Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.42 del 20-2-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la delibera del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia "A. Gemelli" del 20 aprile 1988 con la quale e' stata approvata la proposta relativa all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per igienisti dentali; Vista la delibera del senato accademico del 17 maggio 1988; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 1 giugno 1988; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 aprile 1989 in merito all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per igienisti dentali; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e' modificato come segue: Articolo unico Nell'art. 156 della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali all'elenco delle scuole istituite presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore e' aggiunta la scuola per igienisti dentali. Con il titolo IX, dopo l'art. 518 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola per igienisti dentali: Scuola per igienisti dentali Art. 512. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per igienisti dentali presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore in Roma. La scuola ha lo scopo di preparare personale con competenze di istruzione dei pazienti all'igiene orale. La scuola rilascia il diploma di igienista dentale. Art. 520. - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venti studenti per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta studenti. Art. 521. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia "A. Gemelli" dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore. Art. 522. - L'accesso alla scuola, oltre all'eventuale superamento dell'esame previsto dall'art. 158, e' subordinato al superamento di un esame medico e di un esame attitudinale e psicodiagnostico. Art. 523. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: istituzioni di anatomia umana ed anatomia bucco-dentaria; istituzioni di fisiologia umana e fisiologia bucco-dentaria; microbiologia; igiene orale I; dietetica; odontostomatologia preventiva; farmacologia odontostomatologica. 2 Anno: elementi di patologia odontostomatologica; elementi di parodontologia; elementi di odontoiatria conservativa; elementi di ortognatodonzia; elementi di psicologia; elementi di epidemiologia; igiene orale II. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo sara' svolto mediante colloquio e traduzione di testi scientifici entro il biennio. Art. 524. - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti: clinica odontostomatologica; patologia odontostomatologica; parodontologia; prevenzione; odontoiatria conservativa; protesi; ortodonzia. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni allievo un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 525. - Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, addi' 15 gennaio 1990 Il rettore: BAUSOLA