SECONDA UNIVERSITA' DI ROMA

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1989 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.47 del 26-2-1990)

                              IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "Tor Vergata" di Roma
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  ottobre
1980, n. 1137, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista   la   delibera  del  consiglio  della  facolta'  di  scienze
matematiche, fisiche e naturali del 25 giugno 1987;
  Vista la delibera del senato accademico in data 25 giugno 1987;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  di  amministrazione in data 30
novembre 1987;
  Riconosciuta   la   necessita'  di  approvare  le  nuove  modifiche
proposte, in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  "Tor Vergata" di Roma,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo l'art. 667, e con lo spostamento della numerazione successiva,
sono inseriti i seguenti nuovi articoli,  relativi  alla  istituzione
della scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche.
      Scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche
  Art.   668.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
"applicazioni biotecnologiche" presso l'Universita' di Roma  II  "Tor
Vergata".
  La scuola ha lo scopo di fornire conoscenze teoriche e pratiche per
la preparazione di specialisti in grado di facilitare  l'applicazione
delle  innovazioni che le biotecnologie vanno sempre piu' sviluppando
nei  diversi  settori  del  mondo  produttivo  e  dei   servizi.   Lo
specialista  in  applicazioni biotecnologiche costituira' l'anello di
congiunzione tra il lavoro del ricercatore di base e  lo  specialista
di processo.
  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista  in  applicazioni
biotecnologiche.
  Art.  669. - La scuola ha durata di tre anni. Ciascun anno di corso
prevede almeno  duecento  ore  di  insegnamento  e  duecento  ore  di
attivita' pratiche guidate.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
dieci   per   ciascun   anno   di  corso  per  un  totale  di  trenta
specializzandi.
  Art.  670.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale, concorrono al
funzionamento  della  scuola  le  facolta'  di  scienze  matematiche,
fisiche  e  naturali i dipartimenti di biologia, scienze e tecnologie
chimiche, fisica, matematica.
  Nel  manifesto  annuale degli studenti viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 671. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola  i  laureati  dei  corsi  di  laurea   in   chimica,   chimica
industriale,  chimica  e  tecnologie  farmaceutiche,  fisica, scienze
agrarie, scienze biologiche, scienze delle  preparazioni  alimentari,
ingegneria  chimica,  medicina  e  chirurgia,  medicina  veterinaria,
scienza della produzione animale, scienze naturali.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito  presso
universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi delle vigenti
disposizioni, a quelli richiesti nel comma precedente.
  Art. 672. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   complementi di biologia e genetica molecolari;
   complementi di chimica biologica;
   complementi di microbiologia generale;
   complementi di chimica delle fermentazioni;
   complementi di chimica organica industriale;
   complementi di chimica fisica biologica;
   metodologie chimiche analitiche.
 2› Anno:
   complementi di genetica dei microorganismi;
   metodologie chimico fisiche,
ed  inoltre cinque attivate dal consiglio della scuola tra i seguenti
corsi:
   colture cellulari;
   immunologia e immunochimica;
   complementi di microbiologia industriale;
   complementi di biochimica industriale;
   tecniche di manipolazioni genetiche;
   tecniche di mutagenesi e miglioramento ceppi;
   tecnologia della misura;
   sostanze naturali biologicamente attive;
   tecniche per la determinazione di sequenza di acidi nucleici;
   tecniche di sintesi di acidi nucleici;
   tecniche di immobilizzazione di cellule ed enzimi;
   tecniche per la deteminazione di sequenze di proteine.
 3› Anno:
   elementi di ingegneria biochimica;
   aspetti legislativi delle biotecnologie,
ed inoltre quattro attivati dal consiglio della scuola tra i seguenti
corsi:
   ottimizzazione dell'espressione genica;
   vettori di clonazione;
   biotecnologie della chimica fine;
   applicazioni analitiche delle biotecnologie;
   biotecnologie e depurazione ambientale;
   biotecnologie dell'industria farmaceutica;
   biotecnologie dell'industria sieroterapica;
   biotecnologie nei problemi energetici;
   rischi biologici e loro stima;
   tecniche avanzate di purificazione;
   bioinformatica;
   applicazioni informatiche alle biotecnologie;
   complementi di biochimica della nutrizione;
   tecniche di ingegneria proteica;
   catalisi in biotecnologia;
   biotecnologie e nutrizione.
  Art.  673. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi
dovranno  concordare  con  il  consiglio  della  scuola   l'attivita'
sperimentale  di  laboratorio  che  sara' svolta sotto la guida di un
relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza
alle  lezioni  teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della
scuola potra' riconoscere utile, sulla  base  di  una  documentazione
l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta anche all'estero
in laboratori universitari o extrauniversitari.
  Art.  674.  -  L'Universita' su proposta del consiglio della scuola
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e  di utilizzazione di strutture extrauniversitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
162.
  Il  presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 18 dicembre 1989
                                                   Il rettore: GARACI