UNIVERSITA' DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.46 del 24-2-1990)

                              IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico
II",  approvato  con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1162,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni  del
consiglio  della facolta' di agraria del 29 novembre 1988 e 10 maggio
1989; del senato accademico  adunanza  del  13  gennaio  1989  e  del
consiglio di amministrazione del 30 gennaio 1989;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di  questo
Ateneo  e  ritenuti  validi dal Consiglio universitario nazionale nei
suoi pareri;
  Visti  i  pareri  del  Consiglio universitario nazionale in data 18
marzo e 20 aprile 1989;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Napoli "Federico II",
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Nella  normativa  generale  per  le scuole dirette a fini speciali,
all'art. 748, concernente l'elencazione delle scuole dirette  a  fini
speciali,  suddivise  per  facolta',  istituite  presso l'Universita'
degli studi di Napoli, alla facolta' di  agraria,  sono  inserite  le
seguenti scuole dirette a fini speciali:
   scuola diretta a fini speciali in tecnologie lattiero-casearie;
   scuola  diretta  a  fini speciali di valutazione qualitativa della
carne;
   scuola diretta a fini speciali di agrometeorologia;
   scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica;
   scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche;
   scuola diretta a fini speciali in tecnica vivaistica;
   scuola  diretta  a  fini  speciali  in  tecnica  di  microbiologia
applicata;
   scuola  diretta  a  fini  speciali in coniglicoltura e allevamento
degli animali da pelliccia e da laboratorio;
   scuola  diretta  a fini speciali in tecnologia degli oli, grassi e
derivati;
   scuola  diretta  a  fini  speciali  in  tecnologie  delle conserve
vegetali;
   scuola  diretta  a fini speciali in utilizzazione zootecnica delle
aree difficili;
   scuola  diretta  a fini speciali in tecniche di laboratorio per le
industrie agro-alimentari.
  Dopo  l'art.  758, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli  e
intitolazione  relativi  alla  scuola  diretta  a  fini  speciali  in
"Tecnologie lattiero-casearie":
                    Scuola diretta a fini speciali
                   in tecnologie lattiero-casearie
  Art.  759.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali in
"tecnologie lattiero-casearie" presso l'Universita'  degli  studi  di
Napoli.
  La  scuola  ha  il compito di preparare personale con competenze in
tecnologie lattiero-casearie.
  La scuola rilascia il diploma in "tecnologie lattiero-casearie".
  Art.  760.  - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha
la durata di due anni. Ciascun anno prevede almeno  duecentocinquanta
ore  di  insegnamento  e  almeno  duecentocinquanta  ore di attivita'
pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di  iscritti  determinato  in  dieci  per
ciascun anno di corso e per un totale di venti studenti.
  Art.  761.  - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta'
di agraria cui afferiscono gli  insegnamenti  ed  i  dipartimenti  di
entomologia  e  zoologia agraria, di economia e politica agraria e di
scienze della produzione animale.
  Nel  manifesto  degli  studi viene indicata la sede della direzione
della scuola.
  Art.  762.  - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o
semestrali come per ciascuno indicato):
 1› Anno:
   1) microbiologia generale (ann.);
   2) chimica del latte e dei derivati (ann.);
   3) industrie alimentari (sem.);
   4) produzione del latte e fisiologia della lattazione (sem.);
   5)  igiene  della  produzione  e  della  trasformazione  del latte
(sem.),
ed inoltre tre corsi opzionali.
 2› Anno:
   1) microbiologia lattiero-casearia (sem.);
   2) tecnologie del latte alimentare (sem.);
   3) tecnologie casearie e della burrificazione (ann.);
   4) tecnologie dei latti fermentati e speciali (sem.);
   5) tecnologie dei latti concentrati, in polvere e derivati (sem.),
ed inoltre due corsi opzionali.
  Corsi opzionali (tutti semestrali):
   alimentazione e nutrizione umana;
   analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici;
   approvvigionamenti e mercato;
   automazione dei processi dell'industria lattiero-casearia;
   biochimica degli alimenti;
   biochimica industriale;
   biotecnologia delle fermentazioni;
   chimica delle fermentazioni;
   chimica delle sostanze naturali;
   detergenza e approvvigionamento dell'acqua;
   difesa degli alimenti dagli animali infestanti;
   disegno tecnico e materiali;
   economia delle industrie agro-alimentari;
   elementi di statistica e informatica;
   entomologia merceologica;
   enzimologia;
   igiene degli alimenti;
   igiene per l'industria alimentare;
   istituzioni di tecnologie alimentari;
   legislazione alimentare;
   macchine ed impianti di industrie agro-alimentari;
   parassitologia animale e difesa degli alimenti;
   principi di controllo e gestione della qualita';
   proprieta' fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari;
   residui e additivi alimentari;
   tecnica delle applicazioni frigorifere;
   tecnica mangimistica;
   tecnologia del condizionamento e della distribuzione;
   trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento
delle acque.
  Per  la  scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun
anno gli studenti dovranno  presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi  che  indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree  culturali  omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della
scuola.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  763.  -  L'attivita'  pratica  comporta  sedute  di  calcolo,
esercitazioni di analisi  in  laboratorio  e  l'esecuzione  di  prove
pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze
di ciascun corso e alle specifiche indicazioni  del  consiglio  della
scuola.
  Art.  764.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente  designato  dal  consiglio  della  scuola,   consiste   nella
esecuzione  di  una  serie  di  prove pratiche connesse all'esercizio
dell'attivita' professionale del diplomando e nella  preparazione  di
una  relazione  scritta che riporti una dettagliata descrizione degli
obiettivi del lavoro, delle  metodologie  adottate  e  dei  risultati
ottenuti,  con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata
del tirocinio e' fissata in ottanta ore.
  Art.  765.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio  pratico  si  svolgono
alla  presenza  di  una  commissione composta secondo le disposizioni
universitarie vigenti.
  Art.  766.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della   scuola  e  composta  secondo  le  disposizioni  universitarie
vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo
all'attivita' svolta.
  Art.  767. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
puo' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita'
di    sovvenzionamento    o    di    utilizzazione    di    strutture
extra-universitarie per lo svolgimento  di  attivita'  didattiche  ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica dell'11 luglio
1980, n. 382 e del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10
marzo 1982, n. 162.
  Dopo  l'art.  767, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli  e
intitolazione  relativi  alla  scuola  diretta  a  fini  speciali  di
"valutazione qualitativa della carne":
                    Scuola diretta a fini speciali
                di valutazione qualitativa della carne
  Art.  768.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali in
"valutazione qualitativa  della  carne"  presso  l'Universita'  degli
studi di Napoli.
  La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nelle
tecniche  di  valutazione  delle  caratteristiche  qualitative  della
carne.
  La  scuola  rilascia  il  diploma in "valutazione qualitativa della
carne".
  Art.  769.  - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha
la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore  di
insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di iscritti determinato in  quindici  per
ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.
  Art.  770.  - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta'
di agraria cui afferiscono gli  insegnamenti  ed  i  dipartimenti  di
economia e politica agraria e di scienze della produzione animale.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  771.  - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti, annuali o
semestrali, come per ciascuno indicato:
 1› Anno:
   1) fisioclimatologia (sem.);
   2)  istituzioni di anatomia degli animali in produzione zootecnica
(sem.);
   3) istituzioni di igiene e profilassi degli allevamenti (sem.);
   4) istituzioni di miglioramento genetico (sem.);
   5) istituzioni di nutrizione e alimentazione (sem.);
   6) tecnica di macellazione (sem.);
   7) tecnica di produzione della carne nei non ruminanti (ann.);
   8) tecnica di produzione della carne nei ruminanti (ann.).
  2› Anno:
   1) biochimismo "post mortem" della carne (sem.);
   2) elementi di legislazione (sem.);
   3) igiene e microbiologia della carne (sem.);
   4) istituzioni di biochimica (sem.);
   5)  metodi  di  valutazione  delle  caratteristiche chimiche della
carne (sem.);
   6)  metodi  di  valutazione  delle  caratteristiche  reologiche  e
colorimetriche della carne (sem.);
   7)   metodi   di  valutazione  della  carcassa  degli  animali  in
produzione zootecnica (sem.);
   8) tecnica di commercializzazione della carne (sem.);
   9) tecnica di conservazione della carne (sem.);
   10) tecnica di preparazione della carne per la vendita (sem.).
   Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  772.  -  L'attivita'  pratica  comporta  esercitazioni  sulla
materia trattata nel corso e attivita' sperimentali.
  Art.  773.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente designato dal consiglio della scuola, consiste in periodi  di
permanenza  presso  complessi  industriali  per la macellazione degli
animali  e  per  la  lavorazione  della  carne  e  ha  la  durata  di
duecentocinquanta ore.
  Art.  774.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio  pratico  si  svolgono
alla  presenza  di  una  commissione composta secondo le disposizioni
universitarie vigenti.
  Art.  775.  -  L'esame  di  disploma consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un
elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo  all'attivita'
svolta.
  Art.  776. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra-universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Dopo  l'art.  776, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli  e
intitolazione  relativi  alla  scuola  diretta  a  fini  speciali  di
"agrometeorologia":
          Scuola diretta a fini speciali di agrometeorologia
  Art.  777.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali in
"agrometeorologia" presso l'Universita' degli studi di Napoli.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
specifiche in materia, in grado  di  affrontare  i  problemi  pratici
connessi all'agrometeorologia.
  La scuola rilascia il diploma in "agrometeorologia".
  Art.  778.  - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha
la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore  di
insegnamento e centocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle strutture gia' disponibili, la scuola e' in grado di
accettare un numero massimo di iscritti determinati in  quindici  per
ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti.
  Art.  779. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
agraria cui afferiscono gli insegnamenti.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  780.  -  Gli  insegnamenti impartiti sono i seguenti ed hanno
tutti durata semestrale:
 1› Anno:
   1) matematica e statistica;
   2) fisica sperimentale;
   3) meteorologia e climatologia;
   4) agroinformatica;
   5) agronomia generale;
   6) elettronica per misure fisiche e biologiche.
 2› Anno:
   1) coltivazioni erbacee;
   2) coltivazioni arboree;
   3) agrometeorologia;
   4) micrometeorologia delle piante agrarie e forestali;
   5) ecologia vegetale agraria e forestale;
   6) epidemiologia, diagnostica e terapia vegetale,
due discipline opzionali.
  Le  discipline  opzionali,  tutte  di  durata  semestrale,  sono le
seguenti:
   pedologia;
   fisiologia delle piante agrarie e forestali;
   classificazione agronomica e cartografica del suolo;
   micrometeorologia e microclimatologia degli ecosistemi forestali;
   strumentazione per misure meteorologiche e biofisiche.
  Per  la  scelta  delle  discipline opzionali, all'inizio di ciascun
anno gli studenti dovranno  presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi  che  indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree  culturali  omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della
scuola.
  Non sono ammesse abbreviazioni del corso.
  Art.  781.  -  L'attivita'  pratica  comporta  esercitazioni  sulle
materie trattate nel corso e attivita' sperimentali.
  Art.  782.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un  periodo
di lavoro e di studio presso un centro (o stazione) agrometeorologica
ed ha la durata di cento ore.
  Art.  783.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio  pratico  si  svolgono
alla  presenza  di  una  commissione composta secondo le disposizioni
universitarie vigenti.
  Art.  784.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della   scuola   e   composta   secondo   le   vigenti   disposizioni
universitarie, di un elaborato predisposto  durante  il  tirocinio  e
relativo all'attivita' svolta.
  Art.  785. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  dell'11 luglio 1980, n. 382 e del
decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.
  Dopo  l'art.  785, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli  e
intitolazione  relativi  alla  scuola  diretta  a  fini  speciali  in
"tecnica enologica":
         Scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica
  Art.  786.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali in
"tecnica enologica" presso l'Universita' degli studi di Napoli.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale per competenze
specifiche nel settore dell'enologia.
  La scuola rilascia il diploma di "tecnico enologo".
  Art.  787.  - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha
la durata di due anni. Ciascun anno prevede almeno  duecentocinquanta
ore  di  insegnamento  e  almeno  duecentocinquanta  ore di attivita'
pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di  iscritti  determinato  in  dieci  per
ciascun anno di corso per un totale di venti studenti.
  Art.  788.  - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta'
di agraria cui afferiscono gli insegnamenti  ed  il  dipartimento  di
economia e politica agraria.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  789.  - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o
semestrali come per ciascuno indicato):
 1› Anno:
   1) elementi di chimica generale e di chimica organica (sem.);
   2) chimica enologica (ann.);
   3) microbiologia enologica (ann.);
   4) enzimologia (sem.),
ed inoltre quattro corsi opzionali.
2› Anno:
   1) tecnologia enologica (ann.);
   2) macchine ed impianti per l'industria enologica (sem.);
   3) controllo di qualita': analisi strumentale e analisi sensoriale
(sem.);
   4)  nozioni  di informatica e applicazioni all'industria enologica
(sem.);
   5) legislazione vitivinicola (sem.),
ed inoltre due corsi opzionali.
  Corsi opzionali (tutti semestrali):
   approvvigionamenti e mercato;
   automazione del ciclo produttivo;
   chimica delle fermentazioni;
   condizionamento e imballaggio;
   detergenza   e   sanificazione   degli  impianti  delle  industrie
alimentari;
   elementi di viticoltura;
   materiali enologici;
   organizzazione aziendale e marketing;
   tecniche di filtrazione e stabilizzazione;
   utilizzazione dei sottoprodotti.
  Per  la  scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun
anno gli studenti dovranno  presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi  che  indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree culturali omogenee.
  I piani sono approvati dal consiglio della scuola.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  790.  -  L'attivita'  pratica  comporta  sedute  di  calcolo,
esercitazioni di analisi  in  laboratorio  e  l'esecuzione  di  prove
pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze
di ciascun corso e alle specifiche indicazioni  del  consiglio  della
scuola.
  Art.  791.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente  designato  dal  consiglio  della  scuola,   consiste   nella
esecuzione  di  una  serie  di  prove pratiche connesse all'esercizio
dell'attivita' professionale del diplomando e nella  preparazione  di
una  relazione  scritta che riporti una dettagliata descrizione degli
obiettivi del lavoro, delle  metodologie  adottate  e  dei  risultati
ottenuti,  con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata
del tirocinio e' fissata in ottanta ore.
  Art.  792.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio  pratico  si  svolgono
alla  presenza  di  una  commissione composta secondo le disposizioni
universitarie vigenti.
  Art.  793.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della   scuola  e  composta  secondo  le  disposizioni  universitarie
vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo
alla attivita' svolta.
  Art.  794. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra-universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  dell'11 luglio 1980, n. 382 e del
decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.
  Dopo  l'art  794,  con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli  e
intitolazione  relativi  alla  scuola  diretta  a  fini  speciali  in
"tecniche fitoiatriche":
       Scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche
  Art.  795.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali in
"tecniche fitoiatriche" presso l'Universita' degli studi di Napoli.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
specifiche nel settore della difesa delle colture.
  La scuola rilascia il diploma in "tecnico fitoiatrico".
  Art.  796.  - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha
la durata di due anni, suddivisi in quattro  semestri.  Ciascun  anno
prevede  trecento  ore  di  insegnamento  e  duecentocinquanta ore di
attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di  iscritti  determinati  in  venti  per
ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.
  Art.  797.  - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta'
di agraria cui afferiscono gli insegnamenti  ed  il  dipartimento  di
entomologia e zoologia agraria.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.   798.  -  Gli  insegnamenti  impartiti,  tutti  semestrali  e
articolati in due cicli di lezioni per ogni anno, sono i seguenti:
1› Anno:
  1› semestre:
   1) botanica agraria;
   2) zoologia agraria;
   3) elementi di chimica;
   4) elementi di agronomia ed ecologia agraria;
   5) tecniche di coltivazioni erbacee;
   6) tecniche di coltivazioni arboree.
  2› semestre:
   1) fitofarmaci;
   2) piante infestanti;
   3) nematologia agraria;
   4) entomologia agraria;
   5) patologia vegetale;
   6) parassitologia animale dei vegetali.
2› Anno:
  1› semestre:
   1) fitobatteriologia;
   2) malattie non parassitarie;
   3) virologia vegetale;
   4) tossicologia e impatto ambientale dei fitofarmaci;
   5) fitoiatria;
   6) metodologie statistiche applicate alla fitoiatria.
  2› semestre:
   1) metodi e tecniche di lotta biologica integrata;
   2) mezzi per la distribuzione dei fitofarmaci;
   3) applicazioni fitoiatriche;
   4) valutazione dei danni da avversita';
   5) legislazione fitosanitaria e quarantena;
   6)  organizzazione dei servizi e assistenza tecnica in fitoiatria.
  Non   sono   ammesse  abbbreviazioni  di  corso.  Gli  insegnamenti
prevedono attivita' pratiche che consistono  in  esercitazioni  sulla
materia del corso in attivita' sperimentali.
  Art.  799.  - L'attivia' pratica comporta, oltre alle esercitazioni
relative ai singoli corsi, anche visite tecniche e viaggi  di  studio
guidati.
  Art.  800.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente designato dal consiglio della scuola, consiste in  un  lavoro
personale  relativo  alla tecnica colturale o alla sperimentazione ed
ha la durata di almeno ottanta ore.
  Art.  801.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio  pratico  si  svolgono
alla  presenza  di  una  commissione composta secondo le disposizioni
universitarie vigenti.
  Art.  802.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un
elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo  all'attivita'
svolta.
  Art.  803. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
puo' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita'
di    sovvenzionamento    o    di    utilizzazione    di    strutture
extra-universitarie per lo svolgimento  di  attivita'  didattiche  ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
162.
  Dopo  l'art.  803, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli  e
intitolazione  relativi  alla  scuola  diretta  a  fini  speciali  in
"tecnica vivaistica":
         Scuola diretta a fini speciali in tecnica vivaistica
  Art.  804.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali in
"tecnica vivaistica" presso l'Universita' degli studi di Napoli.
  La  scuola  ha il compito di preparare personale con competenze nel
settore della produzione vivaistica per  scopi  agricoli,  forestali,
ornamentali e paesaggistici.
  La scuola rilascia il diploma in "tecnica vivaistica".
  Art.  805.  - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha
la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore  di
insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di iscritti determinato in  quindici  per
ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.
  Art.  806.  - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta'
di agraria cui afferiscono gli  insegnamenti  ed  i  dipartimenti  di
economia e politica agraria e di entomologia e zoologia agraria.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.   807.  -  Gli  insegnamenti  impartiti,  tutti  semestrali  e
articolati in due cicli di lezioni per ogni anno, sono i seguenti:
1› Anno:
  1› ciclo:
   1) botanica;
   2) fisiologia vegetale;
   3) terreno agrario, substrati artificiali e concimazioni;
   4) miglioramento genetico;
   5) tecnica vivaistica.
  2› ciclo:
   1) colture ortofloricole;
   2) colture da frutto;
   3) colture legnose ornamentali;
   4) colture arboree da legno e frangivento;
   5) commercializzazione dei prodotti vivaistici.
2› Anno:
  1› ciclo:
   1) meccanizzazione vivaistica;
   2) tecniche irrigue;
   3) produzione e controllo delle sementi;
   4) organizzazione aziendale;
   5) controllo e difesa fitosanitaria.
  2› ciclo:
   1) fitoiatria;
   2) impianto di parchi e giardini;
   3) colture protette;
   4) difesa del paesaggio verde;
   5) legislazione vivaistica e diritto tributario.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  808. - L'attivita' pratica comporta, oltre alle esercitazioni
relative ai singoli corsi, anche visite tecniche e viaggi  di  studio
guidati.
  Art.  809.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente designato dal consiglio della scuola, consiste in  un  lavoro
personale relativo alla tecnica colturale o alla sperimentazione e ha
la durata di cento ore.
  Art.  810.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio  pratico  si  svolgono
alla  presenza  di  una  commissione composta secondo le disposizioni
universitarie vigenti.
  Art.  811.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione, di fronte a  una  commissione  designata  dal  consiglio
della scuola e composta secondo le vigenti norme universitarie, di un
elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo alla  attivita'
svolta.
  Art.  812. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra-universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Dopo  l'art.  812, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli  successivi,  sono  inseriti  i  seguenti  articoli  e
intitolazione  relativi  alla  scuola  diretta  a  fini  speciali  di
"tecniche di microbiologia applicata":
                    Scuola diretta a fini speciali
                in tecniche di microbiologia applicata
  Art.  813.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali in
"tecniche di  microbiologia  applicata"  presso  l'Universita'  degli
studi di Napoli.
  La scuola ha il compito di preparare il personale con competenze di
microbiologia   applicata   all'analisi   microbiologica   e    delle
biotecnologie.
  La  scuola  rilascia  il  diploma  in  "tecniche  di  microbiologia
applicata".
  Art.  814.  - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha
la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore  di
insegnamento  e  almeno  duecentocinquanta  ore di attivita' pratiche
guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di  iscritti  determinato  in  dieci  per
ciascun anno di corso e per un totale di venti studenti.
  Art.  815.  - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta'
di agraria cui afferiscono gli  insegnamenti  ed  i  dipartimenti  di
entomologia  e  zoologia agraria, di economia e politica agraria e di
scienze della produzione animale.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  816.  - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali e
semestrali come per ciascuno indicato):
  1› Anno:
   1) biochimica generale (ann.);
   2) microbiologia generale (ann.);
   3) igiene (sem.);
   4) elementi di chimica analitica (ann.),
ed inoltre due corsi opzionali.
 2› Anno:
   1) microbiologia industriale (sem.);
   2) microbiologia dei prodotti alimentari (sem);
   3) microbiologia ambientale (sem.);
   4) chimica delle fermentazioni (sem.);
   5) biotecnologia delle fermentazioni (sem.),
ed inoltre tre corsi opzionali.
  Corsi opzionali (tutti semestrali):
   analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici;
   biochimica degli alimenti;
   biologia cellulare;
   biotecnologia delle fermentazioni;
   ecologia microbica;
   elementi di statistica ed informatica;
   enzimologia;
   fisiologia microbica;
   genetica microbica;
   igiene degli alimenti;
   igiene per l'industria alimentare;
   industrie alimentari;
   ispezione degli alimenti di origine animale;
   legislazione alimentare;
   metodi di analisi enzimatica;
   metodi microbiologici di analisi;
   micologia;
   microbiologia agraria;
   microbiologia degli alimenti di origine animale;
   microbiologia del terreno;
   microbiologia dell'apparato digerente degli animali;
   microbiologia delle acque;
   microbiologia enologica;
   microbiologia forestale;
   microbiologia lattiero-casearia;
   microbiologia marina;
   parassitologia animale e difesa degli alimenti;
   produzione di biomasse microbiche;
   tecniche   di   estrazione   e   purificazione   dei  prodotti  di
fermentazione;
   tecniche di microbiologia molecolare;
   tecniche microbiche avanzate;
   trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento
delle acque;
   virologia.
  Per  la  scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun
anno gli studenti dovranno  presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi  che  indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree  culturali  omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della
scuola.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  817.  -  L'attivita'  pratica  comporta  sedute  di  calcolo,
esercitazioni di analisi  in  laboratorio  e  l'esecuzione  di  prove
pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze
di ciascun corso e alle specifiche indicazioni  del  consiglio  della
scuola.
  Art.  818.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente  designato  dal  consiglio  della  scuola,   consiste   nella
esecuzione  di  una  serie  di  prove pratiche connesse all'esercizio
dell'attivita' professionale del diplomando e nella  preparazione  di
una  relazione  scritta che riporti una dettagliata descrizione degli
obiettivi del lavoro, delle  metodologie  adottate  e  dei  risultati
ottenuti,  con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata
del tirocinio e' fissata in ottanta ore.
  Art.  819.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio  pratico  si  svolgono
alla  presenza  di  una  commissione composta secondo le disposizioni
universitarie vigenti.
  Art.  820.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della   scuola  e  composta  secondo  le  disposizioni  universitarie
vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo
all'attivita' svolta.
  Art.  821. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita'  di
sovvenzionamento  o di utilizzazione di strutture extra-universitarie
per lo svolgimento di attivita' didattiche ai sensi del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Dopo  l'art.  821, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli  e
intitolazione  relativi  alla  scuola  diretta  a  fini  speciali  di
"coniglicoltura  e  allevamento  degli  animali  da  pelliccia  e  da
laboratorio":
           Scuola diretta a fini speciali di coniglicoltura
      e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
  Art.  822.  -  E'  istituita  la  scuola diretta a fini speciali in
"coniglicoltura  e  allevamento  degli  animali  da  pelliccia  e  da
laboratorio" presso l'Universita' degli studi di Napoli.
  La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nella
tecnica di allevamento del coniglio e degli animali da pelliccia e da
laboratorio.
  La  scuola  rilascia  il  diploma  in "coniglicoltura e allevamento
degli animali da pelliccia e da laboratorio".
  Art.  823.  - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha
la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore  di
insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di iscritti determinati in  quindici  per
ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti.
  Art.  824.  - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta'
di agraria cui afferiscono gli  insegnamenti  ed  i  dipartimenti  di
scienza della produzione animale e di economia e politica agraria.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  825.  - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti, annuali o
semestrali come per ciascuno indicato:
  1› Anno:
   1) allevamento del coniglio (ann.);
   2) allevamento degli animali da pelliccia (sem.);
   3) allevamento degli animali da laboratorio (sem.);
   4) anatomia (sem.);
   5) fisiologia (ann.);
   6) miglioramento genetico (sem.);
   7) standards di razza e valutazione morfo-funzionale (sem.);
   8) strutture di allevamento (sem.).
  2› Anno:
   1) fisioclimatologia (sem.);
   2) igiene e profilassi degli allevamenti (sem.);
   3) istituzioni di statistica e informatica (sem.);
   4) legislazione e commercializzazione (sem.);
   5) nutrizione ed alimentazione (ann.);
   6) organizzazione e gestione dell'azienda (sem.);
   7) patologia (sem.);
   8) valutazione degli alimenti e preparazione dei mangimi (sem.);
   9) valutazione delle produzioni: carne, pelle, pelo (sem.).
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  826.  -  L'attivita'  pratica  comporta  esercitazioni  sulla
materia trattata nel corso e attivita' sperimentali.
  Art.  827.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente designato dal consiglio della scuola, consiste in periodi  di
permanenza presso aziende nelle quali si allevano conigli, animali da
pelliccia e da  laboratorio  con  esecitazioni  pratiche  di  tecnica
gestionale e ha la durata di duecentocinquanta ore.
  Art.  828.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio  pratico  si  svolgono
alla  presenza  di  una  commissione composta secondo le disposizioni
universitarie vigenti.
  Art.  829.  -  L'esame  del  diploma consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un
elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo  all'attivita'
svolta.
  Art.  830. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra-universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Dopo  l'art.  830, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli  e
intitolazione  relativi  alla  scuola  diretta  a  fini  speciali  in
"tecnologia degli oli, grassi e derivati":
                    Scuola diretta a fini speciali
              in tecnologia degli oli, grassi e derivati
  Art.  831.  -  E'  istituita  la  scuola diretta a fini speciali in
"tecnologia degli oli, grassi e derivati" presso l'Universita'  degli
studi di Napoli.
  La  scuola  ha  il compito di preparare personale con competenze in
tecnologia degli oli, grassi e derivati.
  La  scuola  rilascia  il diploma in "tecnologia degli oli, grassi e
derivati".
  Art.  832.  - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha
la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore  di
insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di  iscritti  determinato  in  dieci  per
ciascun anno di corso per un totale di venti studenti.
  Art.  833.  - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta'
di agraria cui afferiscono  gli  insegnamenti  e  i  dipartimenti  di
entomologia e zoologia agraria e di economia e politica agraria.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  834.  - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti, annuali o
semestrali come per ciascuno indicato:
  1› Anno:
   1) chimica delle sostanze grasse (ann.);
   2) materie prime oleaginose (sem.);
   3) istituzione di tecnologie alimentari (sem.);
   4)  tecnologia degli oli provenienti dalla lavorazione delle olive
(ann.);
   5) tecnologia degli oli di semi (ann.),
ed inoltre due corsi opzionali.
  2› Anno:
   1)  controllo  e  automazione  dei processi nell'industria olearia
(sem.);
   2) controllo di qualita' delle sostanze grasse (sem.);
   3) legislazione alimentare (sem.);
   4) tecnologia dei grassi modificati e margarine (ann.);
   5) tecnologia dei grassi animali (sem.);
   6) tecnologia dei grassi non alimentari (sem.),
ed inoltre un corso opzionale.
  Corsi opzionali (tutti semestrali):
   analisi strumentale e sensoriale degli oli;
   approvvigionamenti e mercato;
   detergenza   e   sanificazione   degli  impianti  delle  industrie
alimentari;
   entomologia agraria speciale;
   entomologia merceologica;
   igiene degli alimenti;
   macchine ed impianti dell'industria olearia;
   olivicoltura;
   produzione degli alimenti zootecnici;
   residui e additivi alimentari;
   tecnologia dei derivati dell'olio di palma;
   tecnologia del condizionamento e della distribuzione;
   trattamento     dei     sottoprodotti,     degli    effluenti    e
approvvigionamento delle acque;
   utilizzazione dei sottoprodotti.
  Per  la  scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun
anno gli studenti dovranno  presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi  che  indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree culturali omogenee.
I piani sono approvati dal consiglio della scuola.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  835.  -  L'attivita'  pratica  comporta  sedute  di  calcolo,
esercitazioni di analisi  in  laboratorio  e  l'esecuzione  di  prove
pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze
di ciascun corso e alle specifiche indicazioni  del  consiglio  della
scuola.
  Art.  836.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente  designato  dal  consiglio  della  scuola,   consiste   nella
esecuzione  di  una  serie  di  prove pratiche connesse all'esercizio
dell'attivita' professionale del diplomando e nella  preparazione  di
una  relazione  scritta che riporti una dettagliata descrizione degli
obiettivi del lavoro, delle  metodologie  adottate  e  dei  risultati
ottenuti,  con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata
del tirocinio e' fissata in ottanta ore.
  Art.  837.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio  pratico  si  svolgono
alla  presenza  di  una  commissione composta secondo le disposizioni
universitarie vigenti.
  Art.  838.  -  L'esame  del  diploma consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un
elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo  all'attivita'
svolta.
  Art.  839. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra-universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Dopo  l'art.  839, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli  e
intitolazioni  relativi  alla  scuola  diretta  a  fini  speciali  di
"tecnologie delle conserve vegetali":
                    Scuola diretta a fini speciali
                in tecnologie delle conserve vegetali
  Art.  840.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali in
"tecnologie delle conserve vegetali" presso l'Universita' degli studi
di Napoli.
  La  scuola  ha  il compito di preparare personale con competenze in
tecnologie delle conserve vegetali.
  La  scuola  rilascia  il  diploma  in  "tecnologie  delle  conserve
vegetali".
  Art.  841.  - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha
la durata di due anni. Ciascun anno prevede almeno  duecentocinquanta
ore  di  insegnamento  e  almeno  duecentocinquanta  ore di attivita'
pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di  iscritti  determinato  in  dieci  per
ciascun anno di corso per un totale di venti studenti.
  Art.  842.  - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta'
di agraria cui afferiscono gli  insegnamenti  ed  i  dipartimenti  di
economia  e  politica agraria, di entomologia e zoologia agraria e di
scienza della produzione animale.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  843.  - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o
semestrali come per ciascun indicato):
  1› Anno:
   1) microbiologia generale (ann.);
   2) morfologia e fisiologia vegetale (sem.);
   3) analisi chimica dei prodotti alimentari (ann.);
   4)  industrie  alimentari (operazioni fondamentali delle industrie
conserviere) (ann.);
   5) biochimica degli alimenti (sem.),
ed inoltre due corsi opzionali.
  2› Anno:
   1)   microbiologia   dei   prodotti  alimentari  (con  particolare
riferimento alle conserve vegetali) (sem.);
   2)  tecnologia  della  conservazione  dei  prodotti ortofrutticoli
freschi (sem.);
   3)    tecnologia    delle   conserve   vegetali   (prevalentemente
appertizzate e disidratate (ann.);
   4) tecnologia delle applicazioni frigorifere (ann.);
   5) analisi e controllo di qualita' delle conserve vegetali (sem.),
ed inoltre un corso opzionale.
  Corsi opzionali (tutti semestrali):
   alimentazione e nutrizione umana;
   approvvigionamenti e mercato;
   biochimica degli alimenti;
   biochimica industriale;
   chimica delle sostanze naturali;
   detergenza e approvvigionamento delle acque;
   difesa degli alimenti dagli animali infestanti;
   disegno tecnico e materiali;
   economia delle industrie agro-alimentari;
   elementi di statistica e informatica;
   entomologia merceologica;
   enzimologia;
   igiene degli alimenti;
   igiene per le industrie alimentari;
   istituzioni di tecnologie alimentari;
   legislazione alimentare;
   macchine ed impianti di industrie agro-alimentari;
   parassitologia animale e difesa degli alimenti;
   principi di controllo e gestione della qualita';
   proprieta' fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari;
   residui e additivi alimentari;
   tecnica mangimistica;
   tecnologia del condizionamento e della distribuzione;
   trattamento     dei     sottoprodotti,     degli    effluenti    e
approvvigionamento delle acque.
  Per  la  scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun
anno gli studenti dovranno  presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi  che  indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree culturali omogenee.
I piani sono approvati dal consiglio della scuola.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  844.  -  L'attivita'  pratica  comporta  sedute  di  calcolo,
esercitazioni di analisi  in  laboratorio  e  l'esecuzione  di  prove
pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze
di ciascun corso e alle specifiche indicazioni  del  consiglio  della
scuola.
  Art.  845.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente  designato  dal  consiglio  della  scuola,   consiste   nella
esecuzione  di  una  serie  di  prove pratiche connesse all'esercizio
dell'attivita' professionale del diplomando e nella  preparazione  di
una  relazione  scritta che riporti una dettagliata descrizione degli
obiettivi del lavoro, delle  metodologie  adottate  e  dei  risultati
ottenuti,  con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata
del tirocinio e' fissata in ottanta ore.
  Art.  846.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio  pratico  si  svolgono
alla  presenza  di  una  commissione composta secondo le disposizioni
universitarie vigenti.
  Art.  847.  -  L'esame  del  diploma consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un
elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo  all'attivita'
svolta.
  Art.  848. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra-universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Dopo  l'art.  848, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli  e
intitolazione  relativi  alla  scuola  diretta  a  fini  speciali  in
"utilizzazione zootecnica delle aree difficili":
                    Scuola diretta a fini speciali
           in utilizzazione zootecnica delle aree difficili
  Art.  849.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali in
"utilizzazione zootecnica delle aree difficili", presso l'Universita'
degli studi di Napoli.
  La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nelle
tecniche di allevamento di animali di interesse zootecnico nelle aree
difficili.
  La  scuola  rilascia  il diploma in "utilizzazione zootecnica delle
aree difficili".
  Art.  850.  - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha
la durata di due anni. Ciascun anno prevede almeno  duecentocinquanta
ore  di  insegnamento  e  almeno  duecentocinquanta  ore di attivita'
pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di iscritti determinati in  quindici  per
ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti.
  Art.  851.  - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta'
di agraria cui afferiscono gli  insegnamenti  ed  i  dipartimenti  di
economia e politica agraria e di scienza della produzione animale.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  852.  - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o
semestrali come per ciascuno indicato:
 1› Anno:
   1) ecologia zootecnica (sem.);
   2)   istituzioni   di  anatomia  e  fisiologia  degli  animali  in
produzione zootecnica (sem.);
   3) istituzioni di statistica e informatica zootecnica (sem.);
   4) legislazione zootecnica (sem.);
   5)  miglioramento  e  gestione  dei  pascoli erbacei, arbustivi ed
arborati (sem.);
   6)   nutrizione   e  alimentazione  degli  animali  in  produzione
zootecnica (ann.);
   7) produzione e conservazione dei foraggi (sem.);
   8) zootecnica (sem.).
  2› Anno:
   1) igiene e profilassi degli allevamenti (sem.);
   2) ingegneria genetica (sem.);
   3) organizzazione e gestione dell'azienda agraria (sem.);
   4) tecnica della riproduzione (sem.);
   5) tecnica di rilevamento topografico (sem.);
   6) zootecnia e agriturismo (sem.),
ed inoltre quattro corsi opzionali di tipo semestrale.
  Corsi opzionali (tutti semestrali):
   tecnica di produzione del latte nei bovini;
   tecnica di produzione della carne nei bovini;
   tecnica di produzione del latte negli ovini;
   tecnica di produzione della carne negli ovini;
   tecnica di produzione del latte nei caprini;
   tecnica di produzione della carne nei caprini;
   tecnica  di  allevamento  degli  animali di interesse faunistico e
venatorio;
   tecnica  di  allevamento  degli  ungulati  selvatici  di interesse
zootecnico;
   tecnica di allevamento del tacchino;
   acquacoltura;
   tecnica di allevamento di specie minori;
   tecnica di allevamento del cavallo;
   elicicoltura.
  Per  la  scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun
anno gli studenti dovranno  presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi  che  indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree culturali omogenee.
I piani sono approvati dal consiglio della scuola.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  853.  -  L'attivita'  pratica  comporta  esercitazioni  sulla
materia trattata nel corso e attivita' sperimentali.
  Art.  854.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente designato dal consiglio della scuola, consiste in periodi  di
permanenza  presso  aziende agrozootecniche, zootecniche e turistiche
con  esercitazioni  pratiche  di  "management"  e  ha  la  durata  di
duecentocinquanta ore.
  Art.  855.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio  pratico  si  svolgono
alla  presenza  di  una  commissione composta secondo le disposizioni
universitarie vigenti.
  Art.  856.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un
elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo  all'attivita'
svolta.
  Art.  857. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra-universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Dopo  l'art.  857, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli  articoli,  sono  inseriti  i   seguenti   nuovi   articoli   e
intitolazione  relativi  alla  scuola  diretta  a  fini  speciali  in
"tecniche di laboratorio per le industrie agro-alimentari":
      Scuola diretta a fini speciali in tecniche di laboratorio
                   per le industrie agro-alimentari
  Art.  858.  -  E'  istituita  la  scuola diretta a fini speciali in
"tecniche di laboratorio per  le  industrie  agro-alimentari"  presso
l'Universita' degli studi di Napoli.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
analitiche per il controllo di qualita' di ingredienti ed additivi  e
prodotti agro-alimentari, sottoprodotti ed effluenti.
  La  scuola  rilascia  il diploma in "tecniche di laboratorio per le
industrie agro-alimentari".
  Art.  859.  - Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha
la durata di due anni. Ciascun anno prevede almeno  duecentocinquanta
ore  di  insegnamento e almeno duecentocinquanta ore ore di attivita'
pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di  iscritti  determinato  in  dieci  per
ciascun anno di corso per un totale di venti studenti.
  Art.  860.  - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta'
di agraria cui afferiscono  gli  insegnamenti  e  i  dipartimenti  di
economia  e  politica agraria, di entomologia e zoologia agraria e di
scienza della produzione animale.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  861.  - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o
semestrali come per ciascuno indicato):
 1› Anno:
   1) tecnologie alimentari (sem.);
   2) microbiologia generale (ann.);
   3) chimica degli alimenti (sem.);
   4) tecniche di laboratorio chimico (ann.);
   5) elementi di statistica e informatica (sem.),
ed inoltre 3 corsi opzionali.
 2› Anno:
   1) analisi chimica dei prodotti alimentari (ann);
   2) microbiologia dei prodotti alimentari (ann.);
   3) legislazione alimentare (sem.);
   4)  valutazione  delle  proprieta' fisiche ed organolettiche degli
alimenti (sem);
   5) controllo di qualita' (sem.),
ed inoltre un corso opzionale.
  Corsi opzionali (tutti semestrali):
   analisi chimico-agrarie;
   analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici;
   analisi chimica delle sostanze grasse;
   analisi dei residui di fitofarmaci;
   analisi enzimatiche;
   approvvigionamenti e mercato;
   biochimica;
   biochimica degli alimenti;
   chimica analitica strumentale;
   chimica delle bevande alcoliche;
   chimica delle fermentazioni;
   chimica delle sostanze naturali;
   chimica e tecnologia degli aromi;
   chimica e tecnologia dei prodotti dietetici;
   chimica e tecnologia del latte;
   chimica lattiero-casearia;
   detergenza e approvvigionamento dell'acqua;
   difesa degli alimenti dagli animali infestanti;
   entomologia merceologica;
   enzimologia;
   igiene degli alimenti;
   igiene per l'industria alimentare;
   industrie alimentari;
   ispezione degli alimenti di origine animale;
   microbiologia degli alimenti di origine animale;
   microbiologia dei prodotti alimentari;
   principi di controllo e gestione della qualita';
   proprieta' fisico-meccaniche dei prodotti agricoli ed alimentari;
   residui ed additivi alimentari;
   tecnica delle applicazioni frigorifere;
   tecnologia degli oli, grassi e derivati;
   tecnologia dei cereali e derivati;
   tecnologia del condizionamento e della distribuzione;
   tecnologia delle bevande alcoliche;
   tecnologia delle conserve alimentari;
   trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento
delle acque;
   valutazione nutrizionale degli alimenti.
  Per  la  scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun
anno gli studenti dovranno  presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi  che  indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree culturali omogenee.
I piani sono approvati dal consiglio della scuola.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  862.  -  L'attivita'  pratica  comporta  sedute  di  calcolo,
esercitazioni di analisi  di  laboratorio  e  l'esecuzione  di  prove
pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze
di ciascun corso e alle specifiche indicazioni  del  consiglio  della
scuola.
  Art.  863.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente  designato  dal  consiglio  della  scuola,   consiste   nella
esecuzione  di  una  serie  di  prove pratiche connesse all'esercizio
dell'attivita' professionale del diplomando e nella  preparazione  di
una  relazione  scritta che riporti una dettagliata descrizione degli
obiettivi del lavoro, delle  metodologie  adottate  e  dei  risultati
ottenuti,  con una parte di osservazioni e commenti finali. La durata
del tirocinio e' fissata in ottanta ore.
  Art.  864.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio  pratico  si  svolgono
alla  presenza  di  una  commissione composta secondo le disposizioni
universitarie vigenti.
  Art.  865.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della   scuola  e  composta  secondo  le  disposizioni  universitarie
vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo
all'attivita' svolta.
  Art.  866. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra-universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, addi' 31 ottobre 1989
                                                Il rettore: CILIBERTO