Reiezione della richiesta di accertamento della condizione di crisi settoriale nell'area dei comuni di Montemarciano e Tavernelle di Serrungarina, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.(GU n.39 del 16-2-1990)
Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 18 luglio 1990, non ha riconosciuto la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali operanti nei settori e nei comuni sottonotati, con decorrenza di seguito indicata: produzione di elementi di costruzione per l'edilizia industriale e residenziale - comune di Montemarciano (Ancona) - luglio 1987; costruzione di mobili vari in legno - comune di Tavernelle di Serrungarina (Pesaro) - 29 maggio 1987.