Concessione regionale per lo sfruttamento della sorgente di acqua minerale denominata "Rocche di Valletti" in comune di Varese Ligure, ed autorizzazione sanitaria per l'apertura dello stabilimento per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale "Colombo" da parte della societa' Colombo S.r.l., in Varese Ligure, frazione Valletti, localita' Bosco Pasciano. (Deliberazione n. 5927).(GU n.28 del 3-2-1990)
LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, coordinata con le leggi regionali numeri 47/1977, 45/1982, 9/1983 e 37/1984; Vista l'istanza in data 27 luglio 1983, con la quale la societa' Colombo S.r.l. (partita I.V.A. 00751660119), con sede in Varese Ligure (La Spezia), frazione Valletti, localita' Bosco Pasciano, ha chiesto il rilascio della concessione per lo sfruttamento della sorgente denominato "Rocche di Valletti" in comune di Varese Ligure (La Spezia), su una superficie di ettari 19; Considerato che l'area richiesta in concessione e' parte di quella gia' interessata dal permesso di ricerca per acqua minerale denominato "Rocche di Valletti", autorizzato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 1126 del 12 agosto 1980; Visto che la succitata istanza 27 luglio 1983, con allegati i piani topografici in scala 1:5000, e' stata pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Varese Ligure, previa inserzione nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia n. 7 del 10 febbraio 1984, e che avverso la stessa non e' stata presentata opposizione alcuna; Vista la lettera n. 16159 del 24 febbraio 1984, con la quale e' stata data comunicazione al comune di Varese Ligure, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia, ed al distretto minerario di Carrara, della presentazione dell'istanza medesima; Considerato che e' stata richiesta alle prefetture di Genova, Imperia e La Spezia la certificazione prevista dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, dalla quale risulta che a carico dei componenti della societa' Colombo S.r.l., non sussistono procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; Visto il verbale di delimitazione dell'area richiesta in concessione con allegati i piani topografici in scala 1:5000, redatto in data 25 marzo 1985 dal funzionario della regione Liguria che ha effettuato gli accertamenti in sito; Vista la successiva istanza 15 giugno 1987, con la quale la citata societa' Colombo S.r.l., a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 37/1984, ha richiesto, contestualmente al rilascio della concessione per lo sfruttamento della sorgente "Rocche di Valletti", l'autorizzazione sanitaria per l'apertura di uno stabilimento per l'imbottigliamento e la vendita di acqua minerale; Vista la documentazione prodotta a corredo delle succitate istanze 27 luglio 1983 e 15 giugno 1987, a norma dell'art. 16 della legge regionale n. 33/1977 e dell'art. 8 della legge regionale n. 37/1984, ed in particolare il programma generale di sfruttamento minerario, dal quale risulta l'impegno finanziario programmato in relazione alle opere che si intendono eseguire; Visti i risultati delle analisi fisiche, chimico-fisiche, batteriologiche, farmacologiche e chimiche, effettuate presso laboratori ed istituti abilitati; Considerato che il comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale n. XVIII "Tigullio Orientale" ha espresso, nell'ambito delle proprie competenze, con deliberazione n. 981 del 22 giugno 1988 parere favorevole; Considerato che con decreto del Ministero della sanita' n. 2582 del 27 gennaio 1989 e' stata riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale dell'acqua della sorgente "Rocche di Valletti", con la prescrizione che sulla relativa etichetta sia riportata la seguente dicitura: "Puo' avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione renale dell'acido urico"; Ritenuto che sussistano, nei confronti della societa' richiedente, i requisiti di capacita' tecnico-economica in relazione alla possibilita' di un razionale sfruttamento della concessione di acqua minerale "Rocche di Valletti", secondo programmi e modalita' dalla stessa presentati; Sulla proposta dell'assessore all'artigianato, commercio, fiere e mercati, cave e torbiere, acque minerali e termali: Edmondo Ferrero, e dell'assessore alla sanita', igiene e informatica: Giuseppe Josi; Delibera: 1) Alla societa' Colombo S.r.l., indicata nelle premesse, e rilasciata, per un periodo di anni venti, a decorrere dalla data della presente deliberazione, la concessione di coltivare il giacimento di acqua minerale "Rocche di Valletti", situato in localita' omonima del comune di Varese Ligure (La Spezia). 2) L'area della concessione mineraria denominata "Rocche di Valletti", avente la superficie di ettari 19, e' quella indicata e descritta nel verbale di delimitazione 25 marzo 1985 e contrassegnata con linea verde continua nelle planimetrie in scala 1:5000; verbale e piani allegati, unitamente alle planimetrie relative all'area di protezione igienica della sorgente e del progetto di massima dello stabilimento produttivo, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 3) Alla predetta societa' e' altresi' rilasciata l'autorizzazione sanitaria concernente l'apertura di uno stabilimento per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale sotto la denominazione "Colombo". 4) Disposizioni relative alla concessione. La societa' concessionaria e' tenuta a: a) corrispondere alla regione Liguria, a decorrere dalla data della presente deliberazione, il canone annuo anticipato di L. 400.000, pari al diritto proporzionale annuo, stabilito dall'art. 12 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 37, nonche' la relativa tassa sulle concessioni regionali pari a L. 1.037.000; b) eseguire gradualmente il programma dei lavori e degli investimenti presentati a corredo dell'istanza di concessione; c) informare, ogni quattro mesi, la regione Liguria sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti; d) eseguire, ogni sei mesi, alla presenza di dipendenti della regione Liguria, la misura della portata della sorgente; e) procedere, almeno ogni cinque anni, all'effettuazione delle analisi fisiche, chimico-fisiche, cliniche, su campioni prelevati alla presenza di dipendenti della regione Liguria; le analisi batteriologiche devono essere eseguite almeno una volta l'anno; f) attenersi alle disposizioni ed alle prescrizioni che, nel corso dell'esercizio della concessione, venissero, comunque, impartite dalla regione per il regolare sfruttamento del giacimento di acqua minerale ed il rispetto delle norme di carattere igienico; g) comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste e fornire ai dipendenti della regione Liguria, all'uopo incaricati, i mezzi necessari per visitare i lavori; h) trasmettere alla regione Liguria, entro l'ultimo trimestre di ogni anno, il programma dei lavori previsto per l'anno successivo; i) far pervenire alla regione Liguria, entro tre mesi dalla data di consegna della presente deliberazione, copia autentica dell'avvenuta trascrizione alla competente conservatoria dei registri immobiliari; l) notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della consegna, ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati dalla superficie in concessione mineraria. 5) Disposizioni relative all'autorizzazione sanitaria. La predetta societa' e' tenuta a: a) utilizzare per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale sia piatta che addizionata con anidride carbonica, contenitori in vetro da ml 460 e ml 920 del tipo comunemente usato per le acque minerali; b) utilizzare come etichette quelle allegate quali parte integrante e necessaria al presente provvedimento; sulle stesse devono essere riportati gli estremi del presente provvedimento, e la seguente dicitura: "Puo' avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione renale dell'acido urico". 6) L'efficacia dell'autorizzazione per l'apertura dello stabilimento per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale e' subordinata all'accertamento, su richiesta ed a spese della societa' Colombo S.r.l. eseguito dalla competente unita' sanitaria locale, sulla conformita' delle strutture realizzate con i progetti di massima autorizzati, nonche' all'accertamento, mediante analisi di laboratorio, della igienicita' del prodotto, oltre al pagamento della tassa sulle concessioni regionali pari a L. 1.169.000. La concessione e' rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi. Il presente provvedimento sara' pubblicato, per esteso, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Genova, addi' 30 novembre 1989 Il presidente: MAGNANI Il segretario: PRAZZOLI