Proroga del termine per l'adeguamento dei generatori e dei recipienti di liquidi surriscaldati diversi dall'acqua esistenti alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 29 febbraio 1988, recante le regole tecniche riguardanti i medesimi, alle prescrizioni in esso contenute.(GU n.43 del 21-2-1990)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto interministeriale 29 febbraio 1988 concernente le regole tecniche riguardanti i generatori ed i recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua, ad esclusione degli apparecchi inseriti negli impianti per la lavorazione di olii minerali; Considerato che all'art. 2, secondo comma, di tale decreto si prescrive che i generatori ed i recipienti di liquidi surriscaldati gia' esistenti alla data di pubblicazione dovevano essere adeguati entro il termine di nove mesi; Ritenuto opportuno concedere una proroga a tale termine in considerazione sia delle oggettive difficolta' derivanti da una fermata degli impianti durante la stagione invernale, sia del non facile approvvigionamento dei materiali necessari; Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1989; Decretano: Articolo unico Il termine di nove mesi prescritto dall'art. 2, secondo comma, del decreto 29 febbraio 1988 scade decorsi tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 gennaio 1990 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale DONAT CATTIN Il Ministro della sanita' DE LORENZO