DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 1990
Differimento del termine per l'adeguamento da parte delle regioni alle prescrizioni in materia di requisiti delle case di cura private, previsto dall'art. 38 dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986.(GU n.55 del 7-3-1990)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina la funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative regionali in materia sanitaria; Visto l'art. 43 della citata legge n. 833 del 1978 che, nel demandare alla potesta' legislativa regionale la disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato e la definizione delle caratteristiche funzionali di tali istituzioni onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unita' sanitarie locali, attribuisce allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento; Visto il proprio decreto in data 27 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 1986, recante atto di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private ed in particolare l'art. 38 che fissa il termine di adempimento delle prescrizioni in esso contenute al 31 dicembre 1989; Ritenuta la necessita' di differire il predetto termine per evitare situazioni disomogenee sul territorio nazionale; Visto lo schema di provvedimento elaborato dal Ministero della sanita' per il differimento del termine di cui al citato art. 38, sul quale ha espresso avviso favorevole il Consiglio sanitario nazionale; In conformita' alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1990, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri e' stato delegato ad emanare, d'intesa con il Ministro della sanita', un atto di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni riguardante il differimento del termine di cui all'art. 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1986; Decreta: Art. 1. 1. Il termine previsto dall'art. 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1986, citato in premessa, e' differito al 31 dicembre 1990. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 2 marzo 1990 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro della sanita' DE LORENZO