REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 31 ottobre 1989 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune  di  Margno dall'ambito
territoriale  n.  6,  individuato  con  deliberazione  della   giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della
sciovia "Cima del Laghetto-Cimone"  e  della  seggiovia  ad  attacchi
fissi  "Pian  delle  Betulle-Cima  del Laghetto" da parte dell'I.T.A.
S.p.a. (Deliberazione n. 47912).
(GU n.33 del 9-2-1990)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
 Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985, avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939,  n.  1497,  presentata  dalla  soc.  I.T.A.  S.p.a.,   per   la
realizzazione  di  sciovia e seggiovia, su area ubicata nel comune di
Margno, mappale 917, foglio 7, sottoposta a vincolo paesaggistico  in
forza  della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera d), nonche'
gravata  da  vincolo   di   immodificabilita'   ed   inedificabilita'
temporanea  di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431,
in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6,  individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto,   anche   in   base   alle   attestazioni   ed   alla
documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e  sociale
dell'opera  in  argomento,  diretta  al  soddisfacimento di interessi
pubblici e sociali, consistenti in un  auspicato  sviluppo  turistico
del comune di Margno;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non  puo'  esimersi  dal  prendere  in esame, in ragione dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita'  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8 agosto 1985, n. 431: cio' in considerazione  del  fatto
che  nella  zona  del  Pian delle Betulle sono gia' presenti impianti
scioviari e, quindi, l'opera in argomento  non  pregiudica  l'assetto
attuale dell'area;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico
ed economico-sociale, propri del piano paesistico, consistenti  nella
riconferma della sua attuale destinazione;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  6,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento, si provvedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nel comune di Margno, mappale 917,  foglio  7,  limitatamente
alla   parte   interessata   dall'opera   in  questione,  dall'ambito
territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta  regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  6,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge
regionale  27  maggio  1985, n. 57, cosi' come modificata dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4) di inviare al sindaco del comune di Margno copia della Gazzetta
Ufficiale, contenente la presente deliberazione,  affinche'  provveda
ad  affiggerla  all'albo  comunale:  il comune stesso dovra' tenere a
disposizione degli interessati copia della Gazzetta Ufficiale con  la
relativa  planimetria,  ai  sensi  dell'art.  4 della legge 29 giugno
1939, n. 1497.
    Milano, addi' 31 ottobre 1989
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO