REGIONE LIGURIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 1989 

  Concessione  regionale  per lo sfruttamento della sorgente di acqua
minerale denominata "Rocche di Valletti" in comune di Varese  Ligure,
ed  autorizzazione  sanitaria  per  l'apertura dello stabilimento per
l'imbottigliamento e la  vendita  dell'acqua  minerale  "Colombo"  da
parte  della  societa'  Colombo  S.r.l.,  in  Varese Ligure, frazione
Valletti, localita' Bosco Pasciano. (Deliberazione n. 5927).
(GU n.28 del 3-2-1990)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista  la  legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, coordinata con le
leggi regionali numeri 47/1977, 45/1982, 9/1983 e 37/1984;
  Vista  l'istanza  in  data 27 luglio 1983, con la quale la societa'
Colombo S.r.l. (partita  I.V.A.  00751660119),  con  sede  in  Varese
Ligure  (La  Spezia), frazione Valletti, localita' Bosco Pasciano, ha
chiesto il rilascio  della  concessione  per  lo  sfruttamento  della
sorgente  denominato  "Rocche di Valletti" in comune di Varese Ligure
(La Spezia), su una superficie di ettari 19;
  Considerato  che l'area richiesta in concessione e' parte di quella
gia'  interessata  dal  permesso  di  ricerca  per   acqua   minerale
denominato   "Rocche   di  Valletti",  autorizzato  con  decreto  del
Presidente della giunta regionale n. 1126 del 12 agosto 1980;
  Visto che la succitata istanza 27 luglio 1983, con allegati i piani
topografici in scala 1:5000, e' stata pubblicata per quindici  giorni
consecutivi  all'albo  pretorio  del  comune di Varese Ligure, previa
inserzione nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia  n.
7  del  10  febbraio  1984,  e  che  avverso  la  stessa non e' stata
presentata opposizione alcuna;
  Vista  la  lettera  n.  16159 del 24 febbraio 1984, con la quale e'
stata data comunicazione al comune di Varese Ligure, alla  camera  di
commercio,  industria,  artigianato e agricoltura di La Spezia, ed al
distretto minerario  di  Carrara,  della  presentazione  dell'istanza
medesima;
  Considerato  che  e'  stata  richiesta  alle  prefetture di Genova,
Imperia e La Spezia la  certificazione  prevista  dall'art.  2  della
legge  23 dicembre 1982, n. 936, dalla quale risulta che a carico dei
componenti della societa' Colombo S.r.l., non sussistono procedimenti
o  provvedimenti  di  cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423;
  Visto   il   verbale   di   delimitazione  dell'area  richiesta  in
concessione con allegati i piani topografici in scala 1:5000, redatto
in  data  25  marzo 1985 dal funzionario della regione Liguria che ha
effettuato gli accertamenti in sito;
  Vista  la successiva istanza 15 giugno 1987, con la quale la citata
societa' Colombo S.r.l., a seguito dell'entrata in vigore della legge
regionale n. 37/1984, ha richiesto, contestualmente al rilascio della
concessione per lo sfruttamento della sorgente "Rocche di  Valletti",
l'autorizzazione  sanitaria  per  l'apertura  di uno stabilimento per
l'imbottigliamento e la vendita di acqua minerale;
  Vista  la documentazione prodotta a corredo delle succitate istanze
27 luglio 1983 e 15 giugno 1987, a norma  dell'art.  16  della  legge
regionale  n. 33/1977 e dell'art. 8 della legge regionale n. 37/1984,
ed in particolare il programma generale  di  sfruttamento  minerario,
dal quale risulta l'impegno finanziario programmato in relazione alle
opere che si intendono eseguire;
  Visti   i   risultati   delle   analisi  fisiche,  chimico-fisiche,
batteriologiche,  farmacologiche  e   chimiche,   effettuate   presso
laboratori ed istituti abilitati;
  Considerato  che  il  comitato  di  gestione  dell'unita' sanitaria
locale n. XVIII "Tigullio Orientale" ha espresso,  nell'ambito  delle
proprie  competenze,  con  deliberazione  n.  981  del 22 giugno 1988
parere favorevole;
  Considerato che con decreto del Ministero della sanita' n. 2582 del
27 gennaio 1989 e' stata riconosciuta la qualifica di acqua  minerale
naturale  dell'acqua  della  sorgente  "Rocche  di  Valletti", con la
prescrizione che sulla relativa etichetta sia riportata  la  seguente
dicitura:  "Puo'  avere  effetti  diuretici e favorire l'eliminazione
renale dell'acido urico";
  Ritenuto  che sussistano, nei confronti della societa' richiedente,
i  requisiti  di  capacita'  tecnico-economica  in   relazione   alla
possibilita'  di un razionale sfruttamento della concessione di acqua
minerale "Rocche di Valletti", secondo programmi  e  modalita'  dalla
stessa presentati;
  Sulla  proposta  dell'assessore all'artigianato, commercio, fiere e
mercati, cave e torbiere, acque minerali e termali: Edmondo  Ferrero,
e dell'assessore alla sanita', igiene e informatica: Giuseppe Josi;
                              Delibera:
  1)  Alla  societa'  Colombo  S.r.l.,  indicata  nelle  premesse,  e
rilasciata, per un periodo di anni  venti,  a  decorrere  dalla  data
della   presente   deliberazione,  la  concessione  di  coltivare  il
giacimento  di  acqua  minerale  "Rocche  di  Valletti",  situato  in
localita' omonima del comune di Varese Ligure (La Spezia).
  2)   L'area  della  concessione  mineraria  denominata  "Rocche  di
Valletti", avente la superficie di ettari 19, e'  quella  indicata  e
descritta nel verbale di delimitazione 25 marzo 1985 e contrassegnata
con linea verde continua nelle planimetrie in scala 1:5000; verbale e
piani  allegati,  unitamente  alle  planimetrie  relative all'area di
protezione igienica della sorgente e del progetto  di  massima  dello
stabilimento  produttivo,  alla  presente  deliberazione  quale parte
integrante e sostanziale.
  3)  Alla  predetta societa' e' altresi' rilasciata l'autorizzazione
sanitaria   concernente   l'apertura   di   uno   stabilimento    per
l'imbottigliamento   e   la  vendita  dell'acqua  minerale  sotto  la
denominazione "Colombo".
  4) Disposizioni relative alla concessione.
  La societa' concessionaria e' tenuta a:
    a)  corrispondere  alla  regione  Liguria, a decorrere dalla data
della presente  deliberazione,  il  canone  annuo  anticipato  di  L.
400.000,  pari al diritto proporzionale annuo, stabilito dall'art. 12
della legge regionale 9 luglio 1984, n. 37, nonche' la relativa tassa
sulle concessioni regionali pari a L. 1.037.000;
    b)   eseguire  gradualmente  il  programma  dei  lavori  e  degli
investimenti presentati a corredo dell'istanza di concessione;
    c)   informare,   ogni   quattro   mesi,   la   regione   Liguria
sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;
    d)  eseguire,  ogni  sei  mesi, alla presenza di dipendenti della
regione Liguria, la misura della portata della sorgente;
    e)  procedere,  almeno  ogni cinque anni, all'effettuazione delle
analisi fisiche, chimico-fisiche,  cliniche,  su  campioni  prelevati
alla  presenza  di  dipendenti  della  regione  Liguria;  le  analisi
batteriologiche devono essere eseguite almeno una volta l'anno;
    f)  attenersi  alle  disposizioni  ed  alle prescrizioni che, nel
corso  dell'esercizio   della   concessione,   venissero,   comunque,
impartite  dalla  regione per il regolare sfruttamento del giacimento
di acqua minerale ed il rispetto delle norme di carattere igienico;
    g)  comunicare  i dati statistici e le informazioni che venissero
richieste e fornire ai dipendenti  della  regione  Liguria,  all'uopo
incaricati, i mezzi necessari per visitare i lavori;
    h)  trasmettere alla regione Liguria, entro l'ultimo trimestre di
ogni anno, il programma dei lavori previsto per l'anno successivo;
    i)  far pervenire alla regione Liguria, entro tre mesi dalla data
di   consegna   della   presente   deliberazione,   copia   autentica
dell'avvenuta trascrizione alla competente conservatoria dei registri
immobiliari;
    l)  notificare  il  presente  provvedimento,  entro trenta giorni
dalla data della consegna, ai proprietari ed ai possessori dei  fondi
interessati dalla superficie in concessione mineraria.
  5) Disposizioni relative all'autorizzazione sanitaria.
  La predetta societa' e' tenuta a:
    a) utilizzare per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale
sia piatta che addizionata con  anidride  carbonica,  contenitori  in
vetro  da  ml  460  e  ml 920 del tipo comunemente usato per le acque
minerali;
    b)   utilizzare   come  etichette  quelle  allegate  quali  parte
integrante e  necessaria  al  presente  provvedimento;  sulle  stesse
devono  essere riportati gli estremi del presente provvedimento, e la
seguente  dicitura:  "Puo'  avere  effetti   diuretici   e   favorire
l'eliminazione renale dell'acido urico".
  6)    L'efficacia    dell'autorizzazione   per   l'apertura   dello
stabilimento per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua  minerale
e'  subordinata  all'accertamento,  su  richiesta  ed  a  spese della
societa' Colombo S.r.l. eseguito dalla  competente  unita'  sanitaria
locale,  sulla  conformita' delle strutture realizzate con i progetti
di massima autorizzati, nonche' all'accertamento, mediante analisi di
laboratorio, della igienicita' del prodotto, oltre al pagamento della
tassa sulle concessioni regionali pari a L. 1.169.000.
  La  concessione  e'  rilasciata  senza  pregiudizio degli eventuali
diritti di terzi.
  Il   presente  provvedimento  sara'  pubblicato,  per  esteso,  nel
Bollettino ufficiale della regione Liguria,  nonche'  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
   Genova, addi' 30 novembre 1989
                                               Il presidente: MAGNANI
 Il segretario: PRAZZOLI