Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto, alloggio e mensa ai lavoratori dipendenti da aziende di tutte le categorie operanti nelle regioni Molise e Piemonte ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.(GU n.56 del 8-3-1990)
Con decreto ministeriale 23 febbraio 1990 avente decorrenza dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello della presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella regione Molise i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono cosi' determinati: mensa: L. 600 giornaliere, un pasto completo; vitto: L. 31.200 mensili, due pasti giornalieri; alloggio: L. 30.000 mensili, con servizi accessori; L. 15.000 mensili, un posto letto. Per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e custodi di aziende: alloggio: L. 35.000 mensili. Con decreto ministeriale 23 febbraio 1990 avente decorrenza dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello della presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella regione Piemonte i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono cosi' determinati: mensa: L. 600 giornaliere, un pasto completo; vitto: L. 31.200 mensili, due pasti giornalieri; alloggio: L. 30.000 mensili, con servizi accessori. Resta fermo per la provincia di Torino il valore di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1987; L. 15.000 mensili, un posto letto. Per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e custodi di aziende: alloggio: L. 35.000 mensili, con servizi accessori.