Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.46 del 24-2-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II", approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di agraria del 29 novembre 1988 e 10 maggio 1989; del senato accademico adunanza del 13 gennaio 1989 e del consiglio di amministrazione del 30 gennaio 1989; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale in data 18 marzo e 20 aprile 1989; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II", approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 748, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali, suddivise per facolta', istituite presso l'Universita' degli studi di Napoli, alla facolta' di agraria, sono inserite le seguenti scuole dirette a fini speciali: scuola diretta a fini speciali in tecnologie lattiero-casearie; scuola diretta a fini speciali di valutazione qualitativa della carne; scuola diretta a fini speciali di agrometeorologia; scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica; scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche; scuola diretta a fini speciali in tecnica vivaistica; scuola diretta a fini speciali in tecnica di microbiologia applicata; scuola diretta a fini speciali in coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio; scuola diretta a fini speciali in tecnologia degli oli, grassi e derivati; scuola diretta a fini speciali in tecnologie delle conserve vegetali; scuola diretta a fini speciali in utilizzazione zootecnica delle aree difficili; scuola diretta a fini speciali in tecniche di laboratorio per le industrie agro-alimentari. Dopo l'art. 758, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali in "Tecnologie lattiero-casearie": Scuola diretta a fini speciali in tecnologie lattiero-casearie Art. 759. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in "tecnologie lattiero-casearie" presso l'Universita' degli studi di Napoli. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze in tecnologie lattiero-casearie. La scuola rilascia il diploma in "tecnologie lattiero-casearie". Art. 760. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e almeno duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso e per un totale di venti studenti. Art. 761. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti ed i dipartimenti di entomologia e zoologia agraria, di economia e politica agraria e di scienze della produzione animale. Nel manifesto degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 762. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato): 1 Anno: 1) microbiologia generale (ann.); 2) chimica del latte e dei derivati (ann.); 3) industrie alimentari (sem.); 4) produzione del latte e fisiologia della lattazione (sem.); 5) igiene della produzione e della trasformazione del latte (sem.), ed inoltre tre corsi opzionali. 2 Anno: 1) microbiologia lattiero-casearia (sem.); 2) tecnologie del latte alimentare (sem.); 3) tecnologie casearie e della burrificazione (ann.); 4) tecnologie dei latti fermentati e speciali (sem.); 5) tecnologie dei latti concentrati, in polvere e derivati (sem.), ed inoltre due corsi opzionali. Corsi opzionali (tutti semestrali): alimentazione e nutrizione umana; analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici; approvvigionamenti e mercato; automazione dei processi dell'industria lattiero-casearia; biochimica degli alimenti; biochimica industriale; biotecnologia delle fermentazioni; chimica delle fermentazioni; chimica delle sostanze naturali; detergenza e approvvigionamento dell'acqua; difesa degli alimenti dagli animali infestanti; disegno tecnico e materiali; economia delle industrie agro-alimentari; elementi di statistica e informatica; entomologia merceologica; enzimologia; igiene degli alimenti; igiene per l'industria alimentare; istituzioni di tecnologie alimentari; legislazione alimentare; macchine ed impianti di industrie agro-alimentari; parassitologia animale e difesa degli alimenti; principi di controllo e gestione della qualita'; proprieta' fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari; residui e additivi alimentari; tecnica delle applicazioni frigorifere; tecnica mangimistica; tecnologia del condizionamento e della distribuzione; trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 763. - L'attivita' pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi in laboratorio e l'esecuzione di prove pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso e alle specifiche indicazioni del consiglio della scuola. Art. 764. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attivita' professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata del tirocinio e' fissata in ottanta ore. Art. 765. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 766. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 767. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Dopo l'art. 767, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali di "valutazione qualitativa della carne": Scuola diretta a fini speciali di valutazione qualitativa della carne Art. 768. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in "valutazione qualitativa della carne" presso l'Universita' degli studi di Napoli. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nelle tecniche di valutazione delle caratteristiche qualitative della carne. La scuola rilascia il diploma in "valutazione qualitativa della carne". Art. 769. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti. Art. 770. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti ed i dipartimenti di economia e politica agraria e di scienze della produzione animale. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 771. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti, annuali o semestrali, come per ciascuno indicato: 1 Anno: 1) fisioclimatologia (sem.); 2) istituzioni di anatomia degli animali in produzione zootecnica (sem.); 3) istituzioni di igiene e profilassi degli allevamenti (sem.); 4) istituzioni di miglioramento genetico (sem.); 5) istituzioni di nutrizione e alimentazione (sem.); 6) tecnica di macellazione (sem.); 7) tecnica di produzione della carne nei non ruminanti (ann.); 8) tecnica di produzione della carne nei ruminanti (ann.). 2 Anno: 1) biochimismo "post mortem" della carne (sem.); 2) elementi di legislazione (sem.); 3) igiene e microbiologia della carne (sem.); 4) istituzioni di biochimica (sem.); 5) metodi di valutazione delle caratteristiche chimiche della carne (sem.); 6) metodi di valutazione delle caratteristiche reologiche e colorimetriche della carne (sem.); 7) metodi di valutazione della carcassa degli animali in produzione zootecnica (sem.); 8) tecnica di commercializzazione della carne (sem.); 9) tecnica di conservazione della carne (sem.); 10) tecnica di preparazione della carne per la vendita (sem.). Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 772. - L'attivita' pratica comporta esercitazioni sulla materia trattata nel corso e attivita' sperimentali. Art. 773. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in periodi di permanenza presso complessi industriali per la macellazione degli animali e per la lavorazione della carne e ha la durata di duecentocinquanta ore. Art. 774. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 775. - L'esame di disploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 776. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Dopo l'art. 776, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali di "agrometeorologia": Scuola diretta a fini speciali di agrometeorologia Art. 777. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in "agrometeorologia" presso l'Universita' degli studi di Napoli. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche in materia, in grado di affrontare i problemi pratici connessi all'agrometeorologia. La scuola rilascia il diploma in "agrometeorologia". Art. 778. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture gia' disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti. Art. 779. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 780. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti ed hanno tutti durata semestrale: 1 Anno: 1) matematica e statistica; 2) fisica sperimentale; 3) meteorologia e climatologia; 4) agroinformatica; 5) agronomia generale; 6) elettronica per misure fisiche e biologiche. 2 Anno: 1) coltivazioni erbacee; 2) coltivazioni arboree; 3) agrometeorologia; 4) micrometeorologia delle piante agrarie e forestali; 5) ecologia vegetale agraria e forestale; 6) epidemiologia, diagnostica e terapia vegetale, due discipline opzionali. Le discipline opzionali, tutte di durata semestrale, sono le seguenti: pedologia; fisiologia delle piante agrarie e forestali; classificazione agronomica e cartografica del suolo; micrometeorologia e microclimatologia degli ecosistemi forestali; strumentazione per misure meteorologiche e biofisiche. Per la scelta delle discipline opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni del corso. Art. 781. - L'attivita' pratica comporta esercitazioni sulle materie trattate nel corso e attivita' sperimentali. Art. 782. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un periodo di lavoro e di studio presso un centro (o stazione) agrometeorologica ed ha la durata di cento ore. Art. 783. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 784. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le vigenti disposizioni universitarie, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 785. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Dopo l'art. 785, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali in "tecnica enologica": Scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica Art. 786. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in "tecnica enologica" presso l'Universita' degli studi di Napoli. La scuola ha il compito di preparare personale per competenze specifiche nel settore dell'enologia. La scuola rilascia il diploma di "tecnico enologo". Art. 787. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e almeno duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di venti studenti. Art. 788. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti ed il dipartimento di economia e politica agraria. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 789. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato): 1 Anno: 1) elementi di chimica generale e di chimica organica (sem.); 2) chimica enologica (ann.); 3) microbiologia enologica (ann.); 4) enzimologia (sem.), ed inoltre quattro corsi opzionali. 2 Anno: 1) tecnologia enologica (ann.); 2) macchine ed impianti per l'industria enologica (sem.); 3) controllo di qualita': analisi strumentale e analisi sensoriale (sem.); 4) nozioni di informatica e applicazioni all'industria enologica (sem.); 5) legislazione vitivinicola (sem.), ed inoltre due corsi opzionali. Corsi opzionali (tutti semestrali): approvvigionamenti e mercato; automazione del ciclo produttivo; chimica delle fermentazioni; condizionamento e imballaggio; detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari; elementi di viticoltura; materiali enologici; organizzazione aziendale e marketing; tecniche di filtrazione e stabilizzazione; utilizzazione dei sottoprodotti. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 790. - L'attivita' pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi in laboratorio e l'esecuzione di prove pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso e alle specifiche indicazioni del consiglio della scuola. Art. 791. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attivita' professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata del tirocinio e' fissata in ottanta ore. Art. 792. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 793. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo alla attivita' svolta. Art. 794. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Dopo l'art 794, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali in "tecniche fitoiatriche": Scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche Art. 795. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in "tecniche fitoiatriche" presso l'Universita' degli studi di Napoli. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nel settore della difesa delle colture. La scuola rilascia il diploma in "tecnico fitoiatrico". Art. 796. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni, suddivisi in quattro semestri. Ciascun anno prevede trecento ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venti per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti. Art. 797. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti ed il dipartimento di entomologia e zoologia agraria. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 798. - Gli insegnamenti impartiti, tutti semestrali e articolati in due cicli di lezioni per ogni anno, sono i seguenti: 1 Anno: 1 semestre: 1) botanica agraria; 2) zoologia agraria; 3) elementi di chimica; 4) elementi di agronomia ed ecologia agraria; 5) tecniche di coltivazioni erbacee; 6) tecniche di coltivazioni arboree. 2 semestre: 1) fitofarmaci; 2) piante infestanti; 3) nematologia agraria; 4) entomologia agraria; 5) patologia vegetale; 6) parassitologia animale dei vegetali. 2 Anno: 1 semestre: 1) fitobatteriologia; 2) malattie non parassitarie; 3) virologia vegetale; 4) tossicologia e impatto ambientale dei fitofarmaci; 5) fitoiatria; 6) metodologie statistiche applicate alla fitoiatria. 2 semestre: 1) metodi e tecniche di lotta biologica integrata; 2) mezzi per la distribuzione dei fitofarmaci; 3) applicazioni fitoiatriche; 4) valutazione dei danni da avversita'; 5) legislazione fitosanitaria e quarantena; 6) organizzazione dei servizi e assistenza tecnica in fitoiatria. Non sono ammesse abbbreviazioni di corso. Gli insegnamenti prevedono attivita' pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia del corso in attivita' sperimentali. Art. 799. - L'attivia' pratica comporta, oltre alle esercitazioni relative ai singoli corsi, anche visite tecniche e viaggi di studio guidati. Art. 800. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un lavoro personale relativo alla tecnica colturale o alla sperimentazione ed ha la durata di almeno ottanta ore. Art. 801. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 802. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 803. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Dopo l'art. 803, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali in "tecnica vivaistica": Scuola diretta a fini speciali in tecnica vivaistica Art. 804. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in "tecnica vivaistica" presso l'Universita' degli studi di Napoli. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nel settore della produzione vivaistica per scopi agricoli, forestali, ornamentali e paesaggistici. La scuola rilascia il diploma in "tecnica vivaistica". Art. 805. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti. Art. 806. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti ed i dipartimenti di economia e politica agraria e di entomologia e zoologia agraria. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 807. - Gli insegnamenti impartiti, tutti semestrali e articolati in due cicli di lezioni per ogni anno, sono i seguenti: 1 Anno: 1 ciclo: 1) botanica; 2) fisiologia vegetale; 3) terreno agrario, substrati artificiali e concimazioni; 4) miglioramento genetico; 5) tecnica vivaistica. 2 ciclo: 1) colture ortofloricole; 2) colture da frutto; 3) colture legnose ornamentali; 4) colture arboree da legno e frangivento; 5) commercializzazione dei prodotti vivaistici. 2 Anno: 1 ciclo: 1) meccanizzazione vivaistica; 2) tecniche irrigue; 3) produzione e controllo delle sementi; 4) organizzazione aziendale; 5) controllo e difesa fitosanitaria. 2 ciclo: 1) fitoiatria; 2) impianto di parchi e giardini; 3) colture protette; 4) difesa del paesaggio verde; 5) legislazione vivaistica e diritto tributario. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 808. - L'attivita' pratica comporta, oltre alle esercitazioni relative ai singoli corsi, anche visite tecniche e viaggi di studio guidati. Art. 809. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un lavoro personale relativo alla tecnica colturale o alla sperimentazione e ha la durata di cento ore. Art. 810. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 811. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte a una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le vigenti norme universitarie, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo alla attivita' svolta. Art. 812. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Dopo l'art. 812, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali di "tecniche di microbiologia applicata": Scuola diretta a fini speciali in tecniche di microbiologia applicata Art. 813. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in "tecniche di microbiologia applicata" presso l'Universita' degli studi di Napoli. La scuola ha il compito di preparare il personale con competenze di microbiologia applicata all'analisi microbiologica e delle biotecnologie. La scuola rilascia il diploma in "tecniche di microbiologia applicata". Art. 814. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e almeno duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso e per un totale di venti studenti. Art. 815. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti ed i dipartimenti di entomologia e zoologia agraria, di economia e politica agraria e di scienze della produzione animale. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 816. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali e semestrali come per ciascuno indicato): 1 Anno: 1) biochimica generale (ann.); 2) microbiologia generale (ann.); 3) igiene (sem.); 4) elementi di chimica analitica (ann.), ed inoltre due corsi opzionali. 2 Anno: 1) microbiologia industriale (sem.); 2) microbiologia dei prodotti alimentari (sem); 3) microbiologia ambientale (sem.); 4) chimica delle fermentazioni (sem.); 5) biotecnologia delle fermentazioni (sem.), ed inoltre tre corsi opzionali. Corsi opzionali (tutti semestrali): analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici; biochimica degli alimenti; biologia cellulare; biotecnologia delle fermentazioni; ecologia microbica; elementi di statistica ed informatica; enzimologia; fisiologia microbica; genetica microbica; igiene degli alimenti; igiene per l'industria alimentare; industrie alimentari; ispezione degli alimenti di origine animale; legislazione alimentare; metodi di analisi enzimatica; metodi microbiologici di analisi; micologia; microbiologia agraria; microbiologia degli alimenti di origine animale; microbiologia del terreno; microbiologia dell'apparato digerente degli animali; microbiologia delle acque; microbiologia enologica; microbiologia forestale; microbiologia lattiero-casearia; microbiologia marina; parassitologia animale e difesa degli alimenti; produzione di biomasse microbiche; tecniche di estrazione e purificazione dei prodotti di fermentazione; tecniche di microbiologia molecolare; tecniche microbiche avanzate; trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque; virologia. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 817. - L'attivita' pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi in laboratorio e l'esecuzione di prove pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso e alle specifiche indicazioni del consiglio della scuola. Art. 818. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attivita' professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata del tirocinio e' fissata in ottanta ore. Art. 819. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 820. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 821. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Dopo l'art. 821, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali di "coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio": Scuola diretta a fini speciali di coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio Art. 822. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali in "coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio" presso l'Universita' degli studi di Napoli. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nella tecnica di allevamento del coniglio e degli animali da pelliccia e da laboratorio. La scuola rilascia il diploma in "coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio". Art. 823. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti. Art. 824. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti ed i dipartimenti di scienza della produzione animale e di economia e politica agraria. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 825. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti, annuali o semestrali come per ciascuno indicato: 1 Anno: 1) allevamento del coniglio (ann.); 2) allevamento degli animali da pelliccia (sem.); 3) allevamento degli animali da laboratorio (sem.); 4) anatomia (sem.); 5) fisiologia (ann.); 6) miglioramento genetico (sem.); 7) standards di razza e valutazione morfo-funzionale (sem.); 8) strutture di allevamento (sem.). 2 Anno: 1) fisioclimatologia (sem.); 2) igiene e profilassi degli allevamenti (sem.); 3) istituzioni di statistica e informatica (sem.); 4) legislazione e commercializzazione (sem.); 5) nutrizione ed alimentazione (ann.); 6) organizzazione e gestione dell'azienda (sem.); 7) patologia (sem.); 8) valutazione degli alimenti e preparazione dei mangimi (sem.); 9) valutazione delle produzioni: carne, pelle, pelo (sem.). Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 826. - L'attivita' pratica comporta esercitazioni sulla materia trattata nel corso e attivita' sperimentali. Art. 827. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in periodi di permanenza presso aziende nelle quali si allevano conigli, animali da pelliccia e da laboratorio con esecitazioni pratiche di tecnica gestionale e ha la durata di duecentocinquanta ore. Art. 828. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 829. - L'esame del diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 830. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Dopo l'art. 830, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali in "tecnologia degli oli, grassi e derivati": Scuola diretta a fini speciali in tecnologia degli oli, grassi e derivati Art. 831. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali in "tecnologia degli oli, grassi e derivati" presso l'Universita' degli studi di Napoli. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze in tecnologia degli oli, grassi e derivati. La scuola rilascia il diploma in "tecnologia degli oli, grassi e derivati". Art. 832. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di venti studenti. Art. 833. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti e i dipartimenti di entomologia e zoologia agraria e di economia e politica agraria. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 834. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti, annuali o semestrali come per ciascuno indicato: 1 Anno: 1) chimica delle sostanze grasse (ann.); 2) materie prime oleaginose (sem.); 3) istituzione di tecnologie alimentari (sem.); 4) tecnologia degli oli provenienti dalla lavorazione delle olive (ann.); 5) tecnologia degli oli di semi (ann.), ed inoltre due corsi opzionali. 2 Anno: 1) controllo e automazione dei processi nell'industria olearia (sem.); 2) controllo di qualita' delle sostanze grasse (sem.); 3) legislazione alimentare (sem.); 4) tecnologia dei grassi modificati e margarine (ann.); 5) tecnologia dei grassi animali (sem.); 6) tecnologia dei grassi non alimentari (sem.), ed inoltre un corso opzionale. Corsi opzionali (tutti semestrali): analisi strumentale e sensoriale degli oli; approvvigionamenti e mercato; detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari; entomologia agraria speciale; entomologia merceologica; igiene degli alimenti; macchine ed impianti dell'industria olearia; olivicoltura; produzione degli alimenti zootecnici; residui e additivi alimentari; tecnologia dei derivati dell'olio di palma; tecnologia del condizionamento e della distribuzione; trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti e approvvigionamento delle acque; utilizzazione dei sottoprodotti. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 835. - L'attivita' pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi in laboratorio e l'esecuzione di prove pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso e alle specifiche indicazioni del consiglio della scuola. Art. 836. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attivita' professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata del tirocinio e' fissata in ottanta ore. Art. 837. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 838. - L'esame del diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 839. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Dopo l'art. 839, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazioni relativi alla scuola diretta a fini speciali di "tecnologie delle conserve vegetali": Scuola diretta a fini speciali in tecnologie delle conserve vegetali Art. 840. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in "tecnologie delle conserve vegetali" presso l'Universita' degli studi di Napoli. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze in tecnologie delle conserve vegetali. La scuola rilascia il diploma in "tecnologie delle conserve vegetali". Art. 841. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e almeno duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di venti studenti. Art. 842. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti ed i dipartimenti di economia e politica agraria, di entomologia e zoologia agraria e di scienza della produzione animale. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 843. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascun indicato): 1 Anno: 1) microbiologia generale (ann.); 2) morfologia e fisiologia vegetale (sem.); 3) analisi chimica dei prodotti alimentari (ann.); 4) industrie alimentari (operazioni fondamentali delle industrie conserviere) (ann.); 5) biochimica degli alimenti (sem.), ed inoltre due corsi opzionali. 2 Anno: 1) microbiologia dei prodotti alimentari (con particolare riferimento alle conserve vegetali) (sem.); 2) tecnologia della conservazione dei prodotti ortofrutticoli freschi (sem.); 3) tecnologia delle conserve vegetali (prevalentemente appertizzate e disidratate (ann.); 4) tecnologia delle applicazioni frigorifere (ann.); 5) analisi e controllo di qualita' delle conserve vegetali (sem.), ed inoltre un corso opzionale. Corsi opzionali (tutti semestrali): alimentazione e nutrizione umana; approvvigionamenti e mercato; biochimica degli alimenti; biochimica industriale; chimica delle sostanze naturali; detergenza e approvvigionamento delle acque; difesa degli alimenti dagli animali infestanti; disegno tecnico e materiali; economia delle industrie agro-alimentari; elementi di statistica e informatica; entomologia merceologica; enzimologia; igiene degli alimenti; igiene per le industrie alimentari; istituzioni di tecnologie alimentari; legislazione alimentare; macchine ed impianti di industrie agro-alimentari; parassitologia animale e difesa degli alimenti; principi di controllo e gestione della qualita'; proprieta' fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari; residui e additivi alimentari; tecnica mangimistica; tecnologia del condizionamento e della distribuzione; trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti e approvvigionamento delle acque. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 844. - L'attivita' pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi in laboratorio e l'esecuzione di prove pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso e alle specifiche indicazioni del consiglio della scuola. Art. 845. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attivita' professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata del tirocinio e' fissata in ottanta ore. Art. 846. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 847. - L'esame del diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 848. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Dopo l'art. 848, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali in "utilizzazione zootecnica delle aree difficili": Scuola diretta a fini speciali in utilizzazione zootecnica delle aree difficili Art. 849. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in "utilizzazione zootecnica delle aree difficili", presso l'Universita' degli studi di Napoli. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nelle tecniche di allevamento di animali di interesse zootecnico nelle aree difficili. La scuola rilascia il diploma in "utilizzazione zootecnica delle aree difficili". Art. 850. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e almeno duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti. Art. 851. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti ed i dipartimenti di economia e politica agraria e di scienza della produzione animale. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 852. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato: 1 Anno: 1) ecologia zootecnica (sem.); 2) istituzioni di anatomia e fisiologia degli animali in produzione zootecnica (sem.); 3) istituzioni di statistica e informatica zootecnica (sem.); 4) legislazione zootecnica (sem.); 5) miglioramento e gestione dei pascoli erbacei, arbustivi ed arborati (sem.); 6) nutrizione e alimentazione degli animali in produzione zootecnica (ann.); 7) produzione e conservazione dei foraggi (sem.); 8) zootecnica (sem.). 2 Anno: 1) igiene e profilassi degli allevamenti (sem.); 2) ingegneria genetica (sem.); 3) organizzazione e gestione dell'azienda agraria (sem.); 4) tecnica della riproduzione (sem.); 5) tecnica di rilevamento topografico (sem.); 6) zootecnia e agriturismo (sem.), ed inoltre quattro corsi opzionali di tipo semestrale. Corsi opzionali (tutti semestrali): tecnica di produzione del latte nei bovini; tecnica di produzione della carne nei bovini; tecnica di produzione del latte negli ovini; tecnica di produzione della carne negli ovini; tecnica di produzione del latte nei caprini; tecnica di produzione della carne nei caprini; tecnica di allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio; tecnica di allevamento degli ungulati selvatici di interesse zootecnico; tecnica di allevamento del tacchino; acquacoltura; tecnica di allevamento di specie minori; tecnica di allevamento del cavallo; elicicoltura. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 853. - L'attivita' pratica comporta esercitazioni sulla materia trattata nel corso e attivita' sperimentali. Art. 854. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in periodi di permanenza presso aziende agrozootecniche, zootecniche e turistiche con esercitazioni pratiche di "management" e ha la durata di duecentocinquanta ore. Art. 855. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 856. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 857. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Dopo l'art. 857, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli, sono inseriti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi alla scuola diretta a fini speciali in "tecniche di laboratorio per le industrie agro-alimentari": Scuola diretta a fini speciali in tecniche di laboratorio per le industrie agro-alimentari Art. 858. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali in "tecniche di laboratorio per le industrie agro-alimentari" presso l'Universita' degli studi di Napoli. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze analitiche per il controllo di qualita' di ingredienti ed additivi e prodotti agro-alimentari, sottoprodotti ed effluenti. La scuola rilascia il diploma in "tecniche di laboratorio per le industrie agro-alimentari". Art. 859. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e almeno duecentocinquanta ore ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di venti studenti. Art. 860. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti e i dipartimenti di economia e politica agraria, di entomologia e zoologia agraria e di scienza della produzione animale. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 861. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato): 1 Anno: 1) tecnologie alimentari (sem.); 2) microbiologia generale (ann.); 3) chimica degli alimenti (sem.); 4) tecniche di laboratorio chimico (ann.); 5) elementi di statistica e informatica (sem.), ed inoltre 3 corsi opzionali. 2 Anno: 1) analisi chimica dei prodotti alimentari (ann); 2) microbiologia dei prodotti alimentari (ann.); 3) legislazione alimentare (sem.); 4) valutazione delle proprieta' fisiche ed organolettiche degli alimenti (sem); 5) controllo di qualita' (sem.), ed inoltre un corso opzionale. Corsi opzionali (tutti semestrali): analisi chimico-agrarie; analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici; analisi chimica delle sostanze grasse; analisi dei residui di fitofarmaci; analisi enzimatiche; approvvigionamenti e mercato; biochimica; biochimica degli alimenti; chimica analitica strumentale; chimica delle bevande alcoliche; chimica delle fermentazioni; chimica delle sostanze naturali; chimica e tecnologia degli aromi; chimica e tecnologia dei prodotti dietetici; chimica e tecnologia del latte; chimica lattiero-casearia; detergenza e approvvigionamento dell'acqua; difesa degli alimenti dagli animali infestanti; entomologia merceologica; enzimologia; igiene degli alimenti; igiene per l'industria alimentare; industrie alimentari; ispezione degli alimenti di origine animale; microbiologia degli alimenti di origine animale; microbiologia dei prodotti alimentari; principi di controllo e gestione della qualita'; proprieta' fisico-meccaniche dei prodotti agricoli ed alimentari; residui ed additivi alimentari; tecnica delle applicazioni frigorifere; tecnologia degli oli, grassi e derivati; tecnologia dei cereali e derivati; tecnologia del condizionamento e della distribuzione; tecnologia delle bevande alcoliche; tecnologia delle conserve alimentari; trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque; valutazione nutrizionale degli alimenti. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 862. - L'attivita' pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi di laboratorio e l'esecuzione di prove pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso e alle specifiche indicazioni del consiglio della scuola. Art. 863. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attivita' professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata del tirocinio e' fissata in ottanta ore. Art. 864. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 865. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 866. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, addi' 31 ottobre 1989 Il rettore: CILIBERTO