criteri
progettuali del piano stesso;
  Considerato   che   il   piano   territoriale   paesistico,  ambito
territoriale n. 5, in questione comprende i seguenti elaborati:
   elaborato  E0 piano territoriale paesistico - relazione e allegate
tavole D3 da 1 a 8 e D4 da 1 a 8;
   elaborato E0/1 proposte di ampliamento dei sub-ambiti territoriali
paesistici - allegato alla relazione;
   elaborato E1 vincoli ex lege n. 431/1985 (da 1 a 3);
   elaborato E2 aree da sottoporre a tutela paesistica (da 1 a 3);
   elaborato  E3/1 piano territoriale paesistico - beni diffusi (art.
1 della legge n. 431/1985 - da 1 a 3);
   elaborato   E3/2   piano   territoriale  paesistico  -  sub-ambiti
territoriali paesistici - grafici (da 1 a 3);
   elaborato EX aree e beni da sottoporre a tutela paesistica;
   elaborato E4 piano territoriale paesistico - norme;
  Ritenuto  che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato
in  correlazione  con  il  procedimento  di  formazione   dei   piani
territoriali  di  coordinamento, e' stato assicurato un coordinamento
con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto
del territorio;
  Ritenuto  che  anche  a  seguito  di  quanto emerso nel corso delle
discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle  normative
di  piano  nella competente commissione consiliare per l'urbanistica,
la giunta ritiene opportuno:
    a)   precisare   che   per   quanto   riguarda   il  procedimento
amministrativo  di  VIA  previsto  dalle  normative  di  piano  debba
prescriversi  che  i  relativi  studi debbono contenere la previsione
delle alternative proponibili;
    b)  stabilire  che,  fino all'approvazione definitiva del piano e
delle relative norme da parte del  consiglio  regionale,  l'esercizio
della facolta' di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art.
81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
e  per  gli  interventi  previsti negli strumenti aventi efficacia di
P.T.C.  possa  intervenire   previo   interpello   della   competente
commissione   consiliare   per   l'urbanistica  entro  termini  brevi
compatibili con quelli fissati dalle norme statali  per  il  rilascio
delle  autorizzazioni  nonche'  del  comitato  tecnico consultivo per
l'urbanistica;
  Considerato  che  il  decimo  comma  dell'art.  82  del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  come  modificato
con  l'art.  1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione
con  modificazioni  del  decreto-legge  27  giugno  1985,   n.   312,
attribuisce  in  ogni  caso  al  Ministro  per  i  beni  culturali ed
ambientali la potesta' di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art.
7  della  legge  29  giugno  1939,  n. 1497, nei riguardi di opere da
eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche  in  difformita'
delle  decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, istituisce  una  competenza  del  Ministro  dell'ambiente  in
materia  di  impatto  ambientale,  la  quale  nelle aree sottoposte a
vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro per i
beni culturali e ambientali (comma quarto);
  Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri
ad organi dello Stato nella materia delegata  concernente  la  tutela
ambientale,   e   che   detti   poteri   debbono   e  possono  essere
convenientemente preservati prevedendo che, nei casi  richiamati  nel
precedente  considerato,  l'eventuale  decisione intervenuta da parte
del Ministro per i  beni  culturali  ed  ambientali  o  del  Ministro
dell'ambiente   riguardo   ad   opere  pubbliche  dello  Stato  venga
considerata siccome integrante una deroga alle tutele  stabilite  nel
piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di
cui alla presente deliberazione;
  A maggioranza;
                              Delibera:
   1)   di   adottare  il  piano  territoriale  paesistico  -  ambito
territoriale n. 5, il quale consta  degli  elaborati  indicati  nelle
premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati
alla presente deliberazione;
   2)  di  disporre  che  il  predetto  piano venga pubblicato presso
l'albo dei comuni interessati ai  sensi  e  con  le  modalita'  degli
articoli   2   e   3  della  legge  n.  1497/1939,  con  la  presente
deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale  della  regione
Lazio e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e che dell'avvenuta
pubblicazione  e  deposito  degli  atti  sia  dato  avviso   mediante
manifesti da affiggere nei comuni interessati al piano;
   3)  di  disporre  che  gli  atti, con l'attestazione dell'avvenuta
pubblicazione  siano  sottoposti  al  parere  del  comitato   tecnico
consultivo  regionale,  sezione  I,  che  si  esprimera'  anche sulle
osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale  competente  per
l'approvazione;
   4)   di   disporre   che   per  quanto  riguarda  il  procedimento
amministrativo  di  VIA  previsto  dalle  normative  di  piano  debba
prescriversi  che  i  relativi  studi debbono contenere la previsione
delle alternative proponibili;
  (Omissis).
   Roma, addi' 28 aprile 1987
                                               Il presidente: MONTALI