Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati nell'esercizio 1990 da enti ed imprese di assicurazione ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi.(GU n.35 del 12-2-1990)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed, in particolare, l'art. 123, in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi incassati depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione determinata con apposito decreto; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la lettera n. 993678 in data 18 dicembre 1989 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura degli oneri di gestione per l'anno 1990; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1988 con il quale e' stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati e dai conferimenti acquisiti nell'esercizio 1989 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi; Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci dell'esercizio 1988 delle imprese di assicurazione non risultano apprezzabili variazioni dell'incidenza percentuale delle spese generali rispetto ai premi incassati ed ai relativi accessori; Ritenuta l'opportunita' di confermare l'aliquota gia' stabilita per il 1989 per gli oneri di gestione per tutti i premi di assicurazione; Decreta: I conributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1990, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per oneri di gestione pari al dieci per cento dei predetti premi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 dicembre 1989 Il Ministro: BATTAGLIA