Revisione generale degli estimi del catasto terreni.(GU n.31 del 7-2-1990)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 24, 25, 29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente, fra l'altro, la revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni; Ritenuto che occorre provvedere alla attuazione della revisione generale degli estimi dei terreni mediante nuove tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa; Visto il conforme parere espresso dalla commissione censuaria centrale nella seduta del 30 novembre 1989, con deliberazione n. 3660 in pari data; Decreta: L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a procedere alla revisione delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario dei terreni ed alla determinazione di nuove deduzioni fuori tariffa, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, e contemplati dal testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1527, dal regolamento del testo unico approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976. Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a sentire preventivamente nel merito i comuni competenti per territorio. Alle quantita' medie ordinarie dei prodotti e dei mezzi di produzione deve essere applicata, di norma, la media dei prezzi correnti nel biennio 1988-89. Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione soggetti ad andamenti di mercato particolarmente oscillanti e' tuttavia consentito di far ricorso eccezionalmente ad un periodo di maggior durata ovvero ad uno solo degli anni del biennio, quando vi siano fondati motivi per ritenere che il riferimento alla media del biennio dia luogo a previsioni non congrue. In ogni caso il costo del lavoro manuale, compreso quello prestato dallo stesso conduttore, deve essere computato sulla base della media delle tariffe salariali vigenti nel medesimo periodo. Le tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario saranno approvate con le procedure previste dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I fondi necessari saranno resi disponibili sugli ordinari capitoli di spesa a partire dall'esercizio 1990. Roma, addi' 20 gennaio 1990 Il Ministro: FORMICA